F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 27 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 20 Settembre 2011 1) RICORSO A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 36.000,00 ALL’A.S.D. SAN CESAREO CALCIO, A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS/NOIF RELATIVO AL CALCIATORE MOSCARDELLI DAVIDE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 27/D del 27.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 27 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 20 Settembre 2011
1) RICORSO A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 36.000,00 ALL’A.S.D. SAN CESAREO CALCIO, A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS/NOIF RELATIVO AL CALCIATORE MOSCARDELLI DAVIDE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 27/D del 27.5.2011)
Con atto 21.6.2011, ritualmente inoltrato il giorno successivo alla Corte di Giustizia Federale, all’ASD San Cesareo ed al calciatore Davide Moscardelli, l’A.C. Chievo Verona S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche del 27.5.2011, pubblicata nel Com. Uff. n. 27/D e trasmessale con raccomandata 17.6.2011, che aveva confermato l’importo del premio alla carriera in € 36.000,00 quantificato dall’Ufficio Lavoro e Premi presso la F.I.G.C. in favore dell’A.S.D. San Cesareo, n relazione all’esordio nella massima serie del calciatore Davide Moscardelli in occasione dell’incontro Chievo Verona/Catania. La reclamante avanzava un solo motivo di censura, dolendosi del fatto, meramente processuale, che la decisione del primo Giudice e, prim’ancora dell’Ufficio Lavoro e Premi presso la F.I.G.C., sarebbe intervenuta sulla base dei semplici tabulati rilasciati dagli Uffici Periferici della F.I.G.C., mentre non sarebbe stata prodotta la tessera o cartellino del calciatore che, a suo dire, avrebbe dovuto costituire l’unico ed imprescindibile elemento di prova. Il reclamo è infondato e come tale, va rigettato. La Commissione Vertenze Economiche aveva dato ampia, esauriente, logica e condivisibile motivazione in relazione alla prova necessaria per determinare il premio alla carriera, ritenendo sufficienti al riguardo i tabulati rilasciati dagli Uffici Periferici della F.I.G.C. e ciò, sia perché espressamente previsto dalla circolare n. 7 in data 4.9.2007 della Lega Nazionale Dilettanti, sia perché vi è sostanziale differenza nelle previsioni probatorie, per la fattispecie del premio alla carriera di cui all’art. 99 bis N.O.I.F. e la fattispecie del premio alla preparazione di cui all’art. 96 N.O.I.F.. D’altronde la reclamante, al di là della non condivisibile eccezione di natura meramente formale, non è stata in grado di contrapporre e provare una differente tesi, diretta a dimostrare che il calciatore Davide Moscardelli negli anni 1995/1996 e 1996/1997 abbia potuto militare in società diversa dall’A.S.D. San Cesareo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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