F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 27 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 29 Settembre 2011 1. RECLAMO A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA TARANTO/SPAL DELL’11.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 27 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 29 Settembre 2011
1. RECLAMO A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA TARANTO/SPAL DELL’11.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Taranto Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 1^ Divisione Taranto/Spal, veniva comminata alla ricorrente l’ammenda di € 1.200,00 perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore tre petardi di notevole potenza. La società appellante, nell’evidenziare di “essere ben conscia della configurazione oggettiva della responsabilità per i fatti commessi da propri sostenitori ex art. 12, comma 3 C.G.S.”, sottolinea di aver “attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione atti a prevenire comportamenti della specie di quelli asseritamente verificatisi”. Chiede pertanto la revoca della sanzione o, in via subordinata, la riforma del provvedimento
in altro ritenuto meno affittivo. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamento dei sostenitori del Taranto (aver introdotto e fatto esplodere nel proprio settore ben tre petardi di notevole potenza) risulta sia dal rapporto del Commissario di campo che dalla relazione del Sostituto Procuratore Federale e tale comportamento determina oggettivamente, ai sensi dell’ art. 12, comma 3 C.G.S, responsabilità della società. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio S.r.l. di Taranto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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