F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 7. RICORSO DEL SIG. SCORZA ACCURSIO, GIÀ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FALLITA SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF – NOTA N. 5456/117PF09-10 AM/MA DELL’11.2.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 7. RICORSO DEL SIG. SCORZA ACCURSIO, GIÀ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FALLITA SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF – NOTA N. 5456/117PF09-10 AM/MA DELL’11.2.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011) Con reclamo del 24.6.2011, il signor Accursio Scorza, già componente del Consiglio di Amministrazione della società Spezia Calcio 1906 S.r.l. di La Spezia, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Disciplinare Nazionale descritta in epigrafe gli ha inflitto, per i fatti in narrativa, la sanzione dell’inibizione per mesi sei. Il ricorrente ha contestato sia il deferimento compiuto dalla Procura Federale con atto n. 5456/117pf09-10/AM/ma dell’11.2.2011 “per violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF avendo ricoperto, dal 27 luglio 2005 al 29 febbraio 2008 la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Spezia Calcio 1906 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società” sia la sanzione irrogata dalla competente Commissione motivata dal fatto che “il periodo in cui i soggetti deferiti hanno ricoperto tali cariche hanno visto la Società cadere in una serie di difficoltà gestionali, periodo nel quale si sono certamente manifestati sintomi di insolvenza. La carica ricoperta non consente di escludere in modo assoluto la responsabilità gestionale sicché appare equo irrogare ai soggetti deferiti la sanzione dell’inibizione per mesi sei”. E’ seguita l’istruzione del gravame con discussione e decisione avvenute nell’odierna seduta, previa audizione dell’avv. Adriano Raffaelli del Foro di Milano in rappresentanza del reclamante e del dott. Roberto Benedetti, rappresentante della Procura Federale.. Risulta in atti che la Procura Federale ha deferito, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, l’ing. Scorza chiedendo la comminatoria della sanzione della inibizione per anni 1, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1 e 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., avendo ravvisato responsabilità di mala gestio quale consigliere di amministrazione della società Spezia Calcio 1906 S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale ordinario spezzino con sentenza n. 1 del 20.1.2009. La Commissione, al termine del giudizio di primo grado, ha inflitto l’inibizione per mesi 6 con la motivazione di cui al comunicato che precede. L’ing. Scorza si duole della decisione e, nel ricordare che la maggiore responsabilità del dissesto finanziario è stata riconosciuta in capo al Presidente pro-tempore e come la medesima contestazione avrebbe dovuto essere elevata anche nei confronti dei componenti dei vari consigli di amministrazione succedutesi nell’arco temporale d’interesse, obietta l’erroneità della decisione che, pur riconoscendo la responsabilità del Presidente, avrebbe omesso di valutare che egli era un consigliere privo di deleghe operative, senza alcun dovere di vigilare sull’andamento della società ex art. 2392 c.c.. In questo senso, osservato come non avrebbe avuto rilievo, nella decisione impugnata, la mancanza di ogni potere gestorio, obliterata dal fatto che, secondo il giudice di prime cure, la mera partecipazione al Consiglio di Amministrazione “non consente di escludere in assoluto la responsabilità” con sostanziale inversione dell’onere probatorio, oppone che il provvedimento sanzionatorio appare iniquo, perché ridonda in un’affermazione di responsabilità oggettiva per fatto altrui (la gestione del Presidente) e incongruo in esito al fatto che il Consiglio di Amministrazione aveva adottato misure di ricapitalizzazione (ancorché non concretizzatesi) e che egli si era dimesso dalla carica nel gennaio 2008. Chiede in conclusione che sia prosciolto da ogni addebito o, in subordine, che la sanzione inflitta sia ridotta oppure, in ulteriore subordine, che sia applicata quella dell’ammenda di € 20.000,00, come da richiesta formulata, ex art. 23 CGS, in primo grado e rigettata da quel giudicante. La Corte esaminati gli atti e ascoltate le parti ritiene che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono. L’ing. Scorza è stato componente del Consiglio di Amministrazione della società “Spezia Calcio 1906 S.r.l.” dal 27.7.2005 al 29.2.2008 senza essere investito di alcuna delega operativa. In questa veste ha partecipato alla gestione della Società, determinando con il proprio comportamento, secondo l’assunto accusatorio della Procura, la cattiva gestione della Società proprio perché, come ritenuto dal giudice di prime cure, “la carica ricoperta non consente di escludere in assoluto la responsabilità gestionale…” Al riguardo la Corte osserva come nella fattispecie la responsabilità degli amministratori non trovi fondamento nell’art. 2932 c.c., come ritenuto dal reclamante, ma nell’art. 2476 c.c., poiché trattasi di una s.r.l., con natura e contenuto diversi da un mero dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione (che, sotto l’egida del previgente art. 2932 c.c., trasformava la responsabilità dell’amministratore in una sorta di responsabilità oggettiva, paventata dall’ing. Scorza), ma in quello di osservanza “dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo” (art. 2476 c.c. 1° comma), con correlata responsabilità contrattuale e obbligo di porre la diligenza professionale ex art. 1176 c.c. comma 2. Ne consegue che se gli amministratori, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale, approvato il 27.7.2005, avevano “tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società…” e anche se “possono delegare i propri poteri ai componenti individualmente”, con i limiti previsti dall’art. 2381 c.c., questo non li mandava esenti da un generalizzato dovere di vigilanza gestoria. e, qualora essi avessero dissentito dal modus operandi dei delegati, avevano l’obbligo – per andare esenti da colpa – di far constare il proprio dissenso, a nulla rilevando che i soci abbiano approvato i relativi bilanci (art. 2476 c.c. comma 8). In assenza di tipiche o atipiche manifestazioni di dissenso opera, allora, la presunzione iuris tantum (e non iuris et de iure) di una loro condivisione degli atti gestori. Né a porre una effettiva distinzione può valere l’atto di dimissione, peraltro pervenuto meno di un anno prima del formale fallimento, essendo quello un atto di disposizione neutro che si presta a plurime interpretazioni e causali. In ogni caso nessuna prova o argomento di prova è stato portato alla cognizione di questa Corte da parte del reclamante. A sostegno del convincimento che precede, valga quanto detto dal curatore fallimentare nella sua richiesta di parere al comitato dei creditori datata 13.7.2009, ovvero come fin dal 2007 vi erano chiari sintomi di una crisi finanziaria, denunciata dal costante ricorso a linee di credito bancarie, dall’insufficiente capitale sociale, dal reiterato ricorso a finanziamento dei soci (in primo luogo la F.C. Internazionale, socio di maggioranza) e come la responsabilità degli amministratori si sia fondata “su una continua ed omogenea superficialità nella cura dell’interesse sociale…”. Non vi è dubbio, allora, che in capo agli amministratori – con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della mancanza di poteri operativi – gravava comunque il ricordato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo. L’interessato, peraltro, avrebbe potuto dimostrare di avere espresso il proprio dissenso in ordine alle modalità concrete di conduzione della società ma di tali atti non è stata fornita idonea prova, per cui deve ritenersi pienamente operante la presunzione di responsabilità, trattandosi, ex art. 2729 c.c. di elementi gravi, precisi e concordanti, risultanti dalla complessiva ricostruzione delle attività sociali che, invero, fin dal bilancio 2005 depongono per un evidente stato di squilibrio finanziario, con perdite di esercizio, in quell’anno, di oltre 7 milioni di Euro. Va, però, considerato che dalla documentazione in atti emerge una gestione della società contrassegnata da una costante e forte predominanza del suo Presidente con correlato, probabile ruolo marginale degli amministratori privi di deleghe. La riflessione che può conseguire è che se non può dubitarsi dell’incidenza del comportamento di tutto il Consiglio di Amministrazione nel progressivo aggravarsi delle condizioni economiche della società spezzina, tale incidenza deve essere oggettivamente e soggettivamente ricondotta nell’alveo di un limitato contributo di questi, cui discende la conferma dell’affermazione di responsabilità pronunciata dal giudice di prime cure ma, proprio in ragione del ridotto apporto sotto il profilo del determinismo causale, la decisione che si assume è nel senso che appare equo e ragionevole irrogare, in via definitiva, all’ing. Accursio Scorza l’inibizione di mesi 2. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Scorza Accursio, riduce la sanzione inflittagli, a mesi 2 di inibizione. Ordina restituirsi la tassa reclamo
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