F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 03 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 05 Ottobre 2011 4) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTAGLI SEGUITO GARA – PLAY OFF – JUVE STABIA/BENEVENTO DEL 29.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 30.05.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 03 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 05 Ottobre 2011
4) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTAGLI SEGUITO GARA – PLAY OFF - JUVE STABIA/BENEVENTO DEL 29.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 30.05.2011)
Il signor Piero Braglia reclama con procedura d'urgenza, contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 190/DIV del 30.5.2011) che ha inflitto al reclamante la squalifica per 1 giornata di gara., in quanto espulso per aver tenuto un comportamento non regolamentare in campo durante l'incontro Juve Stabia/Benevento, disputato il 29.5.2011 per i Play Off della Seconda Divisione. Assume, in sintesi, che il primo organo di giustizia sarebbe incorso in errore computando nel numero delle ammonizioni anche quelle riportate nelle gare di campionato in contrasto con il disposto di cui all'art. 19, comma 12, lett. a) C.G.S. e lamenta una disparità di trattamento in quanto l'allenatore dell'avversaria, espulso per la medesima violazione nel corso della stessa gara, era stato soltanto ammonito. Il reclamo non è ammissibile. Trattandosi di squalifica limitata ad un'unica giornata, la procedura d'urgenza, richiesta dalla ricorrente, è consentita, secondo quanto recita l'art. 37,comma 8 C.G.S. soltanto nei casi in cui è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova, condizione questa non sussistente nel caso in esame. La disposizione surrichiamata che riveste, all'evidenza, carattere di eccezionalità, pur derogando al principio generale che garantisce ad ogni incolpato un doppio grado di giurisdizione e pur postulando, ''de jure condendo'' un'esigenza di rivisitazione, non è suscettibile, allo stato, di interpetrazioni estensive e preclude ogni possibilità di esame del merito della vicenda. La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Sig. Braglia Piero. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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