F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 03 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 05 Ottobre 2011 2) RECLAMO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. CEPPITELLI LUCA SEGUITO GARA TERNANA/ANDRIA BAT DEL 15.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 17.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 03 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 05 Ottobre 2011 2) RECLAMO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. CEPPITELLI LUCA SEGUITO GARA TERNANA/ANDRIA BAT DEL 15.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 17.5.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 174/DIV del 17.5.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Luca Cappitelli. Tale decisione veniva assunta in quanto al termine dell’incontro Ternana/Andira Bat disputato il 15.5.2011 il Capitelli assumeva comportamento offensivo e provocatorio verso il pubblico locale, al quale rivolgeva ampi gesti di scherno provocandone la reazione. Avverso tale provvedimento l’A.S. Andria Bat S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.5.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 1.6.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat S.r.l. di Andria (Bari – Trani), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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