COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 39 (2) / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : – Topi Graziano, Dirigente dell’U.S. Gavorrano s.r.l., al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 6, del C.G.S. in relazione all’art. 23, c. 1, del Regolamento del S.G.S.; – la Società U.S. Gavorrano s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, quale prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni commesse dal proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
39 (2) / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di :
- Topi Graziano, Dirigente dell’U.S. Gavorrano s.r.l., al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 6, del C.G.S. in relazione all’art. 23, c. 1, del Regolamento del S.G.S.;
- la Società U.S. Gavorrano s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, quale prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni commesse dal proprio tesserato.
I soggetti indicati in epigrafe erano stati convocati per il giorno 1 luglio c.a., unitamente ad altri tesserati ed Enti, in attuazione del deferimento n. n. 7718/485pf 10 11 AA/ac, disposto nei loro confronti dalla Procura Federale in data 18.04.2011.
In fase di controllo della regolarità delle convocazioni la C.D.T. rilevava non essersi costituito il necessario contraddittorio, per non essere stata ritirata la raccomandata contenente l’avviso di convocazione giacente presso il competente Ufficio postale compiendosi il termine di giacenza ordinario in data 5 luglio p.v..
In conseguenza di ciò ha disposto che la segreteria, al fine di garantire ai soggetti deferiti ogni possibilità di difesa, procedesse ad effettuare una nuova convocazione per la data del 22 luglio c.a., dandone ulteriore comunicazione ai soggetti interessati in uno dei modi previsti dai commi 7 e 8 dell’art. 38 del C.G.S..
Detto provvedimento è stato inserito nella delibera n. 39, pubblicata con il C.U. n. 2 del 7 luglio u.s., data peraltro nella quale l’Ufficio postale competente ha restituito le raccomandate rimaste inesitate.
Alla riunione odierna sono presenti:
- la Società U.S. Gavorrano s.r.l., rappresentata dal Direttore generale sig. Filippo Vetrini, giusta delega oggi depositata.
E’ assente il dirigente Topi Graziano che ha fatto pervenire, in data odierna, un certificato medico a giustificazione della mancata presentazione.
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Procuratore, Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale.
La Società Gavorrano ha definito il contesto in applicazione dell’articolo 23 del C.G.S. , come da apposito verbale.
Il dibattimento ha luogo, pertanto, unicamente nei confronti del dirigente Topi Graziano.
L’Avvocato Taddeucci Sassolini, presente per conto della Procura Federale, si richiama al precedente deferimento chiedendone la conferma, rilevando che le violazioni contestate sono le medesime esaminate in quella sede. Tuttavia in sede di determinazione della sanzione afferma doversi tener conto della diversa posizione della Società Zavorrano e del Dirigente relativamente al numero delle infrazioni commesse.
Chiede, quindi, l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro.
Questa la decisione della C.D.T.T..
Il deferimento è fondato e da accogliere.
Viene contestato al deferito l’utilizzo, in occasione della disputa di una gara del Campionato Fair Play Giovanissimi B Professionisti, di un calciatore di età inferiore a quella prevista dalle norme del Settore Giovanile e Scolastico.
In punto di fatto la Commissione osserva che la violazione contestata è provata dalla lista di gara dalla quale si evince la data di nascita del calciatore. La responsabilità del Dirigente deferito discende dalla sottoscrizione di detta liste.
E’ necessario ricordare che l’accompagnatore ufficiale della squadra è delegato ad attestare e garantire la regolarità del tesseramento dei calciatori indicati sulle liste da consegnare all’arbitro ed alla società avversaria (art.61 N.O.I.F.).
Il fatto contestato risulta documentalmente provato per cui alla C.D. non rimane che determinare l’entità della sanzione.
P.Q.M .
la C.D. tenuto conto di quanto deliberato in termini di sanzioni nella precedente tornata delibera di irrogare la seguente sanzione:
- al Dirigente Topi Graziano, la inibizione per mesi quattro.
In applicazione dell’art.23 del C.G.S. infligge
- alla U.S. Gavorrano, la penalizzazione punti uno da scontarsi nel campionato di competenza nel corso della stagione 2011/2012, oltre la sanzione dell’ammenda che determina in € 500,00.
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