CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 settembre 2011 promosso da: A.P.D. Avis Ripatransone / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e U.S.D. Monteluponese

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 settembre 2011 promosso da: A.P.D. Avis Ripatransone / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e U.S.D. Monteluponese IL COLLEGIO ARBITRALE composto da dott. Giuseppe Scandurra (Presidente) prof. avv. Maurizio Cinelli (Arbitro) dott. Sebastiano Vittorio La Greca (Arbitro) nominato ai sensi del Codice dei giudizi dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, riunito in conferenza personale in data 14 settembre 2011 presso la sede dell’arbitrato di Roma, Stadio Olimpico, Tribuna Tevere, ha deliberato a maggioranza il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1981 del 24 agosto 2011) promosso da: A.P.D. Avis Ripatransone (in prosieguo, per brevità, anche “Ripatransone”), con sede in Ripatransone (AP), via XX Settembre n. 1, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Cristiana Perazzoli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Nascimbeni e Fabrizio Duca, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo, in Chiaravalle (AN), c.so Matteotti n. 175, tel. 071-7450241, fax 071-9751017, e.mail: studio. duca@virgilio.it, - attrice – contro Lega Nazionale Dilettanti (in prosieguo, per brevità, anche “LND”), con sede in Roma, piazzale Flaminio n. 9, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rag. Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Po n. 9, - convenuta - e contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e U.S.D. Monteluponese, - convenute, non costituite - Fatto e svolgimento del procedimento arbitrale 1.- Con atto del 23 agosto 2011, ritualmente depositato e trasmesso agli intimati “LND”, F.I.G.C. e U.S.D. Monteluponese, “Ripatransone” ha impugnato innanzi all’intestato Tribunale il provvedimento del Consiglio direttivo del Comitato regionale Marche della “LND”, contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 9 agosto 2011, con il quale detto Consiglio direttivo ha individuato le squadre destinate a completare l’organico del campionato di promozione per la stagione calcistica dilettanti 2011-2012. “Ripatransone” si duole del fatto che, a dispetto dei 90 punti ad essa Associazione attribuiti all’esito della formazione della “graduatoria delle domande presentate nei termini per l’ammissione al Campionato di Promozione di società quinte classificate dopo le gare di play-off 2010/2011” (come da Comunicato Ufficiale n. 3 del 18 luglio 2011), sia stata selezionata per il “ripescaggio”, in suo luogo, l’Associazione U.S.D. Monteluponese, alla quale è stato attribuito l’inferiore punteggio di 80, nella “graduatoria delle domande presentate nei termini per l’ammissione al Campionato di Promozione di società seconde classificate dopo le gare di play-off 2010/2011” (come da C.U. di cui sopra). L’istante assume, in particolare, il mancato rispetto da parte di detto Consiglio direttivo del Comitato regionale Marche dei criteri al proposito fissati e analiticamente esposti nel Comunicato Ufficiale n. 129 del 9 febbraio 2011, intitolato a “Completamento organici, stagione sportiva 2011-2012”) e contenente i “Criteri di priorità” e le “Graduatorie perma3 nenti per l’ammissione delle società non aventi diritto a completamento degli organici 2011-2012. Requisiti ed elementi di valutazione”. Sulla base di tale assunto, “Ripatransone” ha richiesto al Collegio adito di: “- annullare e comunque revocare il Comunicato Ufficiale n. 8 del 9 agosto 2011 emesso dalla FIGC – Comitato regionale Marche, nella parte in cui lo stesso delibera l’ammissione al campionato di promozione, stagione sportiva 2011-2012, dell’U.S.D. Montelupone, nonché ogni atto ad esso presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso e conseguentemente - ordinare e disporre l’inserimento dell’A.P.D. Avis Ripatransone nell’organico del campionato di promozione Marche 2011-2012 in luogo dell’U.S.D. Montelupone; in subordine - ordinare e disporre la riammissione e l’inserimento dell’istante in sovrannumero al campionato di promozione Marche 2011-2012” 2.- Con memoria del 25 agosto 2011, regolarmente depositata e comunicata, si è costituita “LND” per resistere alle domande avversarie, eccependone l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza nel merito. F.I.G.C. e U.S.D. Monteluponese non si sono costituite. In particolare, “LND” assume, in via pregiudiziale, la mancata, tempestiva impugnazione da parte di “Ripatransone” dei Comunicati Ufficiali n. 2 dell’11 luglio 2011 e n. 3 del 18 luglio 2011, che hanno preceduto il Comunicato Ufficiale n. 8 del 9 agosto 2011, unico atto tempestivamente impugnato dalla predetta Associazione: Comunicati, i primi, i cui contenuti riguardano (per quanto interessa nella presente sede), rispettivamente, la fissazione del criterio di alternanza, nel completamento degli organici in questione, tra società retrocesse e società non promosse assoggettatesi ai play-off (C.U. n. 2), e l’elencazione delle graduatorie di merito (C.U. n. 3). Nel merito, “LND” sostiene che correttamente il Consiglio direttivo del C.R. Marche, al fine di individuare le società da “ripescare”, ha diviso le stesse società in fasce e stabilito una priorità tra le stesse, privilegiando le società che avessero conseguito un migliore piazzamento nella classifica al termine della precedente stagione sportiva, il criterio dovendo ritenersi conforme a quanto previsto in merito dal Comunicato Ufficiale n. 129 del 9 febbraio 2011, che, nel dettare i criteri di selezione, fa, appunto, riferimento alla compilazione di più graduatorie. Sulla base di tali assunti, detta intimata così conclude: “La LND conclude per l’inammissibilità della domanda avversaria e, in subordine, per il suo rigetto nel merito in quanto infondata. In ogni caso con la condanna della società istante a rifondere alla LND le spese di lite e i diritti amministrativi versati a termini di regolamento. La LND aderisce alla richiesta della parte istante che la presente controversia venga definita con procedura di urgenza, tenuto conto dell’imminente inizio del campionato di promozione, in calendario per il 4 settembre 2011”. 3.- Costituitosi il Collegio arbitrale nelle persone nominate in epigrafe, in data 14 settembre 2011, ore 12,30, presso la sala udienze del Tribunale nazionale arbitrale per lo sport – Stadio olimpico, tribuna Tevere, Roma –, si è tenuta davanti al plenum del suddetto Collegio l’udienza fissata in via di urgenza; in detta udienza, dopo che le parti – per bocca dei difensori, avvocati Duca e Nascimbeni, per “Ripatransone”, e La Porta, per “LND – hanno dichiarato espressamente di aderire alla procedura arbitrale e di accettare la composizione del suddetto Collegio, nonché di escludere qualunque motivo di ricusazione, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, si è svolta anche la discussione, avendone le parti concordemente chiesta e ottenuta l’anticipazione. All’esito, in conformità alle concordi istanze e autorizzazioni delle parti, il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio, dopo ampia discussione ha deliberato a maggioranza il seguente dispositivo, disponendone l’immediata notifica alle parti costituite, stante l’urgenza, e riservandosi di comunicare successivamente il testo integrale della relativa motivazione: “Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie l’istanza di arbitrato presentata dalla A.P.D. Avis Ripatransone e, per l’effetto, ne dispone l’ammissione al campionato Promozione per la stagione sportiva 2011/2012; 2. compensa tra le parti, A.P.D. Avis Ripatransone e Lega Nazionale Dilettanti, le spese per assistenza difensiva; 3. pone a carico di entrambe le parti, A.P.D. Avis Ripatransone e Lega Nazionale Dilettanti, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico di entrambe le parti, A.P.D. Avis Ripatransone e Lega Nazionale Dilettanti, per quanto di rispettiva spettanza, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti”. Il Collegio, riunitosi allo scopo in teleconferenza il giorno 22 settembre 2011, ha assunto all’unanimità, in relazione al suttrascritto dispositivo, la seguente motivazione 5.- Occorre prendere in considerazione, innanzitutto, l’eccezione, con la quale l’intimata “LND” - “in ragione della mancata impugnazione da parte della Ripatransone dei Comunicati Ufficiali n. 2 dell’11 luglio 2011 e n. 3 del 18 luglio 2011, attraverso i quali il Consiglio Direttivo del C.R. Marche: a) ha dapprima deliberato ‘di procedere al completamento degli organici di ... Promozione – nel rispetto delle graduatorie di merito – sulla base del criterio dell’alternanza ... tra due società di Promozione retrocesse ed una di I^ categoria non promossa’ (cfr. C.U. n. 2, prodotto dalla difesa avversaria come doc. n. 5); b) ha quindi approvato e pubblicato distinte ‘graduatorie di merito per l’attribuzione dei posti eventualmente disponibili a completamento degli organici della stagione sportiva 2011/2012’, inserendo la Monteluponese in posizione poziore rispetto alla Ripatransone (cfr. C.U. n. 3, prodotto dalla difesa avversaria come doc. n. 6)”, e del fatto che “è proprio la compilazione e l’applicazione delle citate graduatorie (i.e. il mero atto esecutivo della lex specialis) a rappresentare l’oggetto delle doglianze avversarie” (così testualmente il relativo atto difensivo) - ha eccepito la mancata tempestività dell’impugnazione dei provvedimenti surrichiamati, e, dunque, l’inammissibilità dell’attuale istanza di arbitrato, in quanto proposta quando ormai erano già scaduti i termini di 30 giorni dalla “decisione del Direttivo del C.R. Marche di fare applicazione delle sopra richiamate graduatorie di merito” (così, ancora, detto atto). L’eccezione è infondata e va, dunque, respinta. Invero, deve ritenersi che la lesione dei diritti di “Ripatransone” sia derivata ed emersa solo a seguito del provvedimento – Comunicato Ufficiale n. 8 del 9 agosto 2011 – con il quale il Comitato regionale Marche ha formalmente e definitivamente individuato le Società da ammettere al campionato di categoria superiore, ed assunto la relativa decisione, come inequivocabilmente si ricava dalla dizione in esso Comunicato utilizzata: “... decide di ammettere ai campionati di categoria superiore le Società, come di seguito indicato...”. In conformità, per un caso analogo, si è pronunciato il Lodo del 12 agosto 2009, reso dal Collegio arbitrale, in diversa composizione, nel procedimento prot. n. 1507 del 4 agosto 2009 tra A.S.D. Vigor Senigallia, parte istante, e Lega Nazionale Dilettanti, Federazione italiana Giuoco Calcio e A.C.D. Vis Macerata, parti intimate. In particolare, va osservato, al proposito, che il Comunicato ufficiale n. 2 dell’11 luglio 2011, quale che debba ritenersi il suo reale effetto – mero atto esecutivo della lex specialis, rappresentata dal Comunicato Ufficiale n. 8 del 9 agosto 2011, o, piuttosto, atto integrativo e, dunque, modificativo di quella (il relativo dettato, invero, non appare perspicuo ed univoco) –, nulla statuisce e nulla lascia intendere, né direttamente né indirettamente, circa la individuazione delle società cui riferire in concreto il “ripescaggio”. Dunque, allo stato, non poteva ancora dirsi realizzata quella lesione certa e immediata dei diritti della Associazione istante, soltanto in presenza della quale si sarebbe imposta l’immediata iniziativa impugnatoria di quel Comunicato. Altrettanto va osservato riguardo al Comunicato Ufficiale n. 3 del 18 luglio 2011, per ragioni tanto testuali quanto logiche. Invero, con detto Comunicato: si “approvano” le “graduatorie di merito”, ma non si assumono “decisioni” sulle società da ripescare (“decisioni” che esplicitamente costituiscono, invece, specifico oggetto del successivo C.U. n. 8 del 9 agosto 2011); si riconosce espressamente – non essendo ancora scaduti i termini di iscrizione ai campionati – che la quantità dei posti disponibili non è ancora definita (“... approva ... per l’attribuzione di posti eventualmente disponibili ...”, vi si recita); nelle premesse, tra i Comunicati Ufficiali richiamati (e segnatamente, come è giusto, stante il suo ruolo di lex specialis, il C.U. n. 129 del 9 febbraio 2011), non figura il C.U. n. 2 dell’11 luglio 2011, cioè proprio quello che, se fosse esatta la “lettura” di “LND”, avrebbe dovuto avere un ruolo essenziale nel meccanismo di (definitiva) individuazione delle Società destinatarie del “ripescaggio”, e, dunque, essere espressamente evocato. Poiché la presente istanza di arbitrato è stata regolarmente proposta entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del C.U. n. 8 del 9 agosto 2011 – cui va imputato, per le ragioni esposte, l’effetto lesivo de quo –, la medesima è ammissibile e può, dunque, essere scrutinata. 6.- Nel merito l’istanza va accolta. Come osserva la parte istante – ma riconosce anche l’intimata “LND” – la lex specialis dell’operazione di “ripescaggio” è unicamente quella dettata dal C.U. n. 129 del 9 febbraio 2011. Tale C.U. non prevede, tra i criteri da utilizzare a fini di selezione delle società da “ripescare”, la suddivisione in fasce in relazione alla posizione di classifica finale di ciascuna di esse all’esito della stagione sportiva. Il criterio della suddivisione in fasce, come osserva con fondamento la difesa di “Ripatransone”, è stabilito da detto C.U. con specifico ed esclusivo riferimento alle associazioni partecipanti ai campionati regionali di “calcio a cinque”; criterio che, dunque, in difetto di analoga specifica previsione, non può valere in riferimento al caso di specie, che riguarda i campionati di “calcio a undici”. Poiché sulla base dei criteri indicati nel suddetto C.U. n. 129 “Ripatransone” ha totalizzato un punteggio pari a 90, la sua postergazione – nella individuazione delle Società destinatarie del “ripescaggio”, come “decisa” dal .C.U. n. 8 –, alla U.S.D. Monteluponese, che ha avuto riconosciuto l’inferiore punteggio di 80, deve ritenersi illegittima. D’altra parte, lo specifico criterio “c.d. dell’alternanza”, al proposito preso a riferimento dal Consiglio direttivo del Comitato regionale Marche, non potrebbe trovare legittimazione nei contenuti del C.U. n. 2 dell’11 aprile 2011, sia perché unica “fonte” regolativa dell’operazione resta il C.U. n. 129, rispetto al quale quel successivo C.U. non avrebbe potuto intervenire innovativamente, se non (in presenza, in ipotesi, di idonea giustificazione) previo annullamento del primo e riapertura dei termini; sia perché la relativa formulazione giustifica comunque una lettura di quel C.U. n. 2 che lo riferisca alla (sola) seconda parte del C.U. n. 129 (inerente, come già osservato, al solo campionato di “calcio a cinque”), e, dunque, non innovativa. A nulla rileva, per le ragioni suddette, che l’Associazione istante sia stata collocata, con il C.U. n. 3, al numero “8. graduatoria delle domande presentate nei termini per l’ammissione al Campionato di Promozione di società quinte classificate dopo le gare di play-off”, mentre la U.S.D. Monteluponese sia stata collocata al numero “7. graduatoria delle domande presentate nei termini per l’ammissione al Campionato di Promozione di società seconde classificate dopo le gare di play-off” (così testualmente detto C.U.). 7.- Alla stregua delle suestese considerazioni l’istanza va accolta e, per l’effetto, va disposta l’ammissione di A.P.D. Avis Ripatransone al campionato Promozione per la stagione 2011/2012, come da dispositivo già pronunciato, che appresso si trascrive. Sussistono validi motivi per compensare le spese del giudizio e per porre a carico delle parti, in misura eguale tra loro e con vincolo di solidarietà, come con il presente atto si dispone, le competenze degli Arbitri, che vengono liquidate in complessivi euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre accessori e rimborso delle spese documentate. P.Q.M. “Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie l’istanza di arbitrato presentata dalla A.P.D. Avis Ripatransone e, per l’effetto, ne dispone l’ammissione al campionato Promozione per la stagione sportiva 2011/2012; 2. compensa tra le parti, A.P.D. Avis Ripatransone e Lega Nazionale Dilettanti, le spese per assistenza difensiva; 3. pone a carico di entrambe le parti, A.P.D. Avis Ripatransone e Lega Nazionale Dilettanti, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico di entrambe le parti, A.P.D. Avis Ripatransone e Lega Nazionale Dilettanti, per quanto di rispettiva spettanza, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti”. Così deliberato a maggioranza in data 14 settembre 2011 e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Giuseppe Scandurra F.to Maurizio Cinelli F.to Sebastiano Vittorio La Greca
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