F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 6. RECLAMO DEL SIG. AUSILIO PIERO, GIÀ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FALLITA SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF – NOTA N. 5456/117PF09-10 AM/MA DELL’11.2.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011
6. RECLAMO DEL SIG. AUSILIO PIERO, GIÀ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FALLITA SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF – NOTA N. 5456/117PF09-10 AM/MA DELL’11.2.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)
Con reclamo del 24,6,2011, il signor Piero Ausilio, già componente del Consiglio di Amministrazione della società Spezia Calcio 1906 S.r.l. di La Spezia, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Disciplinare Nazionale descritta in epigrafe gli ha inflitto l’inibizione per mesi 6, ritenendolo responsabile dei fatti a lui ascritti nell’atto di deferimento della Procura Federale. Il ricorrente ha contestato, in primis, il deferimento compiuto dalla Procura Federale con atto n. 5456/117pf09-10/AM/ma dell’11.2.2011 “per violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società” e, susseguentemente, la sanzione irrogata dalla competente Commissione motivata dal fatto che “il periodo in cui i soggetti deferiti hanno ricoperto tali cariche hanno visto la Società cadere in una serie di difficoltà gestionali, periodo nel quale si sono certamente manifestati sintomi di insolvenza. La carica ricoperta non consente di escludere in modo assoluto la responsabilità gestionale sicché appare equo irrogare ai soggetti deferiti la sanzione dell’inibizione per mesi sei”. E’ seguita l’istruzione del gravame con discussione e decisione avvenute nell’odierna seduta, previa audizione dell’avv. Adriano Raffaelli del Foro di Milano in rappresentanza del reclamante, pure presente, nonché del dott. Roberto Benedetti, rappresentante della Procura Federale. La fattispecie oggetto dell’odierna cognizione origina dal deferimento della Procura Federale, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, del dott. Ausilio, del quale ha chiesto la sanzione della inibizione per anni 1, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1 e 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., avendo ravvisato responsabilità di mala gestio quale consigliere di amministrazione della società Spezia Calcio 1906 S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale ordinario spezzino con sentenza n. 1 del 20.1.2009. La Commissione, all’esito del giudizio tenutosi il 16.6.2011, ha inflitto al reclamante l’inibizione per mesi sei con la motivazione di cui al comunicato che precede. Il dott. Aulio ha interposto gravame a questa Corte lamentando l’ingiustizia della decisione assunta poiché, a suo avviso e come riconosciuto dal Giudice di primo grado, la maggiore responsabilità del dissesto finanziario va ravvisata in capo al Presidente pro-tempore nonché la medesima, asserita responsabilità avrebbe dovuto essere addebitata anche ai componenti dei vari consigli di amministrazione succedutesi nell’arco temporale d’interesse. Ne rileva, fra l’altro, la contraddittorietà, genericità e lacunosità laddove, pur riconoscendo la responsabilità del Presidente, avrebbe omesso di valutare che egli era un consigliere privo di deleghe operative, senza alcun dovere di vigilare sull’andamento della società ex art. 2392 c.c.. In questo senso, lamentato come, nella decisione impugnata, non si sia tenuto conto della mancanza di ogni effettivo potere gestorio per giungere ad una condanna del reclamante sulla base del solo motivo che la mera partecipazione al Consiglio di Amministrazione “non consente di escludere in assoluto la responsabilità”, attuando un sostanziale inversione dell’onere probatorio, ravvisa l’iniquità e incongruità del provvedimento sanzionatorio nella parte in cui giungerebbe ad affermare una responsabilità oggettiva per fatto altrui (la gestione del Presidente), ma, soprattutto, non ponendo in giusto risalto la circostanza che il Consiglio di Amministrazione aveva adottato misure di ricapitalizzazione (ancorché non concretizzatesi) e che egli si era dimesso dalla carica nel gennaio 2008. Chiede in conclusione che sia prosciolto da ogni addebito o, in subordine, che la sanzione inflitta sia ridotta oppure, in ulteriore subordine, che sia applicata quella dell’ammenda di € 20.000,00, come da richiesta formulata, ex art. 23 C.G.S., in primo grado e rigettata da quel giudicante. La Corte esaminati gli atti e ascoltate le parti, ritiene che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono. Il dott. Ausilio è stato componente del Consiglio di Amministrazione della società “Spezia Calcio 1906 S.r.l.” dal 27.7.2005 al 29.2.2008, senza essere attributario di alcuna delega operativa. Ad avviso del requirente, condiviso sostanzialmente dalla Commissione Disciplinare Nazionale, pur non rivestendo alcun effettivo potere gestionale ma per il fatto di essere componente del Consiglio di Amministrazione avrebbe determinato, con il proprio comportamento, sempre secondo l’assunto accusatorio della Procura, la cattiva gestione della società. In tal senso andrebbe letta la motivazione della decisione nella parte in cui “la carica ricoperta non consente di escludere in assoluto la responsabilità gestionale…” Al riguardo questa Corte, preliminarmente osserva come, nella fattispecie, la responsabilità degli amministratori non trovi fondamento nell’art. 2932 c.c., come ritenuto dal dott. Ausilio, ma nell’art. 2476 c.c., trattandosi di una S.r.l.. Il dovere degli amministratori ha, quindi, natura e contenuto diversi da quello di un mero dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione (che, sotto l’egida del previgente art. 2932 c.c., trasformava la responsabilità dell’amministratore in una sorta di responsabilità oggettiva, paventata dal dott. Ausilio, ancorché con parametro normativo errato), ma in quello di osservanza “dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo” (art. 2476 c.c. 1° comma), con correlata responsabilità contrattuale e obbligo di assolvere alle proprie funzioni con la diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c. comma 2. Non si tratta, perciò di una fattispecie di responsabilità da affermarsi in senso oggettivo ma, come ritenuto dalla Corte nel suo parere del 28.6.2007, interpretativo dell’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., non può farsi discendere, in modo automatico, alcuna riprovevolezza dal “fatto” fallimento. Ne consegue che va scrutinata, con rilevanza della personalità della condotta e con il criterio dell’efficienza causale, l’effettiva responsabilità dell’amministratore. Nel caso di specie, gli amministratori, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale, approvato il 27.7.2005, avevano “tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società…” e anche se “possono delegare i propri poteri ai componenti individualmente”, con i limiti previsti dall’art. 2381 c.c., la delega – per principio generale - non li mandava esenti da un generalizzato dovere di vigilanza sulla gestione della società. E, qualora essi avessero dissentito dal modus agendi dei delegati, avevano l’obbligo – per andare esenti da colpa – di far constare formalmente il proprio dissenso, a nulla rilevando che i soci approvino i relativi bilanci (art. 2476 c.c. comma 8). In assenza di tipiche o atipiche manifestazioni di dissenso trova applicazione, allora, la presunzione iuris tantum (e non iuris et de iure) di una loro tacita condivisione degli atti gestori. Né a porre il dichiarato dissenso può valere l’atto di dimissione, peraltro pervenuto meno di un anno prima del formale fallimento, essendo quello un atto di disposizione privo di significato tipico, che si presta a plurime interpretazioni e causali. Ma, a ben vedere e in contraria tesi, il curatore fallimentare nella sua richiesta di parere al comitato dei creditori datata 13.7.2009, ha denunciato come fin dal 2007 vi erano stati chiari sintomi di una crisi finanziaria, rappresentata dal costante ricorso a linee di credito bancarie, dall’insufficiente capitale sociale, dal reiterato ricorso a finanziamento dei soci (in primo luogo la F.C. Internazionale, socio di maggioranza) e come la responsabilità degli amministratori si sia fondata “su una continua ed omogenea superficialità nella cura dell’interesse sociale…”. Non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi – gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo. Il dott. Ausilio, al pari degli altri, avrebbe potuto dimostrare di avere espresso il proprio dissenso in ordine alle modalità concrete di conduzione della società ma di tali atti non è stata fornita alcuna prova, per cui deve ritenersi pienamente operante la presunzione di responsabilità, trattandosi, ex art. 2729 c.c. di elementi gravi, precisi e concordanti, risultanti dalla complessiva ricostruzione delle attività sociali che, invero, fin dal bilancio 2005 depongono per un evidente stato di squilibrio finanziario, con perdite di esercizio, in quell’anno, di oltre 7 milioni di Euro e per la non contestata adesione a quanto posto in essere fino al gennaio 2008. Non può, d’altronde, sottacersi che dalla documentazione in atti appare emergere una conduzione sociale contraddistinta da una forte predominanza del suo Presidente con correlato, probabile marginalità del ruolo degli amministratori privi di deleghe. La riflessione ultima è nel senso che se non può dubitarsi dell’incidenza del comportamento di tutto il Consiglio di Amministrazione sul progressivo aggravarsi delle condizioni economiche della società spezzina, tale incidenza deve essere oggettivamente e soggettivamente ricondotta nell’alveo di un limitato contributo di questi, cui discende la conferma dell’affermazione di responsabilità pronunciata dal giudice di prime cure. Ciò premesso, tuttavia, in ragione del ridotto apporto sotto il profilo del determinismo causale, la decisione che si assume è nel senso che appare equo e ragionevole irrogare, in via definitiva, al dott. Piero Ausilio l’inibizione di mesi 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Piero Ausilio, riduce la sanzione inflittagli a mesi 2 di inibizione. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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