COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.02 del 07 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 39 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Tesserati – Bueti Rosario, Dirigente della U.S. Poggibonsi s.r.l.; – Topi Graziano, Dirigente dell’U.S.Gavorrano s.r.l; – Marzani Massimiliano, Dirigente dell’A.C. Prato s.r.l – ai quali viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 del C.G.S. in relazione all’art. 23, c. 1 del Regolamento del S.G.S.; Società: – U.S. Poggibonsi s.r.l.; – U.S. Gavorrano s.r.l.; – A.C. Prato s.p.a., a titolo di responsabilità oggettiva, quale prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni commesse da propri tesserati o da soggetti che abbiano svolto attività nel loro interesse ai sensi dell’art. 1, c. 5, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.02 del 07 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 39 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Tesserati - Bueti Rosario, Dirigente della U.S. Poggibonsi s.r.l.; - Topi Graziano, Dirigente dell’U.S.Gavorrano s.r.l; - Marzani Massimiliano, Dirigente dell’A.C. Prato s.r.l - ai quali viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 del C.G.S. in relazione all’art. 23, c. 1 del Regolamento del S.G.S.; Società: - U.S. Poggibonsi s.r.l.; - U.S. Gavorrano s.r.l.; - A.C. Prato s.p.a., a titolo di responsabilità oggettiva, quale prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni commesse da propri tesserati o da soggetti che abbiano svolto attività nel loro interesse ai sensi dell’art. 1, c. 5, del C.G.S. Da un esposto inviato dall’ A.C. Sangiovannese 1927 s.p.a. al Presidente del C.R.T. e da questi inviato alla Procura Federale, è emerso che in occasione della disputa di alcune gare del Campionato Fair Play Giovanissimi B Professionisti sono stati utilizzati calciatori di età inferiore a quella prevista dalle norme del Settore Giovanile e Scolastico. Acquisite le liste delle gare in cui è avvenuta la violazione la Procura Federale, previa notifica dell’atto di incolpazione, ha disposto il deferimento. Convocate a cura della C.D. per la data odierna le parti interessate, sono presenti: - Bueti Rosario Dirigente e la Società U.S. Poggibonsi s.r.l., rappresentati dall’Avvocato Fabio Giotti giusta delega in atti; non sono presenti all’inizio del dibattimento i tesserati: - Topi Graziano; - Marzani Massimiliano, e le Società: - U.S. Gavorrano s.r.l.; - A.C. Prato s.p.a. - La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto. Prima dell’inizio del dibattimento la Società U.S. Poggibonsi s.r.l, tramite il rappresentante presente, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio: sanzione della penalizzazione di punti due (due), sulla pena base di punti tre, da scontarsi nel campionato di competenza nel corso della stagione agonistica 2011/2012, oltre l’ammenda di € 1.000,00 (mille) sulla pena base di € 1.500,00 (millecinquecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata DISPONE la chiusura del dibattimento con esclusivo riferimento alla U.S.D. Poggibonsi s.r.l., proseguendo nel dibattimento nei confronti degli altri soggetti deferiti. Preliminarmente il Presidente della C.D. rileva che per quanto concerne la notifica dell’atto di convocazione al tesserato Topi Graziano ed alla Società U.S. Gavorrano, s.r.l., non risulta istituito il necessario contraddittorio, risultando la raccomandata contenente l’avviso di convocazione tuttora giacente presso il competente Ufficio postale e non essendosi ancora compiuto il termine di giacenza ordinario. La C.D., rilevato che detto termine si compie in data 5 luglio p.v., dispone che la segreteria, al fine di garantire ai soggetti deferiti ogni possibilità di difesa, proceda ad effettuare una nuova convocazione per la data del 22 luglio c.a., dandone ulteriore convocazione ai soggetti interessati in uno dei modi previsti dai commi 7 e 8 dell’art. 38 del C.G.S.. Il Presidente della C.D.T.T, informa inoltre che i rappresentanti dell’ A.C. Prato s.p.a. ed il suo Dirigente Marzani Massimiliano hanno preannunciato il loro arrivo In apertura di dibattimento il Presidente della Commissione comunica che Il Presidente della U.S. Poggibonsi, Antonello Pianigiani, ed il Dirigente Rosario Bueti hanno nominato loro rappresentante e difensore l’Avvocato Fabio Giotti, del Foro di Siena, che ha provveduto depositare memoria a difesa. Con tale atto il difensore eccepisce, in via preliminare, l’incompetenza di questa Commissione a giudicare rilevando che in altra fattispecie, che asserisce essere eguale, la Procura ha disposto il deferimento innanzi la C.D. Nazionale, Organo che ha deciso in merito con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 77/2009. Chiede di conseguenza il rinvio degli atti alla Procura Federale affinché questa provveda a rinnovarlo innanzi quel Giudice. Sempre riferendosi al precedente citato, il difensore non contesta nel merito i fatti limitandosi a confutare unicamente la parte del capo di incolpazione con cui si addebita al Dirigente Bueti, la violazione dell’art 10, c. 6, “perché non contestata dalla Procura Federale nel citato precedente e non attinente alla fattispecie in esame ed al ruolo di dirigente accompagnatore”. L’Avvocato Giotti, su richiesta del Presidente del Collegio, dichiara di confermare l’eccezione sollevata. Il rappresentante della Procura, per conto dell’Ufficio, contesta l’eccezione rilevando che il deferimento è basato su atti inconfutabili e quindi l’eccezione non può trovare accoglimento. Rilevata la preliminarietà dell’eccezione sulla competenza a decidere, il Collegio. delibera di procedere al suo esame prima dell’inizio del dibattimento. Dopo apposita riunione in Camera di consiglio la C.D. delibera di respingere l’eccezione ritenendola infondata, riservandosi di esporne le motivazioni in sede di delibera. Aperto il procedimento nei confronti del Dirigente dell’U.S. Poggibonsi, l’Avvocato Cristaudo, per conto della Procura Federale, afferma che la sua responsabilità è pienamente dimostrata dagli atti e chiede che nei suoi confronti venga irrogata la sanzione della inibizione per anni 2 (due). L’Avvocato Giotti, ritenendo eccessiva la sanzione richiesta, si richiama a precedenti decisioni assunte in proposito dalla C.D.N.. Chiusa tale parte del dibattimento si prosegue con l’esame della posizione del Dirigente dell’A.C. Prato, Marzani, e della Società stessa alla presenza sia del deferito che del rappresentante della Società, nel frattempo giunti. Il Dirigente dell’A.C. Prato, Sig. Mario Masini, fatto munire in questa sede di specifica delega, chiede di poter definire la posizione della Società sulla base delle stesse sanzioni concordate dalla Procura Federale con l’ U.S. Poggibonsi. Quindi, tenuto conto delle sanzioni base proposte dalla Procura Federale, nella misura di tre punti di penalizzazione e dell’ammenda di € 1.500,00, disporsi l’applicazione in rito delle sanzioni nella misura di: - penalizzazione di punti due - ammenda di € 1.000,00 (mille). La proposta formulata è accettata dalla Commissione. Per quanto riguarda il Dirigente Marzani Massimiliano, qui presente, il rappresentante della Procura Federale conferma le stesse richieste formulate per il Dirigente della U.S. Poggibonsi. Il rappresentate della Società, cui si unisce il Dirigente, riconoscendo l’errore commesso, ritiene eccessive le richieste della Procura. Decisione. Il Collegio, in riferimento alla pregiudiziale sollevata, premette che agli atti non è allegata alcuna documentazione che possa consentire un esame comparato delle due vicende, esame che ritiene peraltro irrilevante agli effetti del giudizio ed osserva che la questione della competenza è strettamente legata alla tipologia del campionato nel cui ambito la violazione è avvenuta. Per far ciò è necessario esaminare compiutamente, ovvero nel suo insieme e non solamente con riferimento ad un singolo caso specifico, la normativa del S.G.S che regola l’attività della categoria. A tal proposito il C.U. n. 1 del Settore giovanile e Scolastico 2010/2011; istituisce (a pag. 37) la disputa del Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti che è organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico ed a cui partecipano le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti e alla Lega Italiana Calcio Professionistico. In detto Campionato “….. la funzione disciplinare è esercitata, in prima ed in seconda istanza, rispettivamente dal Giudice Sportivo Nazionale e dalla Corte di Giustizia Federale con le modalità ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva.” Alle pagine successive (38/39) viene istituito il Campionato Regionale Giovanissimi “B” stabilendosi che esso”… è organizzato dai Comitati Regionali territorialmente competenti, secondo quanto disciplinato dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso i criteri di ammissione pubblicati dallo stesso Settore……. Al Campionato Regionale Giovanissimi sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno richiesta): – le squadre di Società Professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti; – le squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente sono retrocesse nel Campionato di “Serie D”; – le squadre campioni provinciali e locali della categoria Giovanissimi; – le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Giovanissimi della stagione sportiva precedente. Già di per sé l’individuazione dell’Ente organizzatore (S.G.S. o Comitato Regionale) determina quale è il giudice naturale delle singole competizioni, per cui è conseguenziale l’affermare che nell’ambito del Campionato Regionale Giovanissimi “B” la competenza è degli Organi Giurisdizionali Regionali. A rafforzare tale tesi lo stesso C.U. n. 1 stabilisce che: La funzione disciplinare per il Campionato Regionale Giovanissimi è esercitata,con le modalità ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva: - in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale; - in seconda istanza dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale. Le gare cui si riferisce il deferimento, enunciate specificatamente nel relativo atto, sono state tutte disputate nell’ambito del Campionato Regionale Giovanissimi “B” organizzato dal Comitato Regionale, come emerge dal calendario e dai tabulati acquisiti dalla C.D. presso detto Organo. L’eccezione sollevata è quindi del tutto priva di fondamento e come tale da respingere. In ordine al merito la Commissione osserva che le violazioni contestate sono provate dalle liste di gara dalle quali si evincono le date di nascita dei calciatori. La responsabilità dei Dirigenti deferiti, infine, discende dalla sottoscrizione da essi effettuata di dette liste, dovendosi ricordare che l’accompagnatore ufficiale della squadra è delegato ad attestare e garantire la regolarità del tesseramento dei calciatori indicati sulle liste da consegnare all’arbitro ed alla società avversaria (art.61 N.O.I.F.). Il deferimento è quindi fondato e da accogliere. La C.D.T.T ritiene dover graduare l’entità delle sanzioni in relazione al numero di gare in cui la norma è stata violata, nonché al numero dei calciatori irregolarmente impiegati, P.Q.M. infligge le seguenti sanzioni, ai tesserati: - Bueti Rosario, dirigente della U.S. Poggibonsi s.r.l., la inibizione per mesi 8 (otto); - Marzani Massimiliano, dirigente della A.C. Prato s.p.a, la inibizione per mesi 6 (sei). In applicazione dell’art. 23 del C.G.S., alle Società: - U.S. Poggibonsi s.r.l., la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza nel corso della stagione agonistica 2011/2012, e l’ammenda di euro 1000,00 (mille); - A.C. Prato s.p.a., la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi, nel campionato di competenza nel corso della stagione agonistica 2011/2012, e l’ammenda di euro 1000,00 (mille).
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