COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 47 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : – Antonello Foderi, responsabile delle designazioni degli arbitri della sezione A.I.A. di Grosseto, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere, in concorso con l’allora A.E. Diego Di Benedetto, alterato il referto della gara Maglianese – Orbetello disputata in data 15.10.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 47 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : - Antonello Foderi, responsabile delle designazioni degli arbitri della sezione A.I.A. di Grosseto, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere, in concorso con l’allora A.E. Diego Di Benedetto, alterato il referto della gara Maglianese - Orbetello disputata in data 15.10.2008. Con atto n. 7004/365 in data 28 marzo 2011, la Procura Federale deferiva a questa Commissione il tesserato Antonello Foderi contestandogli, oltre all’aver chiesto, ricevuto e trattenuto il rimborso spese relativo alla gara Ribolla / Pitigliano, disputata in data 16 aprile 2005, l’aver alterato il contenuto del rapporto della gara Aurora Pitigliano – Casotto Pescatori Marina, disputata in data 22 novembre 2008. Con il medesimo provvedimento veniva deferito altresì l’ex arbitro Diego Di Benedetto che, autodenunciandosi, rivelava di essere stato chiamato, il martedì successivo alla gara, dal Foderi, allora Osservatore Tecnico, il quale lo invitava a ricompilare il referto della gara Maglianese – Orbetello, disputata in data 15 ottobre 2005. La modifica peraltro prontamente attuata dall’arbitro della gara, il Di Benedetto appunto, riguardava la descrizione del comportamento tenuto da un calciatore della Società Maglianese nei suoi confronti, episodio che veniva ridimensionato da atto violento a semplici offese e provocazioni. Questa Commissione, nel deliberare, sanzionava il comportamento del Di Benedetto con la squalifica per un anno, infliggendo contestualmente al Foderi l’inibizione per cinque anni sia con riferimento all’episodio della gara del 22 novembre 2008, sia all’indebita acquisizione di somma a titolo di rimborso spese. Rilevava inoltre la C.D. che non risultava essere stata contestato al Foderi, per quanto l’episodio fosse stato dalla Procura Federale compiutamente specificato nell’atto di deferimento, l’aver indotto il Di Benedetto, con lui concorrendo, ad alterare il rapporto della gara Maglianese – Orbetello. Il Collegio trasmetteva quindi gli atti, per il riesame dei capi di incolpazione a carico del Foderi, alla Procura Federale che ha disposto il deferimento in esame. Previa convocazione è presente il tesserato deferito Antonello Foderi, assistito dall’Avvocato Paolo Fralassi, del Foro di Grosseto, giusto mandato conferito sulla memoria trasmessa via fax in data 14 luglio c.a., depositata in questa sede, con allegato “parere grafotecnico preventivo”. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale. Preliminarmente il Presidente del Collegio comunica che in data 4 luglio è pervenuta lettera di ritrattazione del Di Benedetto e altra lettera (indirizzata a Franco Ferretti, sottoscritta da Alfio Bambagioni e spedita per conoscenza con lettera di accompagnamento a questa Commissione) con considerazioni sull’episodio qui in contestazione. Aperto il dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiede la conferma del deferimento richiamando le dichiarazioni rese dal Di Benedetto nella precedente occasione (def.. n. 7704/365) per le quali lo stesso è stato sanzionato con la squalifica per un anno. Ritiene del tutto fondata la prima “denuncia” dell’arbitro Di Benedetto perché resa spontaneamente ed in modo assolutamente circostanziato. Preso atto solo in questa sede della memoria a difesa, in quanto non pervenuta alla Procura, afferma non essere credibile la ritrattazione del Di Benedetto in quanto:  o egli ha affermato il falso nella prima dichiarazione, che costituisce denuncia di fatto illecito, ipotesi non accettabile dato che manca ogni motivo perché ciò accadesse (dichiarazione di assunzione di responsabilità per la quale è stato sanzionato con giudizio definitivo).  o è mendace la seconda dichiarazione, rilasciata una volta divenuta definitiva la sanzione di un anno che gli è stata inflitta e ciò al solo scopo di salvare il Foderi. La non credibilità della ritrattazione si collega necessariamente con la inattendibilità della lettera sottoscritta dal Bambagioni, con la conseguente necessità di rinviare gli atti alla Procura per l’appuramento di ulteriori responsabilità. La gravità del fatto, orientato a sopprimere o alterare quello che è il cardine della Giustizia Sportiva, induce il rappresentante della Procura a chiedere che venga inflitta al Foderi la sanzione di cinque anni con preclusione dell’appartenenza all’ambito della F.I.G.C.. Interviene quindi il difensore del Foderi. L’Avvocato Fralassi eccepisce che la Procura non ha preso in considerazione le dichiarazioni del Bambagioni, ancor oggi tesserato presso la sezione A.I.A. di Grosseto, attendibili in quanto egli è terzo nel procedimento e presente allo svolgersi dei fatti contestati. Lamenta il fatto che la Procura non dia rilievo alla ritrattazione del Di Benedetto. Si richiama al contenuto del parere “grafotecnico” per affermare che il Foderi non ha alterato di suo pugno il rapporto di gara e comunque si riporta alla memoria depositata chiedendo in via principale il proscioglimento del proprio assistito o, in subordine, la restituzione degli atti alla Procura Federale affinché disponga un supplemento di indagine ed in particolare una perizia calligrafica sull’originale rapporto di gara. Passando a deliberare la C.D.T.T. osserva quanto segue. Dall’analisi dei documenti depositati emergono elementi che necessitano di approfondimenti: - in fase istruttoria del precedente dibattimento il Di Benedetto ha spontaneamente indicato in modo puntuale e conseguenziale lo svolgersi dei fatti per concludere “ Fu così che ricopiai, avendo di fronte l’originale che avevo spedito, il referto astenendomi di farlo solo per la parte relativa alla motivazione della espulsione del n. 10 della Maglianese che fu scritto di pugno dal Foderi stesso, come si evince chiaramente dalla diversità della grafia della copia del referto che produco…..(omissis)..in particolare compilata dal Foderi è quella della “Sezione Calciatori espulsi e motivazioni” che inizia con “Al 30’ del 2DO TEMPO”..e che termina con” ingiurioso e provocatorio”” - la ritrattazione non avviene nel corso del giudizio disciplinare ma dopo che la pronuncia della C.D.T.T. è divenuta definitiva nei suoi confronti (fatto questo di per se sintomatico) e contiene una versione dei fatti assolutamente diversa sia nella identificazione delle persone presenti in Sezione, questa volta è il segretario Alfio Bambagioni a consigliare come riformulare il referto, sia nella redazione del nuovo rapporto di gara “Dopo questo compilai da me il referto, scusandomi per il disservizio,……” - la lettera del Bambagioni è indirizzata ad una terza persona estranea ai fatti qui contestati ed in questa viene, stranamente, sentita la necessità di raccontare la propria versione di un fatto che non vedeva coinvolto il destinatario della missiva, peraltro in tale racconto non si esclude la presenza di altre persone, non indicate, oltre allo stesso Bambagioni e al Di Benedetto. Tali considerazioni portano questo Collegio a ritenere che il comportamento processuale del Di Benedetto sia volto ad annullare la responsabilità del Foderi, atteso che il Di Benedetto non ha impugnato il provvedimento che lo riguarda e attualmente non è tesserato A.I.A., al contrario del Foderi. Il Bambagioni, per espressa dichiarazione resa in udienza, è a tutt’oggi tesserato A.I.A. presso la sezione di Grosseto; l’invio per conoscenza di una lettera personale a questo Organo, pur non rivestendo il carattere di prova testimoniale, è atta a legittimare la Procura ad accertare eventuali responsabilità dello stesso Bambagioni o di terzi, se presenti al fatto. P.Q.M. La C.D.T.T. sospende il dibattimento e rinvia gli atti alla Procura Federale per quanto in parte motiva, disponendo altresì che la Procura acquisisca l’originale del rapporto di gara in contestazione e disponga, se del caso, apposita indagine grafologica.
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