COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ORDINANZA della COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PUGLIA nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 12/7/2011 (prot. n.288/978pf10-11/AMma) nei confronti di: Meyer Carlos De Camargo Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD San Paolo Bari, per rispondere della violazione di cui all’art.7 c.1 c.g.s. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza per avere incontrato il dirigente della ASD Fasano, Vito Morisco, il giorno 27 gennaio 2011, al fine di alterare il risultato della gara in questione, così come descritto nella parte motiva; – il sig. Morisco Vito, dirigente della A.S. Fasano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.7 commi 1 per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver accettato di incontrare il calciatore De Camargo il giorno 27 gennaio 2011 in Bari e per aver tentato di ottenere che il medesimo alterasse, previo corrispettivo, con il proprio comportamento in campo il risultato della gara in questione a vantaggio della A.S. Fasano; – la società AS Fasano Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 e dell’art.7 comma 4 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato; – la società ASD San Paolo Bari a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ORDINANZA della COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PUGLIA nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 12/7/2011 (prot. n.288/978pf10-11/AMma) nei confronti di: Meyer Carlos De Camargo Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD San Paolo Bari, per rispondere della violazione di cui all’art.7 c.1 c.g.s. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza per avere incontrato il dirigente della ASD Fasano, Vito Morisco, il giorno 27 gennaio 2011, al fine di alterare il risultato della gara in questione, così come descritto nella parte motiva; - il sig. Morisco Vito, dirigente della A.S. Fasano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.7 commi 1 per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver accettato di incontrare il calciatore De Camargo il giorno 27 gennaio 2011 in Bari e per aver tentato di ottenere che il medesimo alterasse, previo corrispettivo, con il proprio comportamento in campo il risultato della gara in questione a vantaggio della A.S. Fasano; - la società AS Fasano Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 e dell’art.7 comma 4 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato; - la società ASD San Paolo Bari a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato. FATTO Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 26 di 28 Con nota del 4/2/2011 il Presidente del Comitato Regionale Puglia, trasmetteva alla Procura Federale della FIGC, l’originale dell’esposto inviatogli dal Presidente della ASD San Paolo Bari, relativo alla condotta del dirigente dell’A.S. Fasano Calcio, sig. Morisco Vito, volta ad ottenere dal calciatore dell’ASD San Paolo Bari, sig. Junior De Camargo, un vantaggio costituito dal procurare un calcio di rigore ai danni della propria squadra, durante la gara tra le due società prevista per il 30/1/2011, valevole per il campionato di Eccellenza Pugliese. Disposte ed espletate le relative indagini è emerso: -che nel pomeriggio del giovedì 27 gennaio 2011 il calciatore De Camargo aveva incontrato in via Argiro a Bari il dirigente della AS Fasano, sig. Morisco Vito (come espressamente confermato anche da quest’ultimo) e che in tale incontro si era parlato della possibilità che il De Camargo favorisse la vittoria della AS Fasano, nell’incontro che si sarebbe svolto la successiva domenica del 30/1/2011. Secondo la versione del dirigente citato era stato il calciatore che aveva prospettato tale eventualità in cambio di un compenso di €5.000,00; proposta che il dirigente su menzionato, secondo la sua prospettazione, aveva finto di accettare promettendo €500,00 di acconto; -che secondo quanto riferito dal dirigente della ASD San Paolo Bari, sig. Diomede Saverio, il De Camargo si era lamentato nel gennaio 2011, di essere creditore nei confronti della società AS Fasano Calcio per rimborsi spese a lui dovuti e non versatigli, di avergli chiesto di intercedere presso qualche dirigente della AS Fasano per recuperare quanto a lui spettante. Intervento che il dirigente Diomede ha affermato di avere effettuato contattando il D.S. Morisco della A.S. Fasano; -che dalla trascrizione della registrazione relativa all’incontro tra il De Camargo e il Morisco, risulterebbe che l’interlocutore del calciatore avrebbe promesso: “allora sabato ti do un acconto di cinquecento euro, poi se fai in un certo modo lunedi ti do mille euro”; e che, dopo lo scambio di alcune battute il De Camargo avrebbe pronunciato la frase: “io per quella cifra non ti faccio, Vito ti dico subito….però avete già risparmiato diciottomila Euro”. Avrebbe quindi replicato il dirigente Morisco “allora ti diamo trremila Euro, non rompere i coglioni”. A tale frase il calciatore avrebbe ribattendo: “su Vito parla con il padrone”; -che il calciatore De Camargo (secondo quanto dichiarato dal presidente della A.S. San Paolo) avrebbe manifestato la volontà di abbandonare la squadra e anche l’Italia già dal 23 gennaio 2011, senza prendere parte alla gara in discussione, così come in effetti avvenuto; -che dalle indagini esperite risulta che era stato lo stesso calciatore a consegnare il divd registrato al Presidente Adriano Favia dicendosi “disgustato del calcio italiano”; -che dalla registrazione emergerebbe una serrata e colorita trattativa concernente l’entità del compenso che il sig. Vito Morisco avrebbe riconosciuto al De Camargo; tutto ciò premesso, la Procura Federale: ritenuto che sia il calciatore De Camargo sia il dirigente Morisco, abbiano posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara e, comunque a creare un vantaggio in classifica in favore della Soc.Fasano e che gli stessi costituiscono gravi violazioni dell’art.7 comma 1 CGS; - ritenuto che le violazioni contestate si perfezionino indipendentemente dalla consumazione dell’evento alle quali sono finalizzate trattandosi di condotte a consumazione anticipata; -ritenuto che la ASD San Paolo Bari debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS per la violazione ascrivibile al suo tesserato; -ritenuto che la società AS Fasano Calcio debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 e dell’art.7 comma 4 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato; deferiva a questa Commissione le parti innanzi citate per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi; Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 27 di 28 -Verificata la regolarità delle contestazioni, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva, con racc. del 14/07/2011 la convocazione dei deferiti dinanzi a sé per l’udienza del 28/7/2011 alla quale comparivano: - per la Procura Federale l’Avv. Paolo Mormanno - il Sig. Vito Morisco assistito dall’Avv. Giampaolo Calò; - il Sig. Marco di Bari, presidente dell’ASD San Paolo, assistito dall’Avv. Michele Sorgente. Non comparivano, benché regolarmente convocati: - il calciatore MEYER Carlo de Camargo - e la Soc. Calcio Fasano; In via preliminare, l’Avv. Calò faceva rilevare che l’avviso di convocazione, sarebbe pervenuto al Sig. Vito Morisco, in data 22/07/2011 e che pertanto quest’ultimo era stato posto nella impossibilità di prendere visione degli atti del processo e di predisporre una memoria difensiva. Previa dichiarazione espressa di rinuncia (da parte del Sig. Morisco Vito, presente all’udienza succitata), alla eccezione di irregolarità della convocazione, sollevata dal suo difensore Avv. Calò; sull’accordo di tutte la parti innanzi costituite, la C. Disciplinare differiva in prosieguo, l’udienza di comparizione delle medesime suddette parti all’01/08/2011 ore 17,30 autorizzando il Sig. Morisco Vito ed i suoi difensori a depositare e far pervenire alla Commissione Disciplinare una Memoria Difensiva entro le ore 10,30 dell’01/08/2011, utilizzando il mezzo della posta elettronica per l’invio del testo relativo, facendone pervenire copia all’Avv. Paolo Mormando della Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare. All’udienza del 01.08.2011, in prosecuzione della precedente del 28.07.2011, sono comparsi, per la Procura Federale l’avv. Paolo Mormando, e il sig. Vito Morisco, assistito dagli avv.ti Chiacchio e Calò; è altresì presente l’avv. Michele Sorgente per la società A.S.D. San Paolo Bari. Nessun’altro è comparso. Si da atto che è pervenuta tempestivamente la memoria difensiva del sig. Vito Morisco redatta dagli avv.ti Chiacchio e Calò, che la Procura Federale dichiara di aver ricevuto. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prende la parola l’avv. Paolo Mormando per la Procura Federale, il quale, dopo ampia discussione, così conclude: affermarsi la responsabilità dei deferiti e comminarsi le seguenti sanzioni: a) al calciatore Meyer Carlos De Camargo junior la squalifica per anni tre; b) per il sig. Vito Morisco, la inibizione per anni tre; c) per la società A.S. Fasano Calcio, sette punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012; d) per la società A.S.D. San Paolo Bari, ammenda di euro mille. Prende la parola l’avv. Chiacchio, il quale chiede che in via preliminare e pregiudiziale, il Collegio si pronunci sulla eccezione preliminare e pregiudiziale di cui alla memoria del 31.07.2011, facendo presente che, in particolare, nel procedimento esiste evidente carenza probatoria sulla provenienza e nella consegna del dvd che costituisce l’unico elemento di accusa a carico del sig. Morisco. Il calciatore De Camargo non è stato neppure ascoltato dall’organo investigativo federale per cui nessuno ha confermato che il dvd sia stato da lui consegnato al presidente della ASD San Paolo Bari. Ad avviso della difesa del sig. Morisco, il procedimento deve essere interrotto con trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché venga chiarita la decisiva circostanza innanzi citata. Per le altre eccezioni, si riporta alla memoria già prodotta. Prende la parola l’avv. Michele Sorgente, per la ASD San Paolo Bari, il quale richiama l’attenzione del Collegio sulla sostanziale irregolarità del presente processo nella carenza, sia in fase inquirente che nella presente fase dibattimentale, della presenza del calciatore De Camargo, dal momento che la necessità della sua versione, sull’accadimento dei fatti, è importante e necessaria per un regolare svolgimento del processo; aggiunge poi che il dvd e la trascrizione dei suoi contenuti, non sono in alcun modo opponibili né utilizzabili in danno della ASD San Paolo Bari, essendo detti atti istruttori stati acquisiti senza alcun contraddittorio. Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 28 di 28 Prende la parola l’avv. Mormando, il quale si oppone alle eccezioni sollevate dall’incolpato Morisco Vito, tramite il difensore di fiducia, oltre a quelle sollevate dall’avv. Sorgente, e chiede che si prosegua nel processo e, quindi, si pervenga alla sua fase conclusiva dal momento che risultano acquisti agli atti tutti gli elementi necessari per poter scendere alla valutazione del merito, ritenendo del tutto superata sia il dvd che la mancata audizione del calciatore De Camargo. Prende la parola l’avv. Chiacchio, il quale insiste nelle proprie eccezioni, facendo rilevare che la mancata audizione del De Camargo è la parte più importante dell’intero processo e la carenza del suo interrogatorio pregiudica totalmente il corretto svolgimento del processo, tanto da non consentire la valutazione del merito. Il Collegio si riserva di decidere in camera di consiglio. Il Collegio, valutati tutti gli elementi relativi alle eccezioni preliminari e pregiudiziali come innanzi sollevate dalle parti interessate, rigetta le eccezioni riservandosi di darne adeguata motivazione con il provvedimento finale e dispone che si prosegua nel dibattimento dando nuovamente la parola all’avv. Mormando, il quale si riporta a quanto già rappresentato e concluso innanzi, che richiama integralmente. Prende la parola l’avv. Chiacchio, il quale, dopo ampia discussione, si riporta alle conclusioni rassegnate con la memoria del 31.07.2011 depositata. Prende la parola l’avv. Sorgente, il quale, dopo ampia discussione, così conclude: chiede che, ove vi fosse una punizione per la ASD San Paolo, essa fosse determinata nel minimo possibile, a partire dall’ammenda, e fino alla simbolica somma di un euro. L’avv. Mormando replica brevemente e si riporta alle richieste già formulate in precedenza. In replica, l’avv. Chiacchio insiste nella richiesta innanzi enunciata. L’avv. Sorgente insiste nelle conclusioni già rassegnate. La Commissione Disciplinare si riserva di decidere in camera di consiglio. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali, rilevato che del tutto irregolari si appalesano le convocazioni della AS Fasano Calcio e del calciatore sig. De Camargo, ai sensi dell’art. 41 punto 3 del codice di giustizia sportiva, considerato che dagli avvisi di ricevimento pervenuti con ritardo a questa Commissione Disciplinare, risulta che la società AS Calcio Fasano ha ricevuto l’avviso di convocazione solo in data 20.07.2011, mentre è del tutto ignota la data in cui il calciatore De Camargo ha ricevuto l’avviso di convocazione; ritenuto pertanto necessario il differimento della celebrazione del processo ad altra data, previa regolarizzazione delle convocazioni irregolari innanzi citate, dispone il differimento delle comparizioni delle parti per la celebrazione del giudizio di cui al deferimento innanzi richiamato per il giorno 12 settembre 2011 alle ore 16,30, previa rinnovazione della convocazione alla società AS Calcio Fasano ed al calciatore sig. De Camargo, nell’ultimo suo domicilio noto, invitando le parti costituite a prendere atto e a ricomparire per tale data per effetto della comunicazione sul comunicato ufficiale.
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