F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 4) RICORSO DEL CALC. CRETAZ ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE UFFICIALI INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6 E 22, COMMA 8 C.G.S. – NOTA N. 8813/1364PF-10/11/AA/AC DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 4) RICORSO DEL CALC. CRETAZ ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE UFFICIALI INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6 E 22, COMMA 8 C.G.S. – NOTA N. 8813/1364PF-10/11/AA/AC DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011) Il calciatore Cretaz Roberto ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 23.6.2011 con la quale quest’ultima gli ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare la squalifica per 5 gare ufficiali in quanto mentre era tesserato per la società S.C. Insubria ASD ha preso parte a 6 gare del Campionato di Serie D afferenti la stagione 2010/2011 in favore della società Santhià Calcio. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica il ricorrente afferma che la sanzione inflitta risulta eccessivamente afflittiva in quanto ad occuparsi della sua richiesta di tesseramento sarebbe stato il Santhià e comunque tale richiesta sarebbe stata rigettata tardivamente provocandogli una inattività forzata di quasi 3 mesi. Il ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione. Il ricorso può essere in parte accolto per ciò che concerne la misura della sanzione, in quanto, nella stessa decisione la Commissione Disciplinare Nazionale, a fronte di una richiesta della Procura Federale di identica sanzione per alcuni calciatori tra cui Cretaz ed Emiliano, ha comminato squalifiche di diversa entità pur essendo le irregolarità commesse non dissimili senza che risultino agli atti i motivi della differenziazione. Si ritiene di dover accogliere in parte il ricorso rimodulando la sanzione inflitta al calciatore Cretaz per le irregolarità commesse stabilendo una squalifica per 3 gare ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cretaz Roberto riduce la squalifica inflitta al reclamante a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it