COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 del 05/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel deferimento del Procuratore Federale Vicario NEI CONFRONTI DI 1) “Sig. Quacquarini Marco, all’epoca dei fatti legale rappresentante della, società Mary Brothers 119, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del c.g.s., anche in relazione all’art. 4 comma 4, per non aver posto in essere gli atti necessari di vigilanza al fine di evitare che si verificasse l’episodio del furto denunziato dall’arbitro; 2) La Società Mary Brothers 119, per la violazione dell’art. 4 comma 4 e dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. rispondere a titolo di responsabilità diretta, per quanto sopra addebitato”.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 del 05/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel deferimento del Procuratore Federale Vicario NEI CONFRONTI DI 1) “Sig. Quacquarini Marco, all’epoca dei fatti legale rappresentante della, società Mary Brothers 119, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del c.g.s., anche in relazione all’art. 4 comma 4, per non aver posto in essere gli atti necessari di vigilanza al fine di evitare che si verificasse l’episodio del furto denunziato dall’arbitro; 2) La Società Mary Brothers 119, per la violazione dell’art. 4 comma 4 e dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. rispondere a titolo di responsabilità diretta, per quanto sopra addebitato”. ha pronunciato la seguente decisione. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento in data 20/05/2011, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Vicario Avv. Alfredo Mensitieri ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Marco Quacquarini e la società Mary Brothers 119 per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 27/07/2011, ore 18:00, era presente l’Avv. Francesco Bevivino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali hanno depositato una memoria difensiva e, alle ore 17:16 del 27/07/2011 hanno fatto pervenire via fax una comunicazione del seguente tenore: “IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELLA SOC. MARY BROTHERS 119 FISSATO PER OGGI IO SOTTOSCRITTO QUACQUARINI MARCO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ NON POSSO PARTECIPARE PER PROBLEMI MEDICI. IN ATTESA DI COMUNICAZIONI PORGO DISTINTI SALUTI”. Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale ed esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue. Preliminarmente si evidenzia come la suddetta comunicazione via fax, che peraltro non contiene un’esplicita richiesta di rinvio, risultando generica e priva di idonea documentazione, non possa dar luogo al differimento della discussione, anche alla luce del fatto che il diritto di difesa è stato comunque pienamente esercitato dai deferiti con la memoria in atti. Fatta questa premessa e passando all’esame del merito degli addebiti mossi alla Società e al suo legale rappresentante, la Commissione ritiene sufficientemente provato il fatto storico dal quale scaturisce il presente procedimento, vale a dire il furto perpetrato ai danni del Sig. Giovanni Catacchini, arbitro della gara Mary Brothers - Calzolaro del Torneo Amatori, Girone A, del 08/02/2010, con inizio alle ore 21:00. In particolare al direttore di gara sono stati sottratti, nel corso dell’intervallo fra il primo e il secondo tempo, il portafogli con i relativi documenti, un telefono cellulare ed un navigatore di marca Tom Tom: i primi due oggetti dall’interno dello spogliatoio, il terzo dal vano portaoggetti all’interno della propria auto. Risultava peraltro che, per introdursi all’interno del veicolo del Sig. Catacchini, ignoti avevano trafugato le relative chiavi dall’interno dello spogliatoio, così da poter agire senza effrazione. Su richiesta dell’arbitro, sono sopraggiunti per constatare l’accaduto due Carabinieri; la mattina seguente è stata poi formalizzata la denuncia presso la Stazione di S. Giustino, agli atti. Ciò che rileva ai fini dell’accertamento degli illeciti contestati – a prescindere dall’individuazione dell’effettivo responsabile del furto – è il fatto che la Mary Brothers 119, in qualità di Società ospitante ed anche in ragione dell’assenza della forza pubblica, era tenuta ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie all’interno dell’impianto di gioco. Quanto accaduto dimostra che tali misure non sono state adottate ed è anzi probabile che l’ingresso nello spogliatoio dell’arbitro sia addirittura avvenuto con l’uso di un duplicato della chiave, atteso che il Sig. Catacchini aveva portato con sé quella utilizzata per chiudere lo spogliatoio senza consegnarla ad alcuno. La Commissione ritiene pertanto fondati gli addebiti mossi alla società Mary Brothers e al suo Presidente, all’epoca dei fatti, Sig. Marco Quacquarini. Sussiste, conseguentemente, anche la responsabilità diretta della Società incolpata ai sensi del 1° comma dell’art. 4 C.G.S.. Sotto il profilo dell’entità delle sanzioni, la Commissione ritiene congrue le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale, vale a dire 15 giorni di inibizione per il Sig. Marco Quacquarini e l’ammenda di Euro 500,00 per la Società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare: • applica al Sig. MARCO QUACQUARINI la sanzione dell’inibizione di giorni quindici; • applica alla società MARY BROTHERS 119 la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00).
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