CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 23 del 14/09/2011 Sig. Francesco Zucchi / Sig. Mirco Barocelli

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 23 del 14/09/2011 Sig. Francesco Zucchi / Sig. Mirco Barocelli L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 14/2011 presentato in data 22 giugno 2011 dal sig. Francesco Zucchi, agente di calciatori, contro Mirco Barocelli, atleta calciatore, per adempimento di pronuncia arbitrale (lodo TNAS 10 novembre 2010 tra le stesse parti principali) rimasta ineseguita Ritenuto in fatto Il ricorrente ha proposto, in data 22 giugno 2011, ricorso avanti a questa Alta Corte di Giustizia sportiva nei confronti di Mirco Barocelli – calciatore - per ottenere l’adempimento, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (Codice TNAS), del lodo arbitrale 10 novembre 2010 comunicato alle parti il 22 febbraio 2011 con raccomandata (distinta raccomandate TNAS ufficio postale agenzia C.M.F. San Lorenzo; cartolina ricevimento 28 febbraio-1 marzo 2011). Il lodo anzidetto contiene: a) la condanna dell’intimato sig. Mirco Barocelli al pagamento a favore dell’attuale ricorrente della somma capitale di € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) a titolo di penale per la revoca intimata senza giusta causa; b) € 600,00 (seicento/00), per le spese di procedimento e di assistenza difensiva, c) € 1.900,00 (millenovecento/00), con vincolo di solidarietà con la parte istante, per il pagamento delle spese e degli onorari degli arbitri; d) il pagamento dei diritti amministrativi versati al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, mediante il rimborso degli stessi alla parte istante. Con atto 19-29 aprile 2011 l’attuale ricorrente ha provveduto alla messa in mora dell’intimato giocatore, indicando che l’importo dovuto era di € 29.911,38 (ventinove milanovecentoundici/38), e meglio specificato con accessori ed interessi in 30.407,38 (trentamilaquattrocentosette/38). Il soggetto intimato è rimasto inerte, senza provvedere all’adempimento e senza costituirsi in questa sede benché regolarmente convenuto in giudizio. Il ricorrente ha chiesto che questa Alta Corte, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 Codice TNAS e degli articoli 2, comma. 7, lett. b), e 14 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva, assumesse ogni decisione necessaria per l’adempimento dell’obbligo della intimata di conformarsi al lodo arbitrale anzidetto; con vittoria di spese della presente procedura. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, essendo stata data la prova, con l’esibizione del lodo, dei pretesi obblighi pecuniari di pagamento, come indicati e dettagliati nella parte in fatto nel totale di euro 30.407,38 (trentamilaquattrocentosette/38), in mancanza di impugnazione del lodo e di qualsiasi elemento di sia pure inizio di pagamento. Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere disposto l’adempimento coattivo del’obbligo di conformarsi al giudicato, mediante la nomina di un Commissario ad acta, che provveda agli adempimenti dovuti a favore del ricorrente, utilizzando in via prioritaria eventuali contributi e somme comunque esistenti presso la società Mantova Football Club con la quale il giocatore Mirco Barocelli, obbligato all’adempimento, è legato da rapporti sportivi e somme di cui la medesima Società sportiva sia debitrice verso il giocatore, e, in difetto, utilizzando eventuali analoghe disponibilità esistenti presso precedenti società sportive come il Piacenza Football club s.p.a. ed eventuali altre squadre con le quali il giocatore ha effettuato prestazioni sportive, ed in difetto assumendo ogni iniziativa idonea, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, ad assicurare l’adempimento completo degli obblighi sanciti con la presente decisione in forma semplificata, sostituendosi, ove occorra, agli organi competenti delle società sportive suindicate ove risultino somme dovute al giocatore obbligato dalle predette Società ed eventualmente reperendo contributi e somme assegnate da organismi dell’ordinamento sportivo alle stesse società, ove risultino debitrici verso il giocatore. Alla soccombenza della parte intimata – atleta calciatore Mirco Barocelli - segue l’onere delle spese del presente giudizio, liquidate, insieme agli onorari di avvocato, in complessive € 1.000 (mille/00) oltre IVA e CPA, oltre il rimborso dei diritti amministrativi pagati dal ricorrente, e oltre al pagamento dei diritti amministrativi dovuti come parte intimata ancorché non costituita e al pagamento a favore del Commissario ad acta delle spese per l’assolvimento della funzione e del compenso forfettario liquidato in € 800/00 (ottocento), oltre eventuali spese vive documentate. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto nomina, quale Commissario ad acta per i predetti adempimenti, il presidente della ASD Mantova Football Club in persona di Bruno Bompieri. CONDANNA l’intimato atleta calciatore Mirco Barocelli al pagamento delle spese ed oneri come liquidati e dettagliati in motivazione. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 14 settembre 2011. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 23 settembre 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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