F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 20 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Ottobre 2011 1) RICORSO A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA RIVIERA DI ROMAGNA/PINK SPORT TIME DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 05.05.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 20 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CGF del 06 Ottobre 2011 1) RICORSO A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA RIVIERA DI ROMAGNA/PINK SPORT TIME DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 05.05.2011) La A.S.D. Riviera di Romagna, con ricorso del 13 maggio 2001, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (di cui al Com. Uff. n. 76 del 5 maggio 2011) con la quale era stata irrogata la sanzione di €. 2.000,00. La sanzione era stata inflitta in relazione alla circostanza che, al termine della gara contro la squadra del “Pink Sport Time Bari” del 1 maggio 2011, una persona che indossava una maglietta col simbolo della società ospitante (in seguito indicato come addetto stampa della A.S.D. Riviera di Romagna), sebbene non inserito nella distinta di gara, era penetrato sul terreno di giuoco e si era scagliato con parole aggressive e toni minacciosi contro dirigenti e calciatrici della squadra avversaria cercando anche di colpirli. Inoltre la decisione del Giudice Sportivo faceva riferimento alla circostanza che, dopo la gara, le calciatrici della A.S.D. Riviera di Romagna, raggiunto lo spogliatoio, avevano intonato cori offensivi. A sostegno dell’impugnazione la A.S.D. Riviera di Romagna deduce che la persona individuata dall’arbitro (che rivestiva il ruolo di addetto stampa) si sarebbe trovato all’interno del campo nel mezzo di un diverbio (concitato, ma senza eccessi tra le giocatrici) ed avrebbe avuto quale finalità quella di festeggiare con le giocatrici della propria squadra. Quanto ai cori intonati dalle calciatrici all’interno dello spogliatoio, nonostante il riconosciuto tono volgare, non avrebbero avuto lo scopo di offendere le giocatrici dell’altra squadra. Viene al riguardo allegata una lettera trasmessa dopo l’incontro dal Presidente della squadra avversaria dai toni assai concilianti e garbati Il ricorso è tuttavia infondato. La società ricorrente non fornisce alcun elemento di prova attendibile idoneo a dar sostegno alle proprie, assai generiche deduzioni. La lettera del Presidente della squadra avversaria, seppur apprezzabile nei toni, si limita a riportare impressioni riferite ad un possibile equivoco, ma non fornisce elementi circostanziati e precisi. Assai puntuali, sono, invece, le indicazioni che emergono dal referto arbitrale il quale, in assenza di vizi logici, assume incontestabile, privilegiato valore probatorio, specie quando (come nel caso in questione) contiene una indicazione molto precisa e chiara degli avvenimenti di gara. Tuttavia proprio in ragione del contenuto della lettera del responsabile della squadra avversaria che, se non smentisce gli eventi fornisce però il segno di un clima di fondo rispettoso sia tra le giocatrici, sia tra le dirigenze dello opposte squadre, induce questa Corte a mitigare il rigore della sanzione riducendo l’importo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Riviera di Romagna di Montaletto di Cervia (Ravenna) riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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