COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.02 del 07 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO SCARLINI 228 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo del Sig. Lenzetti Maurizio avverso la decisione del G.S.T. che lo ha sanzionato con una inibizione fino al 25 febbraio 2013. C.U. n.77 del 26/05/2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.02 del 07 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO SCARLINI 228 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo del Sig. Lenzetti Maurizio avverso la decisione del G.S.T. che lo ha sanzionato con una inibizione fino al 25 febbraio 2013. C.U. n.77 del 26/05/2011 Nel corso della gara “San Lorenzo Campi Giovani – Comeana Bisenzio” valevole per il torneo “D.Scarlini” l’arbitro veniva aggredito da un calciatore del San Lorenzo che lo colpiva al petto con due cazzotti. A seguito di tale episodio e visto che nessuno dei tesserati presenti in campo interveniva a sua difesa il D.G. decreteva la sospensione dell’incontro. Mentre si avviava verso gli spogliatoi, passando vicino alla panchina del San Lorenzo, veniva apostrofato dal tesserato in oggetto che gli rivolgeva frasi irriguardose e di protesta. Inoltre il sig Lenzetti si affiancava all’arbitro e lo colpiva con tre gomitate ai fianchi, nel tentativo di farlo girare verso di lui, procurandogli lieve e momentaneo dolore. Per tale condotta il sig. Lenzetti veniva sanzionato con una inibizione fino al 25 febbraio 2013. Avverso il provvedimento del G.S. il tesserato in questione propone reclamo in proprio. Nel suo sintetico scritto difensivo il sig. Lenzetti afferma di non aver mai colpito l’arbitro, pur confermando di aver pronunciato frasi di proteste per la sospensione anticipata della gara ma senza alcun tono minaccioso o offensivo. Dichiara poi di essersi prodigato nel richiamare tutti i suoi giocatori all’interno dello spogliatoio. Chiede pertanto una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato in sede di referto gara,smentendo che il tesserato in questione si sia prodigato per riportare la calma tra i propri giocatori. Dall’esame degli atti di gara appaiono evidenti le responsabilità del tesserato in questione che, pur rivestendo il ruolo di dirigente accompagnatore,nulla ha fatto per rasserenare un clima di estrema tensione che si era creato in campo.Anzi con il suo comportamento, certamente antisportivo e provocatorio, ha contribuito a rendere più difficile la situazione del D.G. Pur tuttavia l’arbitro nel suo supplemento di rapporto dichiara che il dirigente in questione, quando lui passa davanti alla panchina del San Lorenzo per andare negli spogliatoi, lo affianca e nel tentativo di farlo girare verso di lui lo colpiva con tre gomitate di moderata forza ai fianchi. Pare di capire che l’intenzione del sig. Lenzetti era più quella di attirare l’attenzione dell’arbitro che non quella di aggredirlo fisicamente. Pertanto alla luce di questa considerazione, pur confermando la condotta contestata al dirigente, la sanzione del G.S. appare eccesiva rispetto alle reali intenzioni del medesimo. Questa Commissione Disciplinare nel caso in esame ritiene pertanto congruo determinare una inibizione per un anno con scadenza al 26/05/2012. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa. COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.03 del 14 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA “Play-Off” 229 stagione sportiva 2010/2011 . Reclamo della soc. Club Forte 83 avverso dec. Del G.S.Territoriale di Lucca di cui al C.U 51 del 09.06.2011 -Ammenda euro 250,00 - Inibizione Casali Jacopo fino al 08/06/2015. -squaliifca Evangelisti Gabriele per 5 gare -squalifica Barbini Federico per 4 gare La Società Club Forte 83, “non concordando” con le sanzioni che, in oggetto indicate, sono state assunte dal G.S.T della Delegazione di Lucca a seguito ai fatti occorsi durante la gara Club Forte 83 -. Bargecchia del 04/0612011, chiede di essere ascoltata da questa CDT per avere la possibilità di esporre la propria versione dei fatti.. Convocata la Società per l’odierna riunione, sono comparsi il Presidente della societa’ assistito dal Dottor Stefano Pellacani ai quali, in apertura di udienza, il Presidente della CDT, ha evidenziato come, prima di esaminare nel merito la questione, fosse necessaria una riunione in camera di consiglio stante la particolare formulazione dell’istanza qui proposta. In camera di consiglio il Collegio riunito rileva, all’unanimità, l’impossibilità di porre in discussione l’atto pervenuto, stante l’assoluta mancanza di ogni e qualsiasi motivazione e quindi in violazione dei requisiti previsti dall’art. 35, comma 5 del C.G.S.. Di quanto sopra vengono resi edotti i convenuti. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa
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