COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 del 05/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel deferimento del Procuratore e del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI “1. Calzetti Roberto, dirigente della società calcio S.S.D. Parlesca per rispondere: della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti descritti nella parte motiva, per avere rivolto frasi ed espressioni lesive della reputazione della classe arbitrale e dell’arbitro della gara così contravvenendo al divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di tesserati e organismi operanti in seno alla FIGC, nella fattispecie l’ AIA, in ragione della carica riscoperta in seno alla società calcio SSd Parlesca; 2. la società calcio SSD Parlesca a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al sig. Calzetti Roberto, dirigente di detta società calcistica, e pertanto responsabile a tale titolo delle dichiarazioni rese dal proprio dirigente ai sensi dell’art. 5 comma 2 del CGS” ha pronunciato la seguente decisione.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 del 05/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel deferimento del Procuratore e del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI “1. Calzetti Roberto, dirigente della società calcio S.S.D. Parlesca per rispondere: della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti descritti nella parte motiva, per avere rivolto frasi ed espressioni lesive della reputazione della classe arbitrale e dell’arbitro della gara così contravvenendo al divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di tesserati e organismi operanti in seno alla FIGC, nella fattispecie l’ AIA, in ragione della carica riscoperta in seno alla società calcio SSd Parlesca; 2. la società calcio SSD Parlesca a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al sig. Calzetti Roberto, dirigente di detta società calcistica, e pertanto responsabile a tale titolo delle dichiarazioni rese dal proprio dirigente ai sensi dell’art. 5 comma 2 del CGS” ha pronunciato la seguente decisione. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento in data 19/04/2011, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Vicario Avv. Alfredo Mensitieri ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Roberto Calzetti e la SSD Parlesca per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 27/07/2011, ore 18:00, erano presenti: l’Avv. Francesco Bevivino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nonché gli incolpati. Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale ed esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue. La Procura Federale ha promosso il deferimento in oggetto muovendo dal presupposto per cui mediante la e-mail inviata il 10.1.11 dal sig Calzetti (vice Presidente della SSD Parlesca) al sig. Amelia (Presidente del CRA) sarebbe stato violato il disposto di cui all’art 5 comma 1 del CGS, in quanto sarebbero stati espressi “..pubblicamente..” giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale. Ad avviso di questa Commissione tale presupposto è infondato. Come è dato evincere dalla disamina della citata lettera, la stessa è infatti indirizzata esclusivamente al “..gent.mo Amelia..” ed è stata trasmessa all’indirizzo di posta elettronica riferibile al luogo ove quest’ultimo svolge la propria attività istituzionale (ovverosia presso la sede del CRA Umbria). Da ciò consegue che nella fattispecie non può ritenersi sussistente il requisito della dichiarazione “..pubblica..”, così come descritto dal comma 4 dell’art 5, atteso che le dichiarazioni sono state espresse con modalità tali da escludere la volontà del sig. Calzetti di portarle a conoscenza di terzi soggetti, non vi è prova che la pubblicità richiesta dalla norma si sia effettivamente verificata in concreto ed il contenuto della lettera non poteva essere conosciuto da persone diverse dal destinatario. A tale ultimo riguardo si rileva infatti che il concetto di conoscibilità di cui al citato comma 4 (“..può essere conosciuta da più persone..”) deve necessariamente essere interpretato con criteri di ragionevolezza, nel senso di conoscibilità probabile, condizione non ricorrente nella fattispecie se non muovendo dal (improbabile) presupposto che il personale del CRA sia solito leggere la corrispondenza indirizzata al proprio Presidente. D'altronde, se la conoscibilità dovesse essere intesa in senso astratto, pressochè qualsiasi comunicazione dovrebbe considerarsi pubblica, non esistendo strumenti tali da poter garantire in assoluto la riservatezza. In sostanza, sulla base degli atti del procedimento l’unico soggetto, oltre al sig. Amelia, che risulta essere venuto a conoscenza del contenuto della missiva in questione è il Presidente del CRU, al quale il sig. Amelia ha trasmesso la lettera “..per il seguito di competenza..”, ma è evidente che il requisito della pubblicità di cui al citato art 5 non può ritenersi sussistente allorchè la propalazione del giudizio lesivo sia dovuta esclusivamente all’iniziativa del destinatario. Quanto precede esclude di per sé la sussistenza della violazione contestata, rendendo conseguentemente assorbita ogni indagine circa l’effettivo contenuto lesivo della missiva. P.Q.M. La Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti loro rispettivamente ascritti.
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