F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 03 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 05 Ottobre 2011 1) RECLAMO U.S. POGGIBONSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MARASCO GENNARO SEGUITO GARA POGGIBONSI/SANGIOVANNESE DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 03.05.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 03 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 05 Ottobre 2011
1) RECLAMO U.S. POGGIBONSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MARASCO GENNARO SEGUITO GARA POGGIBONSI/SANGIOVANNESE DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 03.05.2011)
Il ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al signor Marasco Gennaro, calciatore della U.S. Poggibonsi, seguito gara “Poggibonsi/Sangiovannese” dell’1.5.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011), per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco; alla notifica del provvedimento di espulsione, assumeva comportamento offensivo verso l’arbitro. Il ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione irrogata, non considerando il comportamento dell’espulso tale da poter giustificare l’applicazione di una sanzione così grave prevista nell’adozione di un comportamento assolutamente violento. Il ricorrente ricostruisce poi alcune fasi degli avvenimenti in modo diverso dai referti arbitrali.
C hiede pertanto il ricorrente una riduzione della squalifica nella misura che verrà ritenuta di giustizia e di ragione.
La Corte di Giustizia Federale, analizzati i documenti ed udite le parti, ricostruisce i fatti secondo quanto riportato nel referto arbitrale, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata, e conferma pertanto la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Poggibonsi di Poggibonsi (Siena).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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