COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.03 del 14 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI 01 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara Isolotto – Atletica Castello (3-2) Del 10/06/2011. VI Memorial Gionata Izzo. In C.U. N.58 del 16/06/2011 Del. Prov. Firenze

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.03 del 14 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI 01 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara Isolotto – Atletica Castello (3-2) Del 10/06/2011. VI Memorial Gionata Izzo. In C.U. N.58 del 16/06/2011 Del. Prov. Firenze La società Atletica Castello reclama avverso la squalifica fino a tutto il 31/12/2011 inflitta dal G.S. al calciatore Trama Connor in quanto, “ A fine gara colpiva un avversario con una decina di pugni, uno dei quali colpiva, senza conseguenze, il D.G. alla testa che nel frattempo era intervenuto per dividere i due calciatori. Nonostante i dirigenti abbiano cercato di fermarlo continuava a cercare di colpire altri”. La reclamante contesta i fatti così come riportati. Contesta che l’arbitro sia stato colpito dal Trama e che lo stesso possa avere colpito l’avversario, reo secondo la difesa della reclamante di avere “sfottuto” durante la gara il proprio tesserato oltre ad averlo insultato col gesto del dito medio alzato a fine gara, in quanto l’antagonista dell’incolpato era stato portato allontanato da un dirigente. Chiede una riduzione della sanzione riconoscendo al Trama unicamente di essersi precipitato a fine gara verso l’avversario senza tuttavia colpirlo. L’Arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma i fatti denunciati rilevando un atteggiamento gravemente antisportivo proprio del Trama verso un avversario, in occasione della rete del pareggio della propria squadra. Sostiene altresì di essere stato colpito soltanto accidentalmente mentre cercava di calmare il Trama. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Sulla base di quanto dichiarato dall’arbitro, che denota una versione assolutamente opposta rispetto alla reclamante, si evince che il Trama ha posto in essere non solo un atteggiamento gravemente antisportivo verso un avversario, ma che, al termine della gara, è passato alle vie di fatto con ripetuti atti di violenza assolutamente ingiustificabili. Se a quanto esposto si aggiunge che trattasi di categoria Giovanissimi, ovvero ragazzi di circa 15 anni di età, i gesti posti in essere dal Trama giustificano, per giurisprudenza costante di questo Collegio, una sanzione severa nella sua entità, così come correttamente quantificata dal G.S. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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