F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 03 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 05 Ottobre 2011 3) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C. PRATO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. LAMMA GIULIANO;

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 03 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 05 Ottobre 2011 3) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C. PRATO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. LAMMA GIULIANO; L'A.C. Prato S.p.A. reclama, con procedura d'urgenza, contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 189/DIV del 30.5.2011) che ha inflitto al calciatore Lamma Giuliano, reo di aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro dell'incontro Prato/L'Aquila, disputato il 29.5.2011 per i Play Off della Seconda Divisione, la squalifica per 2 giornate di gara. Sostiene che le espressioni ingiuriose addebitate al giocatore e pronunciate al momento di notifica del provvedimento di espulsione - ''sei veramente vergognoso, merda, io ti denuncio'' - peraltro profferite in un momento di particolare tensione, avevano un coefficiente offensivo di modesta caratura, già sufficientemente punito con la stessa espulsione, per cui chiede una riduzione della squalifica. L'appello non è fondato e va respinto. Posto che l'espulsione del Lamma era stata determinata da una condotta irriguardosa con cui veniva commentata una decisione arbitrale, le offese successivamente pronunciate risultano correttamente perseguite in primo grado essendo stato applicato il minimo edittale previsto dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. di guisa che, anche in considerazione della qualifica di capitano rivestita dal calciatore, la delibera gravata non può che essere confermata.
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