F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011 8) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. ADEJO DANIEL SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DELL’8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 9.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011 8) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. ADEJO DANIEL SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DELL’8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 9.5.2011) Con provvedimento del 9.5.2011, Com. Uff. n. 99 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in relazione alla gara Reggina/Varese dell’8.5.2011, infliggeva al calciatore della Reggina Adejo Daniel la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e dell’ammonizione “per avere, al 37° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito intenzionalmente un avversario con una gomitata al volto; infrazione rilevata da un assistente”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Reggina Calcio S.p.A. sostenendo che, in realtà, il calciatore Adejo non aveva posto in essere alcuna condotta violenta, ma aveva semplicemente seguito lo svolgimento dell’azione di giuoco nel corso della quale si era determinata una frapposizione fisica con il calciatore avversario, la cui più esile struttura ne aveva causato la caduta a terra. Si era trattato, inoltre, di un normale fallo di giuoco e non di un episodio avvenuto a palla lontana, in quanto i due calciatori protagonisti dell’ episodio correvano verso la sfera per raggiungere la stessa in seguito ad un lancio in profondità. Il giocatore colpito, infine, non aveva riportato alcuna lesione, tanto che aveva ripreso a giocare senza alcuna conseguenza lesiva. Si chiedeva, pertanto l’annullamento o, in via subordinata la riduzione nella misura ritenuta di giustizia, della sanzione inflitta. La società reclamante chiedeva anche di essere personalmente ascoltata, ma alla odierna riunione non era presente. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. Le argomentazioni addotte, infatti, si limitano a contestare, senza peraltro addurre elementi di novità, quanto riportato nel suo referto dall’assistente di gara dell’ arbitro il quale ha esplicitamente descritto l’ episodio nei termini seguenti: “ ….. a giuoco in svolgimento ma lontano dall’azione di giuoco, colpiva un avversario che correva nella sua direzione con una violenta gomitata al volto, tutto questo disinteressandosi dell’azione…”. Risultano, allora, evidenti, perché visti chiaramente e descritti analiticamente, sia la volontarietà che la portata violenta del gesto compiuto dal calciatore sanzionato, non assumendo alcun rilievo la fortunata circostanza dell’ assenza di conseguenze lesive per il giocatore che ha subito il colpo, ben potendo l’attività violenta posta in essere esaurirsi nell’ambito delle percosse. In assenza di qualsiasi elemento che possa anche solo indurre a dubitare del contenuto del rapporto, fonte privilegiata di prova, dell’ assistente di gara, non appare allora possibile accogliere il motivo principale di reclamo. Neppure vi è spazio per una riduzione della sanzione inflitta se solo si tengono presenti non solo le modalità di svolgimento dell’episodio, che non può sicuramente essere considerato di particolare tenuità, ma anche l’entità della sanzione stessa che risulta essere praticamente pari al minimo edittale previsto dalla norma. Il non accoglimento del ricorso importa l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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