COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.10 del 31 Agosto 2011 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEI NOTTURNI ESTIVI (CAT. 1995) 02 – Stagione Sportiva 2011/12. Reclamo della società Gruppo Sportivo Juventus Club Viareggio avverso la decisione del G.S. di Massa. che ha squalificato il calciatore Vita Francesco fino al 31/12/2011. C.U. n. 58 del 30/6/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.10 del 31 Agosto 2011 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEI NOTTURNI ESTIVI (CAT. 1995) 02 - Stagione Sportiva 2011/12. Reclamo della società Gruppo Sportivo Juventus Club Viareggio avverso la decisione del G.S. di Massa. che ha squalificato il calciatore Vita Francesco fino al 31/12/2011. C.U. n. 58 del 30/6/2011. Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Juventus Club Viareggio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno, disputato contro la società Pianazze, in data 22 giugno 2011, nell'ambito dei “Tornei notturni estivi” cat. 1995. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “Per aver colpito un dirigente della squadra avversaria, che si trovava a terra, prima con un calcio alla pancia e successivamente con un calcio al volto. Il dirigente rimaneva a terra per diversi minuti e riportava ferite al volto con fuoriuscita di molto sangue. (sanzione aggravata in applicazione del principio di offensività della pena – art. 19 c. “f” del C.G.S.)” Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando la ricostruzione dei fatti ipotizzando la sussistenza della legittima difesa. L'arbitro, probabilmente non lucido a causa degli scontri che in quel momento stavano avvenendo in campo, non avrebbe visto, forse a causa di una posizione disagiata, l'intera dinamica dei fatti che scaturiva esclusivamente da un atteggiamento aggressivo del dirigente della società Pianazze. Il Sig. Pizzano, facente funzioni di assistente di parte, avrebbe infatti cercato di colpire il portiere della società Juventus Club Viareggio (Remedi Andrea) e dopo averlo “placcato” lo avrebbe fatto cadere a terra, minacciando di colpirlo con la bandierina che teneva ancora in mano. Vita Francesco avrebbe cercato solo di difendere il medesimo, spingendo il dirigente ma , così facendo, avrebbe a sua volta subìto la reazione del tesserato ricevendo un colpo ad un occhio come da referto depositato in atti. Solo in tale frangente, il Vita “terrorizzato dalla visione del sangue, impaurito e dolorante” “con il solo scopo di difendere se stesso e il compagno da ulteriori e ben più gravi danni, colpiva l'aggressore per sottrarsi alla sua azione”. La condotta dell'uomo apparirebbe ancora più riprovevole sol che si pensi che lo stesso “armato” della bandierina, avrebbe aggredito un ragazzo infrasedicenne. La società inoltre, con una lunga e dettagliata argomentazione, insiste sull'applicabilità della legittima difesa ritenendo sussistente la necessità di difendersi, l'inevitabilità del pericolo e la proporzionalità con l'offesa cagionata. Pertanto, parte reclamante conclude per la revoca ovvero la riduzione della sanzione disciplinare adottata, chiedendo inoltre l'audizione come testi di due tesserati. All’udienza del 26 agosto 2011 veniva ascoltato il Rappresentante della Società reclamante Bolognini Marco, il quale avuta lettura del supplemento arbitrale evidenziava, ancora una volta, la ricostruzione spesa nell'atto introduttivo del giudizio, segnalando che il dirigente avrebbe trattenuto con sé la bandierina al solo, evidente, fine di aggredire e non di sedare gli animi. Concludeva pertanto per una riduzione della squalifica irrogata. Ad avviso di questa C.D. il reclamo non merita accoglimento. Le invocate richieste istruttorie e le allegate dichiarazioni testimoniali non costituiscono, per espresso divieto delle Carte federali, prova ammessa nel procedimento sportivo ex art. 31 C.G.S.; tali deposizioni non potrebbero in ogni caso contrastare la fede privilegiata garantita dalle stesse Carte federali alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara. La C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nel documento, che spicca per chiarezza e linearità, nega totalmente le tesi difensive e conferma la volontarietà del gesto violento assolutamente scevro da qualsiasi esigenza difensiva. Nella descrizione del fatto inclusa nel rapporto di gara si legge: “...il dirigente del Pianazze facente mansione di assistente di parte, entrava sul terreno di gioco solamente per cercare di sedare i principi di rissa e di separare i calciatori della propria società dai calciatori avversari. Non cercava assolutamente di colpire né il tesserato Remedi Andrea né nessun altro calciatore presente sul terreno di gioco. Nel tentativo di separare un suo calciatore dal calciatore avversario Remedi Andrea, il suddetto dirigente veniva spintonato dal portiere della Juventus Club e perdendo l'equilibrio cadeva al suolo. Da una distanza di circa 35 metri il calciatore Vita Francesco faceva uno scatto verso la zona di campo dove stata accadendo il tutto (limite dell'area di rigore della società Juventus Club) e arrivato sul posto prima colpiva con un calcio alla pancia e poi con un altro calcio al volto il dirigente che giaceva a terra, provocandogli ferite e una gran fuoriuscita di sangue.” Per quanto attiene la bandierina l'arbitro specifica “il dirigente della società Pianazze brandiva in mano la bandierina dalla parte della bandiera e il manico era appoggiato e percorreva l'avambraccio dello stesso. […] …il dirigente del Pianazze si trovava già a terra e quindi il Vita non avrebbe avuto modo di spingerlo per allontanarlo[...] Vita Francesco non interveniva affatto per difendere se stesso e il Remedi, bensì per offendere ed accanirsi contro l'assistente di parte della società Pianazze.” L'arbitro inoltre disintegra l'eccezione difensiva relativa alla sua posizione specificando di trovarsi a circa 10 metri dal luogo dell'aggressione e che la sua attenzione era stata attirata proprio dallo scatto che il Vita aveva fatto, passandogli accanto, per colpire il Pizzano: “questa del Vita non era una azione successiva ad un'aggressione dalla quale questi si difendeva, ma era piuttosto un'azione offensiva scaturita dal nulla e senza alcun motivo.”. Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi pienamente con parte reclamante in ordine all'assoluta sproporzione della squalifica concretamente irrogata che però risulta, ad avviso della C.D.T., incongrua per difetto. Appare infatti evidente come i gravi fatti correttamente descritti nel rapporto di gara non siano stati adeguatamente valutati dal G.S.T. che avrebbe adottato un provvedimento disciplinare macroscopicamente inadeguato anche in considerazione delle conseguenze procurate che non possono trovare giustificazione nell'agonismo (il gioco al momento del fatto era fermo). Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tale sanzione si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tale proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi inadeguate. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. E' evidente che le Società debbano dunque attentamente valutare la possibilità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza peggiorativa nella decisione. Il comportamento tenuto dal Vita appare infatti particolarmente censurabile, ad onta della dottrinale difesa ipotizzata dalla reclamante. Per quanto concerne poi il richiamo alla legittima difesa occorre rammentare che il procedimento sportivo esula dalla eventuale applicazione di norme riferibili ad altri ordinamenti (nella specie il Codice Penale) e pertanto, anche la astratta configurabilità della fattispecie sotto il dettato dell'invocata scriminante, non vincola in alcun modo la decisione se non sotto il profilo della ragionevolezza. In ogni caso il richiamo risulta anche oggettivamente infondato. Senza voler entrare in tecnicismi, l'invocata scriminante della legittima difesa fa riferimento al testo dell'art. 52 c.p. che così recita “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.” Le scriminanti sono infatti particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe reato, tale non è perché la legge lo impone o lo consente (“Diritto Penale” F. Mantovani). E' evidente che in tale fattispecie non sussiste alcun elemento richiesto dalla norma: non esisteva il pericolo (e ovviamente nemmeno l'attualità del medesimo) poiché il dirigente non stava aggredendo nessuno e di conseguenza non vi era alcuna necessità di porre in essere un'azione aggressiva, specialmente di tale entità e nei confronti di un soggetto che giaceva inerme a terra. Infine, per quanto attiene al contenuto del verbale di pronto soccorso allegato agli atti, occorre rilevare che il medesimo risulta parziale, poiché mancante della seconda pagina, dove avrebbe dovuto essere contenuta la prognosi. Inoltre il medesimo, anche alla luce delle citate deduzioni arbitrali, attesta solo l'esistenza di un poco critico “trauma contusivo” senza specificare quando tale trauma si sia verificato; in altre parole, non vi è prova che la lesione del Vita abbia preceduto l'atteggiamento aggressivo da questi assunto ed anzi, ben potrebbe collocarsi in una comprensibile (anche se illecita) reazione da parte dei tesserati della società Pianazze a seguito dell'evento violento subito dal Pizzano. L'inesistenza di qualsivoglia foga agonistica associata alla determinazione lesiva del Vita, che ha corso per ben 35 metri per colpire un uomo disteso a terra, impone una rideterminazione della squalifica comminata. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo ed inasprisce la squalifica fino al 30 giugno 2012 anziché fino al 31 dicembre 2011, ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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