F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011 5) RICORSO DEL PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE CACIA SEGUITO GARA TORINO/PIACENZA DEL 30.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 96 del 2.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011
5) RICORSO DEL PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE CACIA SEGUITO GARA TORINO/PIACENZA DEL 30.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 96 del 2.5.2011)
Il presente reclamo è stato presentato avverso la decisione resa in data 2.5.2011 dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – con Com. Uff. n. 96, con cui è stata inflitta al tesserato Daniele Cacia la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 13° minuto del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”. Nel corso della gara Torino/Piacenza del Campionato di Serie B disputata in data 30.4.2011 il direttore di gara signor Luigi Nasca comminava la sanzione dell’espulsione diretta dal terreno di giuoco del signor Daniele Cacia, tesserato in favore del Piacenza, al 13° minuto del 2° tempo. La sanzione veniva inflitta in seguito alla segnalazione dell’assistente signor Giuseppe Stallone nel cui referto segnalava che “il signor Cacia a giuoco in svolgimento all’altezza della ¾ di campo davanti alla mia postazione colpiva al volto con uno schiaffo un avversario facendolo cadere al suolo e procurandogli lieve dolore tanto che lo stesso non necessitava di cure mediche e poteva continuare la gara”. Il Giudice Sportivo, con il Comunicato Ufficiale precedentemente indicato, comminava la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per “avere al 13° del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”. La società reclamante oppone in difesa le seguenti motivazioni: ‐ errata interpretazione dell’episodio da parte del guardalinee; ‐ difformità tra la refertazione del guardalinee (e in ogni caso tra la reale ed effettiva dinamica dell’evento) e la contestualizzazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo; ‐ eccessività e sproporzionalità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo rispetto all’entità del fatto ascritto al calciatore e comunque risultante dai documenti ufficiali di gara; ‐ la corretta ricostruzione dell’episodio; ‐ assenza di condotta violenta da parte di Cacia. Con il ricorso la società Piacenza ai fini di un’analitica ricostruzione del contatto avvenuto tra il calciatore Cacia e l’avversario del Torino Pratali, anche a mezzo di fotogrammi prodotti, evidenziava che nell’azione di contropiede del Piacenza il difensore Pratali tratteneva e strattonava vistosamente l’avversario (Cacia) per la maglia nel tentativo di ostacolarne l’avanzata verso la porta. Il Cacia continuava nella corsa e nel tentativo di liberarsi dalla stretta, spingeva indietro l’avversario. Indica quindi che non si è trattato di schiaffo o di percossa ma del tentativo di liberarsi senza neanche guardare l’avversario. Nella circostanza il guardalinee, da una distanza di non meno di 25 metri, richiamava l’attenzione del direttore di gara il quale provvedeva all’espulsione del signor Cacia il quale manifestava stupore e sorpresa per la decisione arbitrale. Precisa dunque che l’azione contestata è imputabile esclusivamente al movimento naturale del giocatore Cacia che tentava di smarcarsi dal difensore che lo stava trattenendo al fine di raggiungere il pallone ritenendo che condotta del Cacia è non violenta: non quindi conseguenza della volontà di ledere l’avversario, bensì derivata dalla concitazione del gioco. Il contatto tra i calciatori è da ritenersi del tutto casuale. La società reclamante, sulla base di quanto esposto, richiede in via principale l’annullamento integrale della sanzione inflitta al signor Cacia. Espone successivamente la segnalazione di alcune decisioni rese dagli organi di giustizia sportiva e della stessa Corte di Giustizia Federale, che certificano la corretta qualificazione del gesto – schiaffo. In conclusione, richiede alla Corte di eseguire accertamenti in merito: ‐ alle decisioni del Giudice Sportivo e dei referti del guardalinee signor Stallone al riguardo di eventuali errori di contestualizzazione e interpretazione della condotta posta in essere dal signor Daniele Cacia; ‐ alla eccessiva e sproporzionata sanzione inflitta al signor Cacia anche rispetto a precedenti casi analoghi in materia. Richiede inoltre di voler riformare la decisione del Giudice Sportivo annullando la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive o, in subordine, di ridurla ai minimi previsti, in considerazione delle circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie. In ultimo, richiede cha la Corte proceda all’audizione del guardalinee e/o dell’arbitro della gara Torino/Piacenza del 30.4.2011, affinchè forniscano chiarimenti in ordine all’effettiva portata dell’episodio anche presa visione dei fotogrammi prodotti nel ricorso Tanto premesso, il Collegio, sentito appositamente l’autore del referto (l’assistente dell’arbitro), il quale ha confermato di aver visto il realizzarsi di un atto intenzionale ed in sé violento, ritiene che non vi siano gli estremi per modificare la sanzione inflitta dal primo Giudice. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’assistente di gara, respinge il reclamo come sopra proposto dal Piacenza Calcio F.C. S.p.A. di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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