F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 27 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 29 Settembre 2011 2. RECLAMO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MOI DAVIDE SEGUITO GARA SIRACUSA/PORTOGRUARO DELL’11.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 27 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 29 Settembre 2011 2. RECLAMO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MOI DAVIDE SEGUITO GARA SIRACUSA/PORTOGRUARO DELL’11.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011, ha infliggeva la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Davide Moi. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Siracusa/Portogruaro dell’11.9.2011, il Moi aveva assunto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro. Avverso tale provvedimento l’U.S. Siracusa S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 14.9.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. In data 16.9.2011 la reclamante inoltrava formale rinuncia all’azione per sopravvenuta carenza di interesse; ciò per effetto di “errata corrige” del Giudice Sportivo con il quale si, relativamente alla posizione del signor Tosi, dava atto di un errore di trascrizione nella indicazione delle giornate di squalifica a quest’ultimo inflitte – 2 al posto di 1 -. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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