COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 45 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : – Madonna Vittorio, calciatore oggi tesserato per la Società A.S.D.F.C. Meridiana, per la violazione dell’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3 delle N.O.I.F.; – Ciardiello Michele, Presidente A.S.D. Gracciano, al quale si contesta la violazione dell’art. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in riferimento all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F.; – A.S.D. Gracciano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in conseguenza del comportamento dei propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.06 del 28 Luglio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 45 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : - Madonna Vittorio, calciatore oggi tesserato per la Società A.S.D.F.C. Meridiana, per la violazione dell’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3 delle N.O.I.F.; - Ciardiello Michele, Presidente A.S.D. Gracciano, al quale si contesta la violazione dell’art. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in riferimento all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F.; - A.S.D. Gracciano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in conseguenza del comportamento dei propri tesserati. La mancata sussistenza, nella duplice richiesta di tesseramento (13 e 28.agosto 2009) inoltrata dal Presidente dell’A.S.D. Gracciano, dei requisiti richiesti dall’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F, ha determinato l’Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. a trasmettere gli atti alla Procura Federale. L’Ufficio inquirente, ascoltate le parti ed acquisita la documentazione necessaria, ha disposto il deferimento specificato in epigrafe sulla base dei seguenti fatti accertati. In data 13 agosto 2009 il Presidente dell’A.S.D. Gracciano, Signor Michele Ciardiello, richiedeva il tesseramento del calciatore Madonna Vittorio, nato il 21 settembre 1995 e residente nel Comune di Napoli. Veniva in quella sede documentato che il calciatore sarebbe stato alloggiato presso l’abitazione del D.S. della Società mentre il Presidente Ciardiello avrebbe assunto la funzione di “tutor”. La richiesta veniva reiterata in data 28 agosto con essa confermandosi che il calciatore sarebbe stato alloggiato presso il D.S., Silei, e recante l’impegno del Presidente a seguire e controllare il modus vivendi del calciatore in modo da assicuragli la miglior conduzione della vita quotidiana. Il Settore Giovanile e Scolastico, esaminata la documentazione, ha ritenuto negare la autorizzazione per assenza dei requisiti che la norma richiede affinché il tesseramento giunga a compimento. Da ciò è derivato l’invio degli atti alla Procura. Alla odierna riunione in conseguenza della notifica degli atti di convocazione sono presenti: - Madonna Vittorio, calciatore minore di età oggi tesserato per la Società A.S.D. F.C. Meridiana, assente, è rappresentato dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Calò, giusto il mandato in atti; - Ciardiello Michele, assente, è rappresentato dall’avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena, come da mandato depositato in questa sede; - la società A.S.D. Gracciano è anch’essa rappresentata dall’avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena, giusto mandato del suo Presidente; - La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale. Preliminarmente si dà atto che il calciatore Vittorio Madonna ha raggiunto con la Procura Federale l’accordo previsto dall’art. 23 del C.G.S. che, oggetto di separato verbale, è stato ratificato dal Collegio. Il dibattimento prosegue nei confronti della Società A.S.D. Gracciano e del dirigente Michele Ciardiello. L’Avvocato Taddeucci Sassolini espone le ragioni della Procura Federale e chiede la conferma dell’atto di deferimento considerando che quanto contestato al Presidente Ciardiello trova ampio riscontro, oltre che negli atti, nelle dichiarazioni rilasciate dal deferito al Collaboratore della Procura. Il Presidente Ciardiello ha, infatti, dichiarato che il giovane calciatore, dopo il rifiuto alla concessione in deroga del tesseramento, perché alloggiato presso il D.S. della Società, ebbe alloggio” solo virtuale” presso l’Istituto del Sacro Cuore di Siena, come confermato dallo stesso Madonna. Successivamente il calciatore è stato da lui ospitato, presso la propria abitazione, fino alla data dell’audizione disposta in fase istruttoria. In ordine al contratto con l’Istituto Sacro Cuore il rappresentante della Procura evidenzia che esso rappresenta unicamente il tentativo di eludere il disposto normativo da parte della Società. La responsabilità del Presidente coinvolge quella della Società. Conclude il proprio intervento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al tesserato Michele Ciardiello, quale Presidente dell’A.S.D. Gracciano, l’inibizione per anni 2 (due); - all’A.S.D. Gracciano l’ammenda di € 4.000,00 e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato che la prima squadra disputerà nella stagione 2011/2012. Per conto del presidente Ciardiello e della Società ASD Gracciano interviene l’Avvocato Giotti il quale, richiamando la deposizione del Ciardiello che ha ammesso i fatti contestati, sostiene che la sanzione debba essere limitata esclusivamente all’aver esibito il contratto di ospitalità con l’Istituto Sacro Cuore che, per ammissione dello stesso, non ha avuto esecuzione. Chiede che venga deciso secondo giustizia. Anche per quanto riguarda la società, precisando che il Ciardiello non fa più parte dell’organico sociale, e in riferimento alla sanzione dell’ammenda richiesta dalla Procura, si rimette a giustizia. In ordine alla richiesta dell’ulteriore sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica da scontarsi nel campionato disputato dalla prima squadra, richiama precedenti decisioni con le quali la penalizzazione in classifica è stata determinata esclusivamente con riferimento al campionato di competenza. Precisa a tal proposito che la sanzione deve essere inflitta nel campionato nel quale, in conseguenza del comportamento illecito, si è tentato di avere un vantaggio. A tal fine ricorda che il calciatore Madonna per la sua età, quattordici anni, avrebbe potuto partecipare al campionato giovanissimi o a quello allievi, senza, quindi, alcun riferimento alla prima squadra. Per di più il calciatore non ha mai giocato in alcuna squadra della Società per cui non dovrebbe darsi luogo ad alcuna penalizzazione . Richiama, inoltre, sentenze della C.A.F. che indicano che la sanzione della penalizzazione deve essere commisurata al danno causato. L’Avvocato Taddeucci Sassolini, replicando, riconosce l’assenza di ogni recidività ma ritiene di dover mantenere la richiesta delle sanzioni così come formulata. Per quanto riguarda la penalizzazione dei punti in classifica, il rappresentante della Procura si richiama sia alla gravità del fatto commesso, sia al principio di afflittività della sanzione e ritiene che tali principi si possano conciliare solo applicando la sanzione alla prima squadra. Afferma che particolarmente grave appare nella vicenda la produzione del contratto, apparentemente stipulato dal calciatore con l’Istituto del Sacro Cuore, che non ha mai avuto esecuzione come risulta evidente dalle dichiarazioni del Madonna e, ancor più, da quelle rese dallo stesso Ciardiello. Il fatto, al di là di poter rappresentare illecito in un diverso campo processuale, costituisce tentativo di eludere, da parte della Società, il disposto normativo sportivo. L’avvocato Giotti controreplica ricordando che la giurisprudenza è costante nel determinare la sanzione della penalizzazione di punti in classifica solo nel campionato di competenza; ritiene in ogni caso eccessiva la richiesta formulata dalla Procura ricordando che tale penalizzazione creerebbe un notevole divario con le altre squadre del campionato di Eccellenza agli effetti della Coppa disciplina. Chiuso il dibattimento la Commissione delibera. Preso atto delle dichiarazioni rese dal dirigente Ciardiello in ordine all’effettivo svolgimento dei fatti e dell’assunzione delle relative responsabilità, come emerso anche in sede dibattimentale, il deferimento è fondato e, quindi, da accogliere. In conseguenza di ciò la C.D.T.T. è chiamata unicamente a determinare l’entità delle sanzioni da irrogare. Per quanto riguarda il dirigente Ciardiello Michele il Collegio ritiene congrua la richiesta della Procura trovando essa conferma nelle precedenti decisioni di questa Commissione. Per la Società occorre esaminare le due diverse sanzioni richieste. La penalizzazione di punti in classifica, nel caso di giovani calciatori, è stata da questa Commissione sempre applicata nel campionato in cui è avvenuta la violazione. Il Collegio non ritiene, in questo caso, discostarsi dalla propria costanza di giudicati. Con riferimento alla sanzione pecuniaria il Collegio rileva, nel caso di specie, che la necessaria afflittività della sanzione possa trovare corretta applicazione in un suo diverso ammontare che quantifica nella misura di € 8.000,00 (ottomila). P.Q.M . la C.D.T.T. accoglie il deferimento determinando le seguenti sanzioni: - al tesserato Michele Ciardiello, quale Presidente dell’A.S.D. Gracciano, l’inibizione per anni 2 (due); - all’A.S.D. Gracciano l’ammenda di € 8.000,00 (ottomila) e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione 2011/2012 nel campionato di competenza (Giovanissimi provinciale). In applicazione dell’articolo 23 del C.G.S. infligge la seguente sanzione: - al calciatore Vittorio Madonna la squalifica per due giornate di gara.
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