• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011
26) RICORSO DEL SIG. SANTONI NICOLA, ALLENATORE DI BASE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011, DELL’ART. 7, COMMI 1, 5 E 6 C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011, ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011 E RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011
26) RICORSO DEL SIG. SANTONI NICOLA, ALLENATORE DI BASE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011, DELL’ART. 7, COMMI 1, 5 E 6 C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011, ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011 E RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
Il signor Nicola Santoni, all’epoca dei fatti contestati nel presente procedimento allenatore di base tesserato in favore della società Ravenna Calcio S.r.l., ha proposto, come in atti rappresentato e difeso, ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011,con la quale, per quanto qui rileva, la predetta Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al relativo deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto al reclamante la sanzione della squalifica per anni 4, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6 C.G.S., per «l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di tre illeciti sportivi aggravati, considerata la reiterazione delle condotte». Il procedimento ha origine dal provvedimento del 25 luglio 2011 del Procuratore Federale, con il quale sono stati deferiti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale n. 44 soggetti (tra
tesserati e società), tra cui, appunto, per quanto qui interessa, Nicola Santoni. Come noto, l’indagine federale è stata avviata a seguito delle notizie di stampa relative all’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C..Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura Federale provvedeva a richiedere, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all’art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo alla Procura della Repubblica di Cremona, che, con nota 9 giugno 2011, trasmetteva, per quanto di competenza, copia della comunicazione di notizia di reato della Questura di Cremona del 26 aprile 2011, copia della richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari della Procura della Repubblica di Cremona in data 18 maggio 2011, copia dell’ordinanza di applicazione della predetta misura emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 28 maggio 2011. Veniva, altresì, acquisita, tra l’altro, copia dei verbali degli interrogatori resi al P.M. ed al G.I.P. dai soggetti sottoposti a misura cautelare, copia dei verbali delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, copia di alcuni verbali di perquisizione e sequestro. La lettura del suddetto materiale istruttorio, alla luce delle emergenze processuali acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura Federale, induceva quest’ultimo a ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte del Santoni con particolare riferimento alle partite Ascoli/Atalanta del 12.3.2011, Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, Ravenna/Spezia del 27.3.2011. Da qui il deferimento di Nicola Santoni, all’epoca dei fatti, come detto, allenatore di base, tesserato per il Ravenna Calcio S.r.l. e la conseguente richiesta di inibizione per anni 5 e preclusione
avanzata dalla Procura federale all’esito del dibattimento svoltosi innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale riunitasi nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2011. Al termine della camera di consiglio la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto, per quanto interessa nel presente giudizio, Nicola Santoni responsabile dell’illecito contestato, irrogando allo stesso la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro). La Commissione Disciplinare Nazionale ha, infatti, ritenuto Santoni compartecipe di tutti e tre gli episodi di illecito contestati dalla Procura Federale. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il signor Nicola Santoni, come in atti rappresentato e difeso. Eccepisce, anzitutto, il ricorrente, richiamando giurisprudenza costituzionale e di legittimità, «l’erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per non avere il provvedimento impugnato dichiarato la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite nel presente procedimento disciplinare dal procedimento penale n. 3628/10 r.g.n.r., pendente davanti la Procura della Repubblica di Cremona in ordine all’ipotesi di reato di cui all’art. 1, L. n. 401/89, ascritta, tra gli altri, all’odierno reclamante, nonostante le stesse risultano disposte in assenza dei presupposti di cui all’art. 266 c.p.p. e comunque acquisite nel presente procedimento in violazione dell’art. 270 c.p.p. con riferimento all’art. 268, c. 6, 7 e 8, c.p.p.» (cfr. ricorso). In tal ottica, rileva l’appellante, «come tutte le intercettazioni utilizzate dalla Procura Federale, dalla stessa acquisite dal “parallelo” procedimento penale pendente davanti la Procura della Repubblica di Cremona in cui il sottoscritto risponde del reato di cui all’art. 1, L. n. 401/89 e poste a fondamento della decisione impugnata, debbano ritenersi inutilizzabili […] infatti, non possono essere utilizzate nei confronti dello scrivente con riferimento a condotte integranti quelle attività dirette ad alterare il risultato di gara, previste dall’art. 1, c. 1 della L. n. 401/89, che prevedendo una pena massima di anni uno di reclusione, sono escluse dal limite di cui all’art. 266 c.p.p. » (cfr. ricorso). Peraltro, il ricorrente deduce comunque l’inutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi rispetto a quelli per cui sono state disposte, non potendo trovare applicazione la norma generale di cui all’art. 116 c.p.p., ma dovendo invece applicarsi quella di cui all’art. 268, commi 6, 7 e 8. Con un secondo motivo si eccepisce «erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il provvedimento impugnato ritenuto responsabile “al di là di ogni ragionevole dubbio” il sottoscritto reclamante di illecito sportivo, con riferimento all’incontro Ascoli/Atalanta del 12.3.2011, nonostante dagli atti fosse emersa la prova dell’estraneità ai fatti del medesimo e comunque la inidoneità della condotta ai fini della configurabilità dell’illecito» (cfr. ricorso). Le emergenze investigative non consentono, infatti, «attraverso una valutazione prognostica ex ante, di qualificare la condotta dello scrivente quale univoca e idonea al raggiungimento dello scopo», anche considerato che le fattispecie assimilate ai reati di attentato, ossia a “consumazione anticipata”, esigono « in ogni caso l’idoneità della condotta a porre concretamente in pericolo il bene giuridico tutelato» (cfr. ricorso). Con un terzo motivo d’appello, il ricorrente deduce «erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il provvedimento impugnato ritenuto responsabile “al di là di ogni ragionevole dubbio” il sottoscritto reclamante di illecito sportivo, con riferimento all’incontro Atalanta/ Piacenza del 19.3.2011, nonostante dagli atti fosse emersa la prova dell’estraneità ai fatti del medesimo e comunque la inidoneità della condotta ai fini della configurabilità dell’illecito». Lamenta, l’appellante, come «anche in tal caso il provvedimento impugnato mostra di aver omesso di misurarsi con le argomentazioni difensive devolute a sostegno della mancanza di responsabilità dello scrivente, attestandosi esclusivamente sulle considerazioni svolte in sede di deferimento» (cfr. ricorso). Con il quarto motivo, intestato «erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il provvedimento impugnato ritenuto responsabile “al di là di ogni ragionevole dubbio” il sottoscritto reclamante di illecito sportivo, con riferimento all’incontro Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, nonostante dagli atti fosse emersa la prova dell’irrilevanza della condotta in quanto integrante un “post factum” non punibile, nonché l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale», rileva il ricorrente «come anche a voler ritenere, contro ogni evidenza, che il denaro consegnato dal sottoscritto al Parlato fosse servito per combinare la gara Atalanta/Piacenza, i termini della questione non mutano», posto che «al di là del contrasto sull’importo ricevuto rispetto a quanto riferito dallo scrivente, il Parlato ammette che la cifra ricevuta dal sottoscritto, era per lui e non destinata a remunerare i calciatori del Piacenza, essendosi affidato alle notizie provenienti da Erodiani circa l’avvenuto “aggiustamento” della partita» (cfr. ricorso). Con il quinto motivo l’appellante deduce «erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il provvedimento impugnato ritenuto responsabile “al di là di ogni ragionevole dubbio” il sottoscritto reclamante di illecito sportivo, con riferimento all’incontro Ravenna/Spezia del 27.3.2011, nonostante dagli atti fosse emersa la prova dell’estraneità ai fatti del medesimo e comunque la inidoneità della condotta ai fini della configurabilità dell’illecito». Anche per tale episodio ritiene, infatti, il ricorrente che «le dichiarazioni rese dal Buffone non consentono di affermare che lo scrivente abbia posto in essere un intervento risolutivo posto che confermano esclusivamente che il sottoscritto aveva a sua volta appreso la notizia dal Parlato e quindi non poteva essere il latore della proposta dello Spezia» (cfr. ricorso). Nel sesto motivo d’appello si deduce «erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il provvedimento impugnato affermato la responsabilità del sottoscritto reclamante in ordine a tutti gli illeciti contestati in violazione della regola di giudizio dell’ “oltre ragionevole dubbio”» (cfr. ricorso). Con il settimo motivo, il ricorrente deduce «erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per non avere il provvedimento impugnato derubricato la condotta del sottoscritto reclamante nella fattispecie di cui all’art. 1 C.G.S., ovvero, in via subordinata, in quello di cui all’art. 6 C.G.S., nonostante fosse emersa la prova dell’insussistenza in ordine alla più grave violazione di cui all’art. 7 C.G.S.» (cfr. ricorso). Con l’ottavo ed ultimo motivo d’appello, censura l’eccessività della sanzione. Conclude ed insta, pertanto, la difesa del ricorrente, per il proscioglimento del signor Nicola Santoni dagli addebiti contestati, in ipotesi derubricando il capo d’incolpazione contestato dall’art. 7, comma 1, C.G.S. all’art. 1 C.G.S. ovvero, in subordine, all’art. 6 C.G.S., con conseguente riduzione della sanzione irrogata. All’udienza dibattimentale tenutasi il 18 agosto 2011, il Procuratore Federale ha ribadito come l’attività dell’incolpato ha avuto un ruolo di efficienza causale con l’alterazione delle gare di cui trattasi e non è, quindi, possibile aderire alla richiesta derubricazione. La difesa ha illustrato le ragioni del ricorso, articolando le proprie deduzioni secondo un quadro di metodo ed un quadro di sintesi. Ha evidenziato che quello delle intercettazioni è un divieto d’uso assoluto, che prescinde dall’ambito giurisdizionale o disciplinare, perché altrimenti, diversamente opinando, si realizzerebbe una sorta di “commissariamento” della Procura federale. Ha argomentato nel senso della mancanza di prova di un contatto diretto di Santoni con altri soggetti, volto ad alterare i risultati delle gare contestate. Ha, quindi, concluso per la riforma della decisione impugnata e l’accoglimento delle proprie istanze conclusive, come in atti rassegnate. La decisione impugnata merita piena ed integrale conferma.
1) Sulla utilizzabilità e valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche In via preliminare, osserva, questa Corte, come priva di pregio sia l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ribadita dal reclamante anche nel presente grado di giudizio. L’impianto accusatorio si fonda, prevalentemente, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, sul contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, sulla cui utilizzabilità il ricorrente esprime riserve sollecitando la Corte, come già in primo grado la Commissione, a verificare l’osservanza della disciplina prevista dal codice di procedura penale (artt.266 e ss.) con particolare riferimento ai decreti di autorizzazione. Deve a tal riguardo osservarsi come tali questioni siano improponibili in questa sede considerato che esula dai poteri di questa Corte «ogni valutazione sulla legittimità dell’operato dell’autorità giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo sia formale che sostanziale degli atti trasmessi, rilevando unicamente ai fini decisionali di quest’organo di giustizia sportiva la provenienza istituzionale, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi» (cfr. Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti, Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004; Commissione Disciplinare presso Lega Serie C, Com. Uff. n. 17/C del 6.9.2004). Peraltro, su un piano generale, deve prendersi atto del fatto che «le intercettazioni sono state autorizzate con riferimento al reato di cui all’art. 440, 2° co. c.p., per il quale è prevista la reclusione da tre a dieci anni, e che rientra, pertanto, nei limiti previsti dall’art. 266 c.p.p.» (cfr. richiesta del 18.5.2011 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona di ordinanza di custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari). Si aggiunga che in tale prospettiva lo stesso G.I.P. del Tribunale di Cremona ha confermato che, sul piano tecnico, le intercettazioni sono state autorizzate con riferimento al reato di cui all’art. 440, comma 2, c.p., adulterazione di sostanze alimentari in modo pericoloso per la salute pubblica, per la quale è prevista la reclusione da 3 a 10 anni e che, pertanto, rientra nei limiti previsti dall’art. 266 c.p.p. Nella ordinanza cautela del suddetto G.I.P. così, tra l’altro, si legge: «Come si vedrà, dalla lettura delle trascrizioni delle intercettazioni è emerso in breve, in modo chiarissimo, che non si trattava di singoli episodi di manipolazione delle partite, ma che esisteva, ed esiste tuttora, uno stabile sodalizio diretto a manipolare il risultato delle partite di calcio. Potrà essere valutato anche nel prosieguo quali esattamente tra gli indagati vi rientrino e quale invece si siano resi responsabile soltanto del delitto di cui all’art. 1 comma 1 legge 401/1989, ma è evidente l’esistenza di un gruppo dedito a commettere detti reati, nonché a commettere contestualmente truffe ai danni delle società e degli ignari leali scommettitori. Il reato associativo emerso progressivamente nel procedimento, come quello di cui all’art. 440 secondo comma c.p., consente le intercettazioni e pertanto è superato l’unico ipotetico limite che la giurisprudenza della S.C. ha individuato per ritenere che, disposte le intercettazioni per un dato reato, vengano poi utilizzate per un reato diverso» (cfr. ordinanza 28.5.2011 del G.I.P. del Tribunale di Cremona di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari). Quanto alla specifica utilizzabilità nel presente procedimento disciplinare, correttamente la Commissione Disciplinare Nazionale ha evidenziato la specialità del procedimento per illecito sportivo nell’ambito del più ampio genus disciplinare, «correlata alla natura - parimenti speciale – dettata dalla legge n. 401/1989: sia sufficiente richiamare, sotto questo profilo, l’esclusione di ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo (art.2) e – per quanto più direttamente rileva in questa sede – la stessa possibilità di attingere dal primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo (art. 2, comma 3). In quest’ottica, secondo l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva, ai fini dell’acquisizione e dell’utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali è sufficiente la provenienza delle stesse dalla Autorità Giudiziaria, dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione in conformità dell’art. 268 c.p.p.» (cfr. decisione C.D.N.). «In particolare», prosegue la Commissione Disciplinare Nazionale nell’ordinanza n. 6, anch’essa inserita nel corpo della decisione qui impugnata, va ribadita la piena utilizzabilità delle sole trascrizioni delle intercettazioni pur in assenza dei file audio (che peraltro ben potevano essere acquisiti nel processo penale nel quale chi ha sollevato l’eccezione è parte), perché il contenuto, la veridicità e la provenienza delle conversazioni trascritte sono state pienamente riconosciute dai soggetti interrogati dall’Autorità giudiziaria procedente, nonché in sede di audizione di fronte alla Procura federale; peraltro, la Corte di Cassazione (Sez. Unite, 29 maggio 2009, n. 12717) ha statuito che il divieto di utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte non è applicabile ai procedimenti disciplinari». Tali argomentazioni sono pienamente condivisibili, anche atteso che le stesse appaiono coerenti con l’orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cassazione, sez. IV, 29 ottobre 2002, n.1021) secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro. In breve, «ciò che rileva è l’esame critico delle conversazioni intercettate che tenga conto nella valutazione del loro contenuto della conoscenza, diretta o indiretta, che gli intercettati dimostrano di avere delle situazioni sulle quali s’intrattengono, quando tali situazioni non si riferiscono a comportamenti propri, e di altri elementi, quali il contesto fattuale, logico e temporale, in cui le conversazioni sono avvenute, tenuto conto dell’ambiente del quale fanno parte gli intercettati, operando comunque valutazioni complessive delle conversazioni intercettate senza interpretazioni conseguenti ad indebite estrapolazioni» (cfr. C.A.F. – Com. Uff. n. 7/c del 2004). Alla luce dei suddetti principi posti dalla giurisprudenza ordinaria e dalla consolidata giurisprudenza sportiva, questa Corte di Giustizia Federale ritiene che le trascrizioni delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche di cui trattasi sono state del tutto legittimamente acquisite al presente procedimento e sono pienamente utilizzabili in funzione degli elementi suscettibili di valutazione che le stesse forniscono. Esclusa la necessità di riscontri esterni, peraltro, nel caso di specie sussistenti, si pone, dunque, soltanto una questione in termini di attendibilità, che impone al giudice un adeguato controllo dei contenuti delle conversazioni sotto un triplice profilo, avuto riguardo alla tipicità del settore sportivo di riferimento. In tale ottica rileva, innanzi tutto, la necessaria distinzione tra circostanze riferite dall’interlocutore per cognizione diretta e circostanze riferite de relato. Non può escludersi infatti che la circolarizzazione delle informazioni assunte, caratterizzate da linguaggio criptico e da accentuata gergalità, possa alterare il contenuto e significato della conversazione stessa. Rileva altresì la collocazione dell’interlocutore telefonico nella catena conoscitiva organizzata per l’acquisizione e l’utilizzo di notizie per scopi illeciti. E’ evidente infatti la diversa valenza probatoria tra quanto promana da soggetti estranei al mondo del calcio e tesserati, dirigenti ovvero calciatori, direttamente partecipi all’evento agonistico, nonché tra meri collettori di informazioni e soggetti abitualmente dediti alle scommesse e, quindi, portatori di interessi economici personali. Rileva, infine, la necessità di una lettura delle conversazioni telefoniche intercettate non avulsa dal contenuto logico e temporale di riferimento, al fine di una valutazione complessiva e non parcellizzata» (cfr. Commissione Disciplinare c/o Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004). Nel caso di specie, in ossequio ai principi in materia sopra rapidamente ricordati, deve osservarsi come le conversazioni intercettate di cui trattasi sono state nella quasi assoluta totalità non disconosciute dai deferiti, quando non anche espressamente riconosciute, per cui, in ogni caso, nessun profilo di interesse riveste la questione sollevata e relativa alla presunta inutilizzabilità delle stesse nell’economia del processo decisionale. Questa Corte ha poi, in ogni caso, proceduto ad una attenta lettura delle conversazioni intercettate valutandole in un meditato contesto logico-temporale, allo scopo di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio. La questione di inutilizzabilità delle intercettazione agitata anche in questo grado di giudizio è, quindi, priva di fondamento.
2) Nel merito delle singole contestazioni. Del pari prive di pregio sono le ulteriori doglianze difensive del sig. Nicola Santoni. Sussistono, infatti, solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità di Santoni per l’incolpazione della violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S., per aver, in concorso con Giorgio Buffone, Gianfranco Parlato, Massimo Erodiani ed altri, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Ascoli – Atalanta del 12.3.2011, Atalanta – Piacenza del 19.3.2011 e Ravenna – Spezia del 27.3.2011.
a) Ascoli – Atalanta del 12.3.2011
In tal ottica, quanto all’episodio relativo alla gara Ascoli – Atalanta del 12.3.2011, come evidenziato nell’atto di deferimento, «tre giorni prima della partita M.P. comunicava telefonicamente al direttore sportivo del Ravenna Calcio, Buffone Giorgio, di essere in procinto di incontrarsi in serata con taluni tesserati dell’Ascoli Calcio per pianificare la sconfitta dell’imminente partita casalinga della squadra bianconera (intercettazione del 9.3.2011 delle ore 09:09, progr. n. 2631). “M.P.: io ho visto benissimo .. allora .. io invece per quanto riguarda la roba nostra (inteso come la partita Ascoli – Atalanta), io penso di darti notizie molto positive, però tu sai io come sono fatto .. io con questi ci sono a cena questa sera .. perché mi hanno invitato a casa loro a vedere la partita del Milan … perché io voglio saper tutto prima di dire … però loro mi hanno già detto si eh? .. però voglio sapere se sono due, tre, quattro .. ehh … appunto sono io che dico no eh? .. Buffone: Certo, certo .. tu sai che quella situazione … adesso comunque tra un po’ lo risento, lo rivedo .. M.P.: io non mi muovo .. a questo punto c’ho pensato io non mi muovo da 5 a loro e 5 a noi Buffone: esatto .. va bene, va bene … io credo che anche loro abbiano convenienza perché tanto penso ..”. Vale rilevare che l’interpretazione concernente la individuazione della partita in questione effettuata dalla Polizia nell’ambito dell’informativa, ponendo tra parentesi la partita sottintesa dagli interlocutori, trova conferma dall’inserimento della conversazione nel contesto generale immediatamente verificabile già attraverso la lettura della seconda telefonata rilevante, di seguito riportata, nell’ambito della quale gli interlocutori fanno espressamente i nomi delle due squadre. Nella stessa mattinata infatti tra Erodiani Massimo e Parlato Gianfranco intercorreva una conversazione telefonica nella quale i due facevano esplicito riferimento alla partita Ascoli – Atalanta a proposito della quale il Parlato riferiva di aver chiesto al “proprio uomo” di “fare una cosa tranquilla” ed invece quest’ultimo gli aveva riferito che dal versante bergamasco “qualcuno si era offerto di offrirla tutta” (intercettazione dal 9.3.2011 delle ore 09.38, progr. n. 62). Parlato: eccomi Erodiani: (inc.) Parlato: allora? Erodiani: no niente eh …. ieri ho parlato tutto ne abbiamo almeno almeno due dalla parte mia più tè se riusciamo a chiudere pure con la tua ok. Parlato: eh.. eh.. due di cose o due di uomini Erodiani: no ..no .. di cose di cose
Parlato: ah .. ah.. Erodiani: una già praticamente sicura e un’altra praticamente mi ha detto che oggi mi da la risposta più ci sta quella tua Parlato: eh .. eh.. Erodiani: più molto probabilmente se tu di questo ti puoi informare sabato sabato che cosa dici tu Parlato: io … io … di mio di mio con il mio uomo ho fatto chiedere su una cosa tranquilla ok … Erodiani: ma dove? Parlato: ah … Berga… Erodiani: ah … ah… che ci sta Albino Leffe Parlato: no .. no .. qui con quelli di Bergamo dico … Ascoli Atalanta» (cfr. deferimento). Una successiva conversazione telefonica intercorsa il giorno 9.3.2011 alle ore 12.44 tra M.P. e Sommese dimostra «la diretta partecipazione del calciatore dell’Ascoli Calcio al progetto di alterazione della gara in questione [….] il contenuto dei successivi colloqui telefonici avvenuti nella giornata del 10.3.2011 tra M.P., Buffone Giorgio e Erodiani Massimo lasciavano altresì trasparire l’interessamento del calciatore dell’Ascoli Calcio Micolucci Vittorio all’illecito progetto di “combine”» (cfr. deferimento). In altra conversazione telefonica del 10.3.2011, alle 15.15 (intercettazione progr. n. 2731) M.P. comunicava a Buffone «che il calciatore Micolucci Vittorio aveva garantito la propria partecipazione e solo quella del “suo laterale destro” poiché “il portiere gli ha detto di no”, Buffone, dal canto suo, annunciava di aver trovato la possibilità, per interposta persona, di trattare con qualcuno dell’Atalanta calcio» (cfr. deferimento). «Buffone: noo io ero con questo di fronte a me no.. naturale .. questo di fronte a me .. è il mio preparatore dei portieri capito? Che è molto amico .. che hanno giocato insieme con Doni» (stralcio intercettazione del 11.3.2011 delle ore 15.14, progr. n. 869). Per inciso, il preparatore dei portieri del Ravenna è, appunto, Nicola Santoni. Il coinvolgimento di Santoni nell’illecito in questione appare, poi, confermato da Giorgio Buffone in sede di audizione dinanzi alla Procura federale del 6.7.2011. Spiega, Buffone, di essersi «attivato nei confronti del Santoni che sapevo aveva amicizie con taluni calciatori dell’Atalanta e con il quale ebbi un primo colloquio, nel quale gli avevo riferito che, secondo quanto dettomi dal M.P. [abbreviazione a cura del redattore], taluni calciatori dell’Ascoli erano disposti a perdere la partita. […] Il Santoni si attivò quindi nei confronti dell’Atalanta ma non so dire in quale maniera. Certo è che in un successivo colloquio il Santoni mi disse di avere avuto contatti senza specificare esattamente con chi, precisando che quelli dell’Atalanta volevano un segno convenzionale idoneo a confermare, prima dell’inizio della gara, la consacrazione dell’accordo». Lo stesso Santoni, del resto, ammette di aver avuto conoscenza da Giorgio Buffone del fatto che alcuni giocatori dell’Ascoli sarebbero stati disposti a perdere la partita e «che mi sarei dovuto adoperare nei confronti di Cristiano Doni per rappresentargli questa notizia e per coinvolgerlo nella combine. Non mi opposi a tale proposta illecita in quanto ero in scadenza di contratto e non volevo in alcun modo contrastare il mio d.s. che mi aveva proposto la prosecuzione del rapporto con il Ravenna» (cfr. verbale audizione Santoni dinanzi la Procura federale del 7.7.2011). Seppure, dunque, l’interessato nega di aver concretamente poi contattato Doni, anche se ammette che effettivamente Buffone gli chiese se non era il caso che ci fosse un segno convenzionale tra lo stesso Doni ed un giocatore della squadra avversaria, non vi è dubbio che Santoni ha in qualche modo preso parte all’organizzazione dell’illecito in questione, agevolandolo e facendo, all’evidenza, da tramite. Del resto, lo stesso Santoni afferma di non essersi opposto alla suddetta proposta illecita, per non pregiudicare una riconferma nel suo ruolo di allenatore dei portieri del Ravenna, visto che era in scadenza di contratto. Deve, dunque, ritenersi provato che Nicola Santoni ha posto in essere, in concorso con altri tesserati, atti diretti ed idonei ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Ascoli – Atalanta del 12.3.2011 e, comunque, che in tale direzione ha preso contatti ed accordi, mostrandosi, in ogni caso, disponibile a fungere da intermediario con i calciatori della società bergamasca. b) Atalanta – Piacenza del 19.3.2011.
Simili elementi probatori, convergenti ed univoci, consentono di affermare la partecipazione del ricorrente al secondo illecito sportivo contestatogli (gara Atalanta – Piacenza del 19.3.2011). In tal ottica, ad esempio, utili elementi di prova possono trarsi dal verbale di intercettazione della conversazione telefonica intercorsa il giorno 15.3.2011 alle ore 13,26 tra Parlato e Santoni, di cui di seguito si riporta un breve estratto: «Santoni: piazzare se fanno pari cosa sarà … tre o quattro? Parlato: il? Santoni: no dico .. Parlato: no anche di più .. no anche di più anche di più .. che ti dico, ho l’aggancio, ho l’aggancio pitipam, pitipum … era così pour parler, mi ha detto questa cosa qui, stavo pensando di fare … non dico ma praticamente quasi … quasi “all together” Santoni: ma te l’ha detto te a lui? Parlato: si, si, si Santoni: ok» (cfr. trascrizione telefonata registrata il 15.3.2011, alle ore 13,26, con progr. n. 6961 – R.i.t. n. 47). Altri argomenti di prova che depongono nel senso della compartecipazione del ricorrente possono ricavarsi dalle dichiarazioni di Gianfranco Parlato che, interrogato dalla Procura federale, così, tra l’altro, afferma: «Voglio premettere che durante un incontro avvenuto all’incirca nel mese di gennaio – febbraio 2011, il Santoni mi disse se per future gare dell’Atalanta vi era la possibilità di favorire risultati utili per questa squadra. Io mi sono reso disponibile, ma da quella volta non ho più sentito il Santoni se non in prossimità della partita Atalanta – Piacenza. […] Sono state percorse due strade: uno relativa alle scommesse per l’ipotesi che la partita potesse finire con un “Over” così come prospettato dall’Erodiani; l’altra per la possibilità che l’Atalanta vincesse la partita per poterne ricavare dei soldi da Santoni che, come detto prima, aveva manifestato un interesse dell’Atalanta per risultati a suo favore. […] Quando ho detto a Santoni che conoscevo Gervasoni gli dissi che quelli del Piacenza volevano € 40.000,00. Quando gli dissi ciò in realtà millantavo perché non ero in grado di condizionare il risultato, ma facevo unicamente affidamento sulla notizia di Erodiani. Peraltro avevo detto ad Erodiani che se il Piacenza perdeva quelli dell’Atalanta, tramite Santoni, avrebbero dato € 25.000,00 avendo io in animo di trattenere per me € 15.000,00 su € 40.000,00. Il Santoni nulla obiettò a questa mia richiesta, tanto è vero che me li consegnò al casello di Modena o Parma poco dopo il termine della partita. Per me i soldi provenivano dall’Atalanta, così come mi aveva fatto intendere il Santoni. Certo è che non mi ha mai detto che questi soldi erano il frutto di scommesse sul risultato della partita. Voglio precisare ancora che quando mi fu consegnato il denaro, io non mi sono premurato di contarlo perché ritenevo fossero gli € 40.000,00 che avevamo concordato. A casa li contai ed erano effettivamente la cifra esatta. Le banconote, per quanto posso ricordare, che erano in massima parte in tagli da € 500,00» (cfr. dichiarazioni Parlato alla Procura Federale il 12.7.2011). Inequivoche e di natura confessoria, comunque, le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Nicola Santoni, in sede di audizione 7.7.2011 presso la Procura federale, nelle quali, tra l’altro, il ricorrente ammette di conoscere direttamente il calciatore Cristiano Doni, con il quale è stato anche comproprietario di stabilimento balneare in Cervia e con il quale ha amici in comune. Conferma, poi, di conoscere Gianfranco Parlato «perché abbiamo giocato nel Cesena nella Stagione Sportiva 2000/2001». Conferma, inoltre, Santoni di aver scommesso durante la Stagione Sportiva 2010/2011: R. In particolare ho scommesso sulla partita Atalanta/Piacenza del 19.03.2011. D. Si ricorda che tipo di scommessa ha fatto? R. Ho scommesso € 30.000,00 sul parziale e finale dell’Atalanta. D. Come mai ha fatto una scommessa così elevata su questa gara? R. Nei primi giorni della settimana precedente la partita mi ha telefonato Parlato Gianfranco dicendomi che si poteva fare qualcosa per questa partita. Io il giorno stesso o forse quello dopo, andai al campo del Ravenna e li anche il Buffone mi disse che probabilmente il Piacenza avrebbe perso. A questo punto io richiamai successivamente il Parlato Gianfranco per chiedere maggiori notizie sulla vicenda. Poiché era mia intenzione scommettere sull’evento e volevo certezze su questo, gli chiesi i nomi di chi fosse coinvolto nella combine. Lui mi fece i nomi dei calciatori Gervasoni, Guzman e Conthe che erano calciatori del Piacenza, a suo dire, disposti a perdere la gara. Il Parlato G. mi disse che per organizzare in termini definitivi l’accordo occorrevano € 25/30.000,00 che io avrei dovuto dargli. Io in realtà avevo già capito che l’accordo era già consumato e che la somma il Parlato G. me la chiedeva per il proprio tornaconto quale corrispettivo per l’informazione che mi aveva dato. Non gli dissi di no perché avevo in animo di scommettere un somma così rilevante tale da garantirmi sia un guadagno personale sia la provvista per tacitare le pretese del Parlato. In realtà ebbi difficoltà a scommettere una somma così ingente e riuscii a puntare sull’evento solo i trentamila euro di cui ho detto, utilizzando il circuito Bet Fair dove puntai per il tramite di conti correnti aperti da due miei amici. Questi ultimi non sono tesserati e ritengo di non dovere dare i nomi per ragioni di riservatezza. Ricavai dalla scommessa un utile di circa € 23.000,00 ed al Parlato diedi € 15.000,00. Questi soldi li ho consegnati al predetto a Parma all’uscita del casello autostradale. Non ricordo esattamente l’orario, ma sicuramente è avvenuto lo stesso giorno della partita poco dopo la sua conclusione. Preciso che mi trovavo a passare da quelle parti perché ero diretto ad Alessandria per la partita del Ravenna. Preciso ulteriormente che avevo la disponibilità di questi soldi e anticipai di fatto al Parlato gli € 15.000,00 perché successivamente avrei incassato gli € 23.000,00 dal circuito di cui ho detto. Ricordo che il Parlato rimase male del fatto che i soldi fossero meno di quanto aveva richiesto, ma io gli spiegai che non ero più riuscito a scommettere quanto avevo originariamente preventivato» (cfr. verbale audizione Procura Federale 7.7.2011). Come si vede, la cifra oggetto di scambio tra Parlato e Santoni diverge nelle due dichiarazioni degli interessati, atteso che entrambi danno evidentemente conto soltanto di una parte della vicenda: ma ciò che rileva ai fini del presente giudizio è che entrambi pacificamente ammettono l’episodio e la consegna di Santoni a Parlato di una (comunque consistente) somma di denaro in relazione alla partita di cui trattasi. Risulta, in definitiva, dimostrata l’attività svolta da Nicola Santoni diretta alla alterazione dello svolgimento e del risultato della gara Atalanta/Piacenza. Peraltro, il ricorrente, oltre ad aver, allo scopo suddetto, preso accordi e contatti, ha anche scommesso una ingente cifra sulla partita in questione.
c) Ravenna – Spezia del 27.3.2011
Quanto alla gara Ravenna/Spezia del 27.3.2011 è, anzitutto, pacifico che diversi tesserati si siano attivati affinché la stessa fosse combinata, così da poter effettuare scommesse, tanto redditizie, quanto illecite. In tal senso, milita il chiaro e consistente materiale probatorio acquisito al procedimento. Nello stesso senso, per quanto qui specificamente rileva, comprovato appare il concorso del ricorrente nell’illecito contestato. In una prima intercettazione telefonica del 23.3.2011, alle ore 19.16, Gianfranco Parlato riferisce a Massimo Erodiani di essere stato informato da Nicola Santoni che la società dello Spezia era disposta a versare parecchi soldi per vincere la partita e che Santoni aveva passato la richiesta al suo direttore sportivo, Buffone: «Parlato: Si quello che c’ha gioca a Ravenna comunque che sta a Ravenna lui e praticamente arrivano e anche tanti da domenica c’è Rave-Spe Erodiani: che ci stà? Parlato: Rave Spezia Erodiani: Eh da dove arriva embè Parlato: a Spezia si son già mossi ne fanno arrivare tanti quindi ci sta che gliela lasciano ci sta che la lasciano Erodiani: Addirittura Parlato: Eh […] Erodiani: Ma questo del Ra è il direttore sportivo del Ra? Parlato: io quello che ho visto è il preparatore dei portieri che stava con me che è ok però ha detto che ha passato tutto quanto la palla al direttore che (incomprensibile, n.d.r.) una cosa ufficiale della società quindi» (cfr. telefonata progr. n. 902 di cui al R.i.t. 55/11). Ricordiamo che il preparatore dei portieri del Ravenna era, appunto, Nicola Santoni. Altra conferma proviene dalle dichiarazioni di Buffone rese il 6.7.2011 nel corso dell’audizione presso la Procura Federale: «Santoni mi preannunciò, dicendomi che aveva appreso questa circostanza da Gianfranco Parlato, che qualcuno dello Spezia si sarebbe messo in contatto con me per chiederci la vittoria dello Spezia» (cfr. dichiarazioni Buffone alla Procura Federale 6.7.2011). Lo stesso Santoni ammette, poi, che è Buffone a chiedergli se conoscesse qualcuno dello Spezia, ove aveva precedentemente militato: «la mia risposta fu che non conoscevo nessuno in quanto era cambiata sia la dirigenza che i calciatori. A questo punto ritenni di contattare Gianfranco Parlato per chiedergli se conosceva qualcuno dello Spezia. Il Parlato mi disse che avrebbe sentito in giro e io gli dissi che a quel punto, ove avesse trovato un contatto con lo Spezia poteva riferire direttamente a Buffone. In tal senso riferii a Buffone. Da quello che so poi il contatto non è mai avvenuto» (cfr. verbale audizione 7.7.2011 dinanzi alla Procura Federale). Anche in questo caso, dunque, può ritenersi raggiunta la prova che il ricorrente, in concorso con Erodiani, Bellavista, Parlato, Buffone ed altri ha posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato della gara Ravenna/Spezia del 27.3.2011. Pacifico ed, anzi, ammesso, che Santoni, richiesto di interessarsi per la combine della gara, effettivamente si attiva in tal senso. Ciò che integra pienamente la fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, C.G.S..
3) Conclusioni. Sussiste, in definitiva, ampia prova della responsabilità del ricorrente per gli addebiti a lui ascritti. Gli elementi tratti dalle numerose e convergenti intercettazioni telefoniche hanno anche trovato riscontri oggettivi e plurime conferme nelle dichiarazioni di altri soggetti coinvolti, oltre che nelle stesse affermazioni sostanzialmente confessorie di Santoni che, peraltro, si dichiara «dispiaciuto di aver compiuto atti che mi rendo conto sono contrari alle normative federali» (cfr. verbale audizione 7.7.2011 dinanzi Procura Federale). In tal ottica deve, peraltro, rilevarsi l’inconsistenza difensiva dell’ostinato tentativo di offrire una chiave di lettura alternativa ai contenuti delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese agli organi investigativi, sopra sinteticamente riportate, che se per un verso costituisce un legittimo e insindacabile esercizio del diritto di difesa, per altro verso denota, a giudizio di questa Corte, una quantomeno superficiale interpretazione di quei fondamentali valori di lealtà (di cui è presupposta la conoscenza e la piena condivisione) su cui si fonda l’ordinamento sportivo e che qui rileva ai soli fini della valutazione del comportamento processuale, anche avuto riguardo alle prima ricordate dichiarazioni, che sembravano denotare “pentimento”, offerte dal ricorrente alla Procura federale Del resto, premesso, sul piano generale, che la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale, nel caso di specie, come detto, sono rinvenibili sia elementi di fatto che deduzioni logiche, gli uni
soccorrenti le altre, come, sia pure succintamente, dato atto nella decisione di primo grado. Non è, pertanto, possibile aderire alla richiesta, avanzata dalla difesa, di prosciogliere Nicola Santoni da tutti gli addebiti, né a quella di derubricare il capo d’incolpazione contestato, dall’art. 7 C.G.S. all’art. 1 o all’art. 6 C.G.S., atteso che, come detto, risulta pienamente integrata la fattispecie prevista e vietata dall’art. 7, comma 1, C.G.S.. Per quanto sopra, vista anche la previsione di cui all’art. 7, comma 5, C.G.S., secondo cui «i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad € 50.000,00» (sanzione aggravata in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito), appare del tutto congrua, in relazione alla gravità del fatto, la sanzione della squalifica per anni 4, così come determinata dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Nicola Santoni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 27 Settembre 2011
26) RICORSO DEL SIG. SANTONI NICOLA, ALLENATORE DI BASE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011, DELL’ART. 7, COMMI 1, 5 E 6 C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011, ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011 E RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)"