F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 03 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 05 Ottobre 2011 – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SACENTI FABIO, INFLITTE SEGUITO GARA – PLAY- OFF – PRATO/L’AQUILA DEL 29.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 189/DIV del 30.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 03 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 05 Ottobre 2011
- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SACENTI FABIO, INFLITTE SEGUITO GARA – PLAY- OFF - PRATO/L’AQUILA DEL 29.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 189/DIV del 30.5.2011)
L'A.C. Prato S.p.A. reclama, con procedura d'urgenza, contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 189/DIV del 30.5.2011) che ha inflitto al calciatore Sacenti Fabio, reo di aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro dell'incontro Prato/L'Aquila, disputato il 29.5.2011 per i Play Off della Seconda Divisione, la squalifica per 2 giornate di gara. Sostiene che le espressioni ingiuriose addebitate al calciatore - ''è una vergogna era fallo su di me, sei ridicolo'' -, peraltro profferite in una situazione di particolare tensione, avevano un coefficiente offensivo di modesta caratura, già sufficientemente punito col provvedimento di espulsione, per cui chiede una riduzìone della squalifica. L'appello non è fondato e va respinto. La sanzione comminata dal primo Giudice è stata infatti quantificata nel minimo edittale previsto per la violazione contestata e sostanzialmente ammessa dalla stessa ricorrente, dall'art.1 9, comma 4, lett. a) C.G.S. e va quindi, non ravvisandosi la sussistenza di alcun elemento di attenuazione della condotta perseguita, confermata. La C.G.F., separato preliminarmente il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Prato S.p.A. di Prato in due distinti appelli, li respinge. Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.
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