COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 46 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : Limosani Giuseppe, all’epoca a.e. della sezione A.I.A. di Siena, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1 del C.G.S. per aver leso l’onorabilità ed il decoro di altro arbitro attraverso un portale di Facebook.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 46 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : Limosani Giuseppe, all’epoca a.e. della sezione A.I.A. di Siena, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1 del C.G.S. per aver leso l’onorabilità ed il decoro di altro arbitro attraverso un portale di Facebook. Con nota redatta in data 15 dicembre 2010, la tesserata Silvia Boneva, A.A. presso la Sezione A.I.A. di Siena, informava la Procura Federale di aver ricevuto dal collega Giuseppe Limosani, A.E. presso la medesima Sezione, una e-mail contenente frasi offensive del proprio decoro e della propria onorabilità. Alla denuncia veniva allegata la copia del messaggio ricevuto. La Procura Federale, dopo aver acquisito le dichiarazioni dei due soggetti interessati, ha disposto il deferimento evidenziato in epigrafe. Convocate le parti per la data odierna sono presenti : - la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale; - l’A.E. signor Giuseppe Limosani, assistito dall’Avvocato Dionigi Neri del Foro di Lucera. Il Presidente del Collegio precisa che il legale ha depositato tempestiva memoria a difesa con la quale viene contestata la parte di deferimento relativa alla violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., facendo rilevare che il messaggio inviato dal Limosani non aveva il carattere pubblico richiesto dalla norma ai fini della sua applicazione, per cui al deferito può essere unicamente addebitata la violazione dell’art. 1, c. 1. Precisa infine che ad essa sono da applicarsi le sanzioni previste dall’art. 18, comma 1, lettere a, b, c e g. L’Avvocato Taddeucci Sassolini, intervenendo per conto della Procura Federale, riafferma la responsabilità del Limosani non foss’altro che per la conferma datane dallo stesso in sede istruttoria. Con riferimento alla memoria, tempestivamente ricevuta, afferma che in effetti non può essere contestata al Limosani la violazione dell’art. 5, risultando che il messaggio non ha avuto il carattere della pubblicità che la norma richiede. Conclude chiedendo la irrogazione al deferito della sanzione della squalifica per mesi due. Il Limosani, ribadendo il contenuto della memoria di cui conferma richieste e conclusioni, specifica che la lettera è stato lo sfogo conseguente al sentirsi tradito dalla collega con la quale intratteneva, fino a quel momento, ottimi rapporti. Chiuso il dibattimento questa la decisione della C.D.T.T. Il deferimento è fondato e, quindi, da accogliere come risulta in maniera più che evidente sia dalla dichiarazione ”confessoria” resa dal Limosani al Collaboratore della Procura, sia dalla stampa dell’e - mail pervenuta all’Arbitro Boneva e da questa allegata all’esposto inviato alla Procura. A proposito di tale ultimo documento il Collegio prende atto della rinuncia da parte della Procura Federale alla contestazione della violazione dell’art. 5 del C.G.S.. La violazione dell’art. 1 risulta in maniera chiara ed evidente dalla conferma data, anche in questa sede, dal Limosani, per cui la C.D.T.T deve pronunciarsi esclusivamente sulle sanzioni da comminare. A tal proposito ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M . la C.D.T.T. infligge all’A.E. Giuseppe Limosani la squalifica per mesi due.
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