F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 03 Ottobre 2011 2) RICORSO DEL PIACENZA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASSANO MARIO SEGUITO GARA LIVORNO/PIACENZA DEL 14.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 17.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 03 Ottobre 2011 2) RICORSO DEL PIACENZA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASSANO MARIO SEGUITO GARA LIVORNO/PIACENZA DEL 14.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 102 del 17.5.2011) Premesso che, dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo, risulta che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto del Quarto ufficiale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva. Rilevato che nel suddetto rapporto del Quarto ufficiale, signor Maurizio Mariani, è testualmente rappresentato che il giocatore della società Piacenza F.C. S.p.A. Mario Cassano, mentre usciva dal terreno di gioco al termine della gara del Campionato di Serie B del 14.5.2011 contro il Livorno, nelle scalette che conducono al sottopassaggio, gridava in presenza del Quarto uomo e rivolgendosi all’arbitro “sei un bastardo”. Precisato che, sempre da quanto emerge dalla testuale lettura del rapporto del Quarto uomo, le parole di cui sopra furono pronunciate ad una distanza di circa 20 metri rispetto al luogo in cui in quel momento si trovava – ancora all’interno del terreno di gioco, peraltro – il direttore di gara, il quale, dunque, non era nella posizione spaziale utile per poter recepire l’espressione e, soprattutto, di coglierne la portata offensiva; Appurato dunque che il calciatore Mario Cassano ha effettivamente pronunciato la surriportata espressione (fatto non contestato dalla Società reclamante che, per un verso ha messo in dubbio la circostanza che la frase fosse rivolta effettivamente nei confronti del direttore di gara e, per altro verso, che possa qualificarsi come sicuramente ingiuriosa), dal contenuto indubbiamente irriguardoso, nei confronti del direttore di gara e che alcun rilievo sotto il profilo disciplinare può assumere, al fine di ridurre la portata offensiva della frase e del comportamento mantenuto nella specie dal tesserato, la condotta del Cassano durante il campionato 2010/2011 “nel corso del quale ha subito solo quattro ammonizioni (…) in un totale di 40 presenze” senza riportare “alcun provvedimento di espulsione” (così, testualmente, a pag. 8 dell’atto di reclamo proposto), in quanto: sotto un primo profilo ciascun episodio di rilievo disciplinare deve essere valutato, anche per la specifica portata violativa delle regole di comportamento, singolarmente e tenendo conto degli specifici aspetti che lo caratterizzano, sia fattuali che comportamentali, sotto un secondo profilo, appare evidente che una condotta scevra da espulsioni nel corso di un intero campionato dovrebbe costituire la “regola” e non una “eccezione” in grado di tradursi in attenuante per ridurre la considerazione in termini di disvalore dei comportamenti di rilievo disciplinare successivamente ascritti al tesserato. Ritenuto che il contesto in cui l’espressione ingiuriosa è stata pronunciata e l’atteggiamento mantenuto dal calciatore, peraltro a distanza tale che il direttore di gara non potesse neppure accorgersi del fatto, delineano un comportamento di grave irriverenza nei confronti dello stesso direttore di gara signor Dino Tommasi che le difese della società reclamante non consentono di affievolire nella sua gravità. Stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato; Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Piacenza F.C. S.p.A. di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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