F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 04 Ottobre 2011 4) RICORSO DEL CALC. DONI CRISTIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 5) RICORSO DEL CALC. MANFREDINI THOMAS, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 6) RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI 2011-2012, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRESUNTA AI SENSI DELL’ART 7, COMMI 4 E 6 E ART. 4, COMMI 2 E 5 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI SUOI TESSERATI DONI CRISTIANO E MANFREDINI THOMAS – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 04 Ottobre 2011 4) RICORSO DEL CALC. DONI CRISTIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 5) RICORSO DEL CALC. MANFREDINI THOMAS, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ASCOLI/ATALANTA DEL 12.3.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 6) RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI 2011-2012, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRESUNTA AI SENSI DELL’ART 7, COMMI 4 E 6 E ART. 4, COMMI 2 E 5 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI SUOI TESSERATI DONI CRISTIANO E MANFREDINI THOMAS - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 1.- La Commissione Disciplinare Nazionale con decisione assunta nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2011, si è pronunciata a seguito del Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Bellavista Antonio, Bettarini Stefano, Bressan Mauro, Buffone Giorgio, Ciriello Antonio, Deoma Daniele, Doni Cristiano, Erodiani Massimo, Fabbri Gianni, Furlan Claudio, Gervasoni Carlo, Gibellini Mauro, Manfredini Thomas, Micolucci Vittorio, Paoloni Marco, Parlato Gianfranco, Quadrini Daniele, Rossi Leonardo, Santoni Nicola, Saverino Davide, Signori Giuseppe, Sommese Vincenzo, Tisci Ivan, Tuccella Gianluca, Veltroni Giorgio, Zaccanti Federico, A.C. Chievo Verona S.r.l., U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., Benevento Calcio S.p.A., Ravenna Calcio S.r.l., Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., A.S.D. Pino Di Matteo C5, Calcio Portogruaro Summaga S.r.l., U.S. Cremonese S.p.A., Piacenza FC S.p.A., Hellas Verona FC S.p.A., Ascoli Calcio 1898 S.p.A., F.C. Esperia Viareggio S.r.l., ASS, Reggiana 1919 S.p.A., Spezia Calcio S.r.l., A.S. Taranto Calcio S.r.l., A.S.D. CUS Chieti, U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., Virtus Entella S.r.l.. La decisione, che ha riguardato, come noto vicende similari, si è curata peraltro di adottare le proprie determinazioni relativamente alle posizioni dei calciatori Cristiano Doni e Thomas Manfredini e della società Atalanta Bergamasco Calcio S.p.A.. La decisione ha ritenuto, nei confronti di tali soggetti, adottare le sanzioni che seguono: - quanto a Doni Cristiano: “per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione dell’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 sanzione congrua appare quella della squalifica per 3 anni e 6 mesi”; - quanto a Thomas Manfredini: “per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione dell’illecito sportivo relativo alla gara Ascoli/Atalanta del 12.3.2011, sanzione congrua appare quella della squalifica per tre anni”; - quanto alla società Atalanta Bergamasca Calcio: “per responsabilità oggettiva della società in ordine agli illeciti contestati ai suoi tesserati relativamente alle gare Ascoli-Atalanta del 12.3.2011 e Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 e per la responsabilità presunta nell’illecito commesso in suo favore relativamente alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, valutata l’aggravante contestata, sanzione congrua appare quella della penalizzazione di 6 punti in classifica (4 punti per responsabilità oggettiva, 1 per la responsabilità presunta ed 1 per l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 C.G.S.) da scontare nel campionato 2011/2012 in applicazione del principio di afflittività”. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale concernente i soggetti ricordati, sono stati proposti tre autonomi ricorsi, che peraltro, afferendo a questioni tra loro connesse, vanno riuniti e definiti con una unica decisione. Relativamente ai principi di fatto della complessa vicenda è doveroso riportarsi alla puntuale illustrazione della decisione impugnata, oltre che all'ampio deferimento della Procura Federale. In questa sede è sufficiente ricordare quanto segue. 2.- A seguito del clamore mediatico provocato dall’assunto di varie persone tra cui anche Tesserati F.I.G.C., la Procura Federale inoltrava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, richiesta di trasmissione degli atti riguardanti l’indagine su ipotizzata associazione a delinquere costituita da pluralità di persone. Si rilevava quindi - secondo la decisione impugnata - che sarebbe stato concordato il risultato della gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011, Padova/Atalanta del 26 marzo 2011 in queste gare ruolo certamente non secondario sarebbe stato svolto dai giocatori Cristiano Doni e Thomas Manfredini. In particolare coinvolgimento del giocatore Cristiano Doni alle vicende delle scommesse sui risultati delle partite è confermato da una serie di fatti quali ad esempio i continui rapporti di Doni con i Sigg.ri Erodiani, Bellavista, Parlato, Gervasoni e Santoni, aventi ad oggetto questioni concernenti scommesse sull’esito delle partite. In questa prospettiva, nell'atto di deferimento della Procura Federale si segnalano eventi, circostanze e situazioni che sono chiaramente ostative a ritenere non colpevole il calciatore Cristiano Doni, quanto meno nelle partite sopra ricordate. La Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto di respingere i ricorsi presentati dal Doni, dal Manfredini e dalla Atalanta, argomentando specificamente la posizione delle parti in questioni in ordine alle gare Ascoli-Atalanta e Atalanta-Piacenza; la prima di queste partite è stata presa in considerazione in ordine alla posizione del giocatore Thomas Manfredini, la seconda partita è stata valutata in ordine alle responsabilità del giocatore Cristiano Doni. La decisione si sofferma in realtà anche sulla partita Padova/Atalanta in ordine alla quale ribadisce il coinvolgimento del Doni il quale “aveva di fatto contribuito a sancire l’avvenuta combine”. Peraltro tale partita scompare poi in sede di valutazione delle responsabilità e quindi in sede di determinazione delle sanzioni. Conclusivamente la decisione ha adottato in ordine alla parte in questione le determinazioni che in premessa si sono ricordate. 3.- Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, come già segnalato, hanno proposto ricorso il Doni, il Manfredini e l’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.. Le argomentazioni dedotte dai ricorrenti sono sinteticamente le seguenti. Quanto al ricorso del Doni: a) si recepisce in primo luogo un difetto di motivazione; b) si contestano poi nel merito le deduzioni della decisione criticando gli apprezzamenti in ordine ad una telefonata intercorsa tra Santoni e Parlato; c) si censurano le osservazioni in merito alla somma di denaro versata da Santoni e Parlato; d) si svolgono deduzioni in merito alla stretta di mano tra Doni e Gervasoni; e) si formulano delle valutazioni in ordine alla “circolazione” del nome di Cristiano Doni e in merito a “voci correnti nel pubblico”; f) infine si deducono osservazioni in merito allo svolgimento della partita Atalanta-Piacenza. Quanto al ricorso di Manfredini si contesta diffusamente l’impianto argomentativo della Commissione Disciplinare Nazionale escludendo l’individuazione di fatti seri indici di responsabilità; mentre nel ricorso dell’Atalanta si illustrano importanti deduzioni sulle responsabilità oggettiva. In particolare, la società Atalanta si diffonde ampiamente su tale ultimo profilo ripercorrendo l’istituto alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale sportiva a partire dagli anni 80, momento in cui la allora C.A.F. si cimentò con il primo calcio scommesse. Orbene, evidenzia la ricorrente come già allora i Giudici si posero il problema della proporzionalità della sanzione e dell’adeguamento della stessa alla realtà sociale in cui le società calcistiche sono chiamate ad operare (cfr Com. Uff. n. 3/C 1980, pag. 62), riflessioni che determinerebbero, sempre secondo la decisione richiamata, “..una valutazione più cautamente equa delle conseguenze, conseguenze da contenere in limiti di tollerabile afflittività tutte le volte che l’illecito, pur se consumato, non abbia procurato in concreto vantaggio alla società e questa ne risulti compromessa unicamente sul piano dell’oggettività pura, scevra da qualunque accenno di colpa ancorché lievissima, sulla sola scorta cioè del vincolo societario che la unisca al proprio dirigente sfornito di rappresentanza, al proprio socio oppure al proprio tesserato..” Più nello specifico, si rammenta la decisione Meca Medina della Corte di Giustizia Europea, la quale ha enunciato il principio secondo il quale tutte le regole adottate dalle federazioni sportive, dal momento in cui hanno delle conseguenze economiche transnazionali, sono assoggettate al diritto comunitario. In conclusione, dunque, la citata pronuncia della CGCE ha chiaramente affermato il principio del controllo da parte del giudice comunitario della proporzionalità della norma e della sanzione in rapporto agli obiettivi dei quali esse mirano ad assicurare il rispetto. Ciò posto, risulterebbe evidentemente sproporzionato il trattamento sanzionatorio riservato alla società lombarda, che con 6 punti di penalizzazione vedrebbe fortemente compromessa la possibilità di salvezza nel campionato 2011/2012 di Serie A e comunque del tutto vanificata la possibilità di accedere alle posizioni di classifica che consentono la partecipazione alle competizioni europee. Nel merito, inoltre, la società bergamasca deduce di aver posto in essere tutte le possibili cautele con riferimento al comportamento dei propri tesserati predisponendo un codice etico dagli stessi sottoscritto con impegno al rispetto. Inoltre, proprio con riferimento alla posizione contestata al Manfredini (una battuta nel corso di una partita scambiata con Micolucci (così sostiene lo stesso Micolucci), la società Atalanta non può esser chiamata a rispondere, se non sul piano della scevra oggettività, per il solo essere Manfredini un suo tesserato Aggiungasi che tale supposta condotta, ammesso e non concesso che sia stata posta in essere, non ha procurato alcun vantaggio e quindi, nella denegata ipotesi di inflizione di pena, essa va ancorata al minimo edittale di 1 punto di penalizzazione. La società Atalanta dovrebbe essere lasciata immune, o con riduzione al minimo edittale, da sanzioni anche in ordine al comportamento contestato al tesserato Doni, in quanto la società, come emerge dalle pagine dell’atto di incolpazione, e come ampiamente dimostrato nel corso del procedimento di primo grado, non presenta situazioni di contiguità con l’ambiente delle scommesse né, come eccepito per la posizione di Manfredini, l’Atalanta avrebbe potuto o dovuto nutrire sospetti per i contatti da questi intrattenuti con altro tesserato (Santoni). Entrambi i ricorsi comunque svolgono nel merito ampie osservazioni tendenti ad escludere qualsivoglia responsabilità sulla vicenda in questione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Giustizia Federale ritiene di dover confermare le determinazioni della Commissione Disciplinare Nazionale in ordine al giocatore Doni e alla società dell’Atalanta, mentre non ritiene di poter confermare le valutazioni effettuate nei confronti del calciatore Manfredini. 1. In via preliminare sono opportune alcune brevi considerazioni (riferibili, peraltro, non esclusivamente all’odierno gravame ma più in generale al complesso del procedimento di cui al deferimento della Procura Federale del 25 luglio 2011) con riguardo alla responsabilità oggettiva delle società di appartenenza dei tesserati. Orbene, come già puntualmente osservato dalla giurisprudenza sportiva della C.A.F. (Com. Uff. n. 7/C Stagione Sportiva 2004/2005), va ricordato che nell’ambito dell’ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie. Come fedelmente riportato dalla decisione della C.D.N. in questa sede gravata, la detta giurisprudenza ha ricordato che nell’ordinamento calcistico le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili (è il caso che qui interessa) dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (decisione C.A.F. sul caso del calciatore Luciano, Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre 2002). Non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale, della responsabilità oggettiva della società, che consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta giuridica (reclamo Nordauto Virtus, Com. Uff. n. 9/C 5 ottobre 2001; il tutto senza poter attribuire rilievo, per definizione, alla sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito: reclamo A.S. Marigliano, Com. Uff. n. 5/C 21 luglio 2003), le considerazioni da ultimo formulate in via generale contribuiscono a non consentire di ridurre la sanzione inflitta alla società nel senso auspicato dalla medesima reclamante. Pur essendo venuta meno infatti, come si vedrà, la responsabilità connessa alla partita Ascoli/Atalanta del 12 marzo 2011, per la quale non risulta pienamente provato il perpetrarsi di illecito da parte del calciatore Manfredini, particolarmente grave e qualificato soggettivamente risulta il comportamento dei tesserati della società orobica, in particolare del calciatore Doni, relativamente alla partita Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011. Il dispiegarsi di tale incontro rivela, infatti, non solo avuto riguardo alla responsabilità dei singoli protagonisti, contorni nel loro complesso francamente inquietanti, alieni da ogni corretto principio sportivo ed in grado di minare la credibilità del fenomeno sportivo calcio, con modalità dunque che non possono non riverberare ai danni della società calcistica coinvolta. La sanzione congrua da irrogarsi alla società reclamante non può essere dunque minore di quella inflitta in prime cure. 2. Si può ora passare a valutare la posizione del calciatore Cristiano Doni. Il nominativo del giocatore Doni ricorre frequentemente nelle indagini effettuate dalla Procura Federale, ed in particolare con riguardo alle sue abituali frequentazioni con soggetti coinvolti nel presente giudizio. Sta di fatto che non può contestarsi la compartecipazione del Doni all’andamento dell’incontro tra Atalanta e Piacenza, di cui si è fatto appena cenno. Le indagini della Procura Federale riportano senza incertezze e senza possibilità di equivoci i collegamenti del Doni con Erodiani, Parlato e Gervasoni. E l’oggetto dell’intesa è facilmente individuabile, dalle intercettazioni telefoniche, nella partita ricordata; ed ancora, non può seriamente escludersi l’interessamento del Doni in tale intesa. E’ ben vero che il Doni in sede di interrogatorio ha escluso qualsivoglia partecipazione alla "combine", ma nel riferire i fatti ha pur sempre confermato la conoscenza dei soggetti più volte menzionati pur escludendo qualsiasi suo intervento nell’illecito concordamento. In definitiva, il convincimento che deriva dalla relazione della Procura Federale risulta non superabile. Dall’indagine dell’Organo federale requirente, tra l’altro, sono emersi "rapporti di consolidata conoscenza fra gli interlocutori; l’affidamento insorto in questi ultimi sulle informazioni attese o ricevute; la reciprocità delle informazioni richieste; l’assoluta inverosimiglianza o contraddittorietà delle giustificazioni fornite dai soggetti esaminati nel corso delle indagini"; questi "rappresentano tutti elementi gravi, palesi e concordanti, in ordine all’illiceità di molte delle condotte in esame e che consentono di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagini". Sul punto la Procura Federale ribadisce "l’interazione di tali contatti persone, tesserati o comunque vicine all'ambiente calcio, intrecciati con altri soggetti, tesserati o comunque legati allo stesso ambiente …". Ed ancora, si precisa che "… gli interlocutori … utilizzano un linguaggio palese tutte le volte in cui non ritengono di essere intercettati ovvero laddove l'oggetto delle conversazioni non è di per sé stesso illecito, ricorrendo invece ad esposizioni convenzionali tutte le volte in cui l'esplicito riferimento ad un oggetto determinato potrebbe essere compromettente". Per la Procura Federale in definitiva tutto concorre a configurare una fattispecie di cui all'art. 416 c.p.. Ed in questo contesto si colloca la partita Atalanta/Piacenza, alla quale fanno ripetuto riferimento i soggetti sopra ricordati. Basterà ricordare che nei loro colloqui (Buffone, Erodiani) fanno esplicito riferimento alla partita Atalanta/Piacenza confermando l'intesa sul risultato concordato. E Gianfranco Parlato è il componente che funge da "corriere" del danaro realizzato per l'aggiustamento delle gare. E che la partita in considerazione fosse combinata è confermato in sede delle audizioni dell'11 luglio 2011, ove si ribadisce (da parte di Marco Paolini con riferimento a Doni) che "sono sicuro del suo coinvolgimento nella partita Atalanta/Piacenza". Conclusivamente non ritiene la Corte che sussistano elementi validi per modificare la sanzione inflitta al giocatore Cristiano Doni. 3. Relativamente alla valutazione del comportamento del calciatore Thomas Manfredini la Corte ritiene, invece, di non poter condividere l’apprezzamento della Commissione Disciplinare. Ed in realtà l’episodio accaduto in coincidenza con la partita Ascoli/Atalanta del 12 marzo 2011 e del quale si sarebbe reso protagonista il Manfredini non sembra tale da configurare, con sufficiente grado di certezza, un illecito. Concorrono a pervenire a tali conclusioni diverse valutazioni. In primo luogo non va sottovalutato che in sede istruttoria non è stato acquisito alcun valido elemento che direttamente coinvolgeva il Manfredini; costui infatti è stato chiamato in causa indirettamente solo attraverso una intercettazione di un colloquio telefonico tra Micolucci e Pirani; costoro facevano riferimento a Manfredini, ma riportando un fatto (afferente al Manfredini) non idoneo di per sé a costituire illecito. In secondo luogo il Micolucci sia in sede di istruttoria penale che dinanzi la Procura Federale ha ribadito soltanto che il Manfredini avrebbe manifestato in sede di pre-partita la convenienza di un pareggio tra le squadre in campo. In definitiva, la Corte di Giustizia Federale non ritiene che l'unico episodio nel quale sarebbe stato coinvolto il Manfredini possa costituire da un punto di vista oggettivo e soggettivo, sintomatica intesa in ordine ad un prossimo futuro comportamento da attuare di lì a poco. Tutto ciò concorre ad escludere che relativamente alla posizione del Manfredini si siano acquisiti elementi, certi e incontrovertibili di un suo comportamento scorretto. 4. Infine, per quanto concerne la responsabilità oggettiva dell’Atalanta - in relazione alle considerazioni più sopra svolte - non ritiene la Corte di poter modificare la sanzione già disposta dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Si ribadisce, infatti, che se è pur vero che l’assoluzione del Manfredini potrebbe, ad un superficiale esame, indurre a ritenere che la responsabilità oggettiva debba essere proporzionalmente compressa, in realtà la gravità del comportamento del calciatore Doni è comunque tale da convincere, operando le opportune compensazioni, circa la congruità della misura della sanzione inflitta in primo grado. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cristiano Doni e dispone incamerarsi la tassa reclamo. Accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Thomas Manfredini, lo proscioglie dagli addebiti contestati annullando, sul punto, la decisione impugnata e dispone restituirsi la tassa reclamo. Respinge il ricorso come sopra proposto dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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