F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 27 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 29 Settembre 2011 3. RECLAMO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GIANLUCA GRASSADONIA SEGUITO GARA PERUGIA/PAGANESE DEL 19.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 20.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 27 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 052/CGF del 29 Settembre 2011
3. RECLAMO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GIANLUCA GRASSADONIA SEGUITO GARA PERUGIA/PAGANESE DEL 19.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 20.9.2011)
Con preannuncio di reclamo del 20.9.2011 la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Questa, in sintesi, i fatti: durante il secondo tempo della gara Perugina/Paganese del giorno 19.9.2011, l’allenatore della società ospite, Gianluca Grassadonia, veniva espulso per aver pesantemente insultato l’assistente dell’arbitro. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 23.9.2011, una memoria difensiva con la quale si evidenziava come la sanzione irrogata dal giudice di primo grado fosse eccessiva e spropositata in quanto la condotta ascritta al Grassadonia può considerarsi irriguardosa ma non offensiva nei confronti dell’assistente dell’arbitro essendosi concretizzata in semplici manifestazioni di protesta e non in espressioni tese a ledere la rispettabilità e l’onorabilità dello stesso. Infine, si segnalava il precedente giurisprudenziale di un caso analogo a quello oggetto dell’odierna contestazione per il quale la Corte di Giustizia Federale aveva ridotto la squalifica inflitta dal giudice di primo grado da due ad una gara effettiva. Si chiedeva, in via principale, la riduzione da due ad una giornata di squalifica e, in subordine,
di commutare la sanzione residua in ammenda, nella misura minima prevista dal C.G.S.. La Corte considerato che nel presente giudizio non sono emersi nuovi ed ulteriori elementi di fatto e di diritto tali da far riconsiderare la condotta del signor Gianluca Grassadonia, così come qualificata e sanzionata dal Giudice di prime cure con motivazioni e conclusioni che questa Corte ritiene di condividere in toto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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