F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011 1) RICORSO DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL CRITERIO PREVISTO DAL TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, PUBBLICATO CON C.U. N. 117/A DEL 25 MAGGIO 2010 – NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) 2) RICORSO DEL SIG. LO MONACO PIETRO AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL CRITERIO PREVISTO DAL TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, PUBBLICATO CON C.U. N. 117/A DEL 25 MAGGIO 2010 – NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) 3) RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 03 Ottobre 2011 1) RICORSO DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL CRITERIO PREVISTO DAL TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, PUBBLICATO CON C.U. N. 117/A DEL 25 MAGGIO 2010 – NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) 2) RICORSO DEL SIG. LO MONACO PIETRO AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL CRITERIO PREVISTO DAL TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, PUBBLICATO CON C.U. N. 117/A DEL 25 MAGGIO 2010 – NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) 3) RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) Con distinti ricorsi ritualmente proposti il signor Pulvirenti Antonino, Presidente della società Catania Calcio S.p.A., il signor Lo Monaco Pietro, A.D. della società Catania Calcio S.p.A. e la società Catania Calcio S.p.A., hanno impugnato la decisione (Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento della Procura Federale 7.12.2010, ha irrogato le seguenti sanzioni: 1-2) ai signori Pulvirenti Antonino e Lo Monaco Pietro, ammenda di € 5.000,00 ciascuno; 3) alla società Catania Calcio S.p.A., ammenda di € 10.000,00, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1. C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non avere depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali entro il 30.6.2010 la licenza d'uso dell'impianto. Con i motivi scritti, ai quali ci si riporta per brevità, i ricorrenti hanno dedotto l'insussistenza ed infondatezza degli addebiti disciplinari loro mossi, assumendo d'avere ottemperato al deposito, in data 30.6.2010, della licenza d'uso relativa allo Stadio rilasciata, in data 29.6.2010, dal Comune di Catania, unico soggetto a ciò deputato e pur, non necessitando, d'avere, in data 6.7.2010, depositato, per puro scrupolo tuzioristico, anche la licenza d'esercizio non appena la stessa era stata rilasciata dalla Questura di Catania. Hanno concluso richiedendo il loro proscioglimento con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate in prime cure. Alla seduta del 13.5.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore dei ricorrenti il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Osserva preliminarmente questa Corte che i ricorsi, contraddistinti dai nn. 382 – 383 – 384, proposti separatamente contro la stessa decisione, debbono essere riuniti attesa la loro connessione oggettiva. I ricorsi sono fondati e, quindi, accoglibili. Incorre, infatti, in errore, così motivando la responsabilità disciplinare degli odierni ricorrenti, la Commissione Disciplinare Nazionale allorché ha affermato che la licenza d'uso, depositata il 30.6.2010 dalla società Catania Calcio S.p.A. e proveniente dal Comune di Catania, non è altro che una attestazione inerente alla esistenza della convenzione d'uso, mentre la licenza di esercizio, correttamente rilasciata dal Questore di Catania, è stata depositata il 6.7.2010 e, dunque, in violazione del termine perentorio del 30.6.2010. Osserva, per contro, questa Corte, in tal modo condividendo l'assunto dei ricorrenti, che il titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali, quale addebito disciplinare contestato dalla Procura Federale, è stato correttamente ottemperato con il deposito, in data 30.6.2010, della licenza d'uso rilasciata in data 29.6.2010 dal Comune di Catania, Ente proprietario dell'impianto. Infatti, il titolo II, punto 2) sopra richiamato, obbliga a depositare, nel termine perentorio del 30.6.2010, la licenza d'uso o di esercizio del suddetto impianto. Il fatto che, in data 6.7.2010 la società Catania Calcio S.p.A., pur non essendovi tenuta e per mero scrupolo tuzioristico, abbia provveduto al deposito anche della licenza di esercizio rilasciata dal Questore di Catania, non può assumere alcun rilievo disciplinare. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i reclami nn. 1), 2) e 3) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Pulvirenti Antonino, dal Sig. Lo Monaco Pietro nonché dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania, li accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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