F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 3) RICORSO DELL’A.C. PERUGIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE CACIOLI LUCA SEGUITO GARA SEGUITO GARA (FINALE SCUDETTO – PLAY–OFF SEMIFINALI ANDATA) CUNEO/PERUGIA (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 3) RICORSO DELL’A.C. PERUGIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE CACIOLI LUCA SEGUITO GARA SEGUITO GARA (FINALE SCUDETTO - PLAY–OFF SEMIFINALI ANDATA) CUNEO/PERUGIA (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2011) La motivazione della condanna impugnata spiega che il Cacioli, al termine della gara, durante il rituale saluto di fair-play aveva colpito con un pugno al volto un calciatore avversario, procurandogli una vistosa ferita lacero contusa al labbro. La predetta circostanza emergeva con chiarezza dal rapporto dell’arbitro, sig. Juan Luca Sacchi, nel quale era altresì precisato che il giuocatore colpito era il sig. Davide Sentinelli. Dallo stesso rapporto emergeva altresì che in precedenza lo stesso Sentinelli pochi muniti prima – e più precisamente al 38’ del secondo tempo – era stato ammonito per comportamento antisportivo: circostanza quest’ultima che, se pur ve ne fosse bisogno, appare altresì confermata dal massaggiatore del Perugia, signor Renzo Luchini e da altro tesserato della stessa società quale il signor Emiliano Frediani, del quale peraltro non risulta esistere un provvedimento di ammissione sul terreno di gioco. Ciò premesso, la società ricorrente si duole: 1) che l’atto impugnato non abbia precisato se la condotta sanzionata sia stata qualificata come ordinariamente violenta (lett. b) o di particolare gravità (lett. c) dall’art. 19 C.G.S.; 2) che lo stesso sia stato oggetto di una erronea interpretazione da parte dell’arbitro in merito alla volontarietà della aggressione sanzionata; 3) che, infine, la sanzione applicata risultava eccessiva, considerati i buoni precedenti del calciatore condannato e la giurisprudenza di questa stessa Corte. Le predette doglianze appaiono prima facie infondate e come tali devono essere respinte. La prima di esse nasce, infatti, da una erronea lettura della disposizione applicata, la quale “in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara” non distingue alla lettera d) fra “condotta violenta” e “condotta violenta di particolare gravità” come fanno le già ricordate lettere b) e c) dello stesso art. 19, ma prescrive senz’altro una squalifica per otto giornate od a tempo determinato: e ciò ovviamente ben si comprende in considerazione della peculiare gravità della persona che abbia subìto la violenza. Quanto al secondo motivo di censura, è appena il caso di ricordare l’efficacia privilegiata che l’art. 35, primo comma, n. 1 attribuisce agli arbitri ed agli altri ufficiali di gara per quanto attiene al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Né, a parte tale fondamentale rilievo, va, comunque, dimenticata la completa e sicura irrilevanza - in un ordinamento che non conosce l’efficacacia del cosiddetto “vincolo del precedente” – di condotte difensive volte ad invocare, ovviamente a senso unico, decisioni anteriori che si presterebbero ad interpretazioni maggiormente benevoli. Due circostanze, l’una di ordine soggettivo, l’altra oggettivo, sono infine da tener entrambe presenti per quanto inerisce alla entità della sanzione applicata. La prima si ricollega alla qualità di vice-capitano della squadra che rivestiva il calciatore squalificato e che come tale gli imponeva una maggiore responsabilizzazione nella condotta da tenere in campo e nei riguardi degli avversari. La seconda ha riferimento al dato che l’aggressione sanzionata non è, comunque, avvenuta durante un episodio di giuoco od in una fase comunque ad esso cronologicamente o funzionalmente collegata, bensì, a partita ormai conclusa, nel corso della cerimonia del c.d. fair-play, rispetto alla quale l’aggressività così manifestata si propone in irriducibile, antitetico contrasto. Verrebbe fatto al riguardo di osservare non soltanto che in siffatte circostanze ogni occasione, comunque motivata di precedente rancore o di contrasto, dovrebbe venir meno per il profondo significato educativo e l’insegnamento che l’istituto si propone: ma che, al limite, sarebbe addirittura da preferire, ove ciò non fosse possibile, astenersi dal parteciparvi piuttosto che contraddirne la ratio e la funzione. In questo senso, poiché non è del tutto da escludere la possibilità che la decisione ne abbia implicitamente tenuto conto nella complessiva determinazione della sanzione comminata, questa Corte si astiene dall’aggravarne la consistenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Perugia S.r.l. di Perugia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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