CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 24 del 04/10/2011 Volley Forlì / Federazione Italiana Pallavolo, Lega Pallavolo Serie A Femminile, Volley Piacenza e Volley Pavia

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 24 del 04/10/2011 Volley Forlì / Federazione Italiana Pallavolo, Lega Pallavolo Serie A Femminile, Volley Piacenza e Volley Pavia L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2011, presentato in data 23 settembre 2011 dalla società sportiva dilettantistica Volley 2002 s.r.l. (“Volley Forlì”) contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) nonché nei confronti della Lega Pallavolo Serie A Femminile (“LPF”), della società Rebecchi Nord Meccanica Volley Piacenza e della società Riso Scotti Volley Pavia (non costituitasi), per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della delibera emanata dal Consiglio Federale FIPAV in data 19 luglio 2011 con la quale, oltre alla società Pavia (il cui ripescaggio non è contestato nel ricorso), è stata ripescata in Serie A1/F la società Volley Piacenza (non ripescabile ai sensi della normativa federale che prevede il divieto di doppio ripescaggio, essendo già stata ripescata), anziché la società Volley Forlì, che aveva presentato apposita domanda, nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso, compresi i successivi atti di ammissione al Campionato della Società Volley Piacenza; Vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti, FIPAV , LPF e Società Volley Piacenza; Considerato sul piano dello svolgimento del presente procedimento che: -- la Lega Pallavolo Serie A Femminile (LPF), con memoria depositata il 28 settembre 2011, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per consumazione del potere di impugnare le delibere del Consiglio Federale FIPAV già oggetto del precedente ricorso scritto al n. 24/2011; per identità del provvedimento impugnato nei due procedimenti avanti all’Alta Corte; per decadenza del potere di impugnare e/o dedurre motivi aggiunti che avrebbero dovuto essere oggetto di precedente e specifica deduzione nel precedente procedimento avanti all’Alta Corte; per il mancato esperimento dei rimedi e ricorsi della Giustizia federale; per il difetto di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo; nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamandosi ad una corretta interpretazione dell’intero articolo 11 del Regolamento Gare FIPAV; -- la River Volley Società dilettantistica s.r.l.(Piacenza), con memoria depositata il 28 settembre 2011, contestando le prospettazioni di fatto e di diritto della ricorrente, ha presentato una serie di eccezioni preliminari relative a inammissibilità del ricorso: a) in quanto non sottoscritto dalla parte; b) per consumazione del potere di impugnazione all’interno del precedente giudizio conclusosi con la decisione dell’Alta Corte n. 21 del 2011, essendovi stata solo un’unica delibera FIPAV, quella del 19 agosto 2011; c) per violazione del divieto di un secondo giudizio; d) per intervenuta decadenza dal potere di impugnare o dedurre motivi aggiunti; e) per tardività del ricorso sul medesimo ed unico provvedimento in quanto presentato oltre 50 giorni dal primo ricorso; f) per mancato esperimento dei rimedi e ricorsi nella giustizia sportiva federale; concludendo in via subordinata per il rigetto del ricorso sulla base dell’interpretazione dell’art. 11 del Regolamento Gare FIPAV, ritenuta corretta; -- la FIPAV, con memoria depositata il 28 settembre 2011, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per divieto del bis in idem, rettificando lo svolgimento dei fatti relativi alla delibera impugnata e alla relativa conoscenza, e richiamandosi alla decisione dell’Alta Corte n. 21 del 2011; nel merito sostenendo l’infondatezza del ricorso, viste le ulteriori memorie: - quella comunicata in data 1° ottobre 2011 alle altre parti e alla segreteria e poi depositata in segreteria il 3 ottobre 2011 per la parte ricorrente –“Volley Forlì”– dagli avvocati Enrico Lubrano e Enrico Crocetti Bernardi, con confutazione dei profili preliminari e sostanziali prospettati; - quelle in data 3 ottobre 2011, nei tempi consentiti, di replica delle parti resistenti rispettivamente dell’avv. Giancarlo Guarino per la FIPAV, dell’avv. Stefano Francesco Tagliabue per la LPF e degli avvocati Alessandro Frigerio e Francesco Gummati per la società Volley Piacenza, che hanno illustrato le loro tesi difensive; udito il relatore Riccardo Chieppa nella camera di consiglio telematica del 3 ottobre 2011, convocata ai fini di una decisione in forma semplificata e senza discussione, previo scambio di ulteriori memorie e repliche, sulla base di ordinanza presidenziale 29 settembre 2011; CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Preliminarmente deve essere: a) rilevata la identità dell’epigrafe ed intestazione del ricorso in esame, rispetto al precedente ricorso iscritto al n. 24 del 2011 e definito con la decisione n. 21 del 2011 di questa Alta Corte, per quanto riguarda l’oggetto, il vizio base del doppio ripescaggio e la richiesta di annullamento - tranne la data della delibera (19 luglio anziché 18) del primo ricorso e la omissione della impugnazione dell’art. 11 del Regolamento gare proposta nel primo ricorso per mero scrupolo ed in via condizionata ad una interpretazione ritenuta irragionevole ed illogica -, nonché la esatta corrispondenza delle conclusioni per quanto riguarda le declaratorie e le condanne richieste; b) atteso che nel precedente giudizio è stata emessa ordinanza istruttoria, con riferimento alla mancanza “del testo integrale della decisione del Consiglio Federale FIPAV impugnato, essendo stato prodotto” dal ricorrente “solo un atto che appare come comunicazione sommaria” per l’acquisizione, tra l’altro, del “testo completo delle decisioni adottate dal Consiglio federale FIPAV nel luglio 2011 relativo alla richiesta di ripescaggio della società River Volley Piacenza”; che, tenendo conto di tali acquisizioni (compreso il verbale del Consiglio Federale 19 luglio 2011), nella richiamata decisione di questa Alta Corte n. 21 del 2011 si è affermato, in ordine alle “contestazioni basate sul difetto di motivazione e sulla arbitrarietà nel concreto esercizio della deroga”, che queste “erano state dedotte tenendo presente una semplice sommaria comunicazione del provvedimento impugnato” e “che anche a seguito della acquisizioni documentali è risultata la esistenza di una motivazione specifica sull’esercizio della deroga, mentre era stata rilevata la mancanza di un rituale esercizio dei diritti di difesa attraverso motivi aggiunti, al cui più facile esercizio era anche preordinato il differimento della udienza” dal 2 al 14 settembre 2011, “stante la disposta, su richiesta dello stesso ricorrente, abbreviazione dei termini”. c) riaffermata: -- la competenza della adita Alta Corte (decisione n. 21 del 2011 cit.) in relazione alla natura ed ambito della questione prospettata, che si risolve nella interpretazione ed applicazione della norma contenuta nell’art. 11 del Regolamento gare della FIPAV, regolante il ripescaggio ai fini dell’ammissione al massimo campionato della Pallavolo Femminile, come esercizio di un potere riservato alla Federazione per preminenti interessi generali al migliore svolgimento del campionato sotto il profilo organizzativo agonistico-sportivo e competitivo; nonché -- il requisito della notevole rilevanza (sia per i profili di fatto e di diritto come delimitati dall’ambito delle ricorso) per l’ordinamento sportivo in relazione agli effetti della decisione sul massimo campionato e alle novità dei profili prospettati. 2.- Sulla base delle predette considerazioni risultano, ciascuno con carattere di autonomia, i seguenti motivi di inammissibilità del presente ricorso, secondo le eccezioni proposte dalle parti resistenti, sulle quali si è sviluppato il contraddittorio: a) violazione del principio ne bis in idem, stante l’identità dell’atto oggetto della impugnazione e dei profili sostanziali denunciati, cioè la decisione del Consiglio federale sul ripescaggio in Serie A1/F della società Volley Piacenza; l’unica decisione è quella del 19 luglio 2011, essendo la data del 18 frutto di un errore materiale o di un equivoco nel primo ricorso, risultando chiara la identificazione dell’oggetto del ricorso (decisione sul ripescaggio); b) difetto di un presupposto processuale di ammissibilità affinché la questione possa essere portata all’esame dell’Alta Corte, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte, cioè l’avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale; infatti, di fronte alla previsione in materia di tutela giustiziale federale dell’art. 60 dello Statuto federale e dell’art. 2, comma 3, lett. a), del Regolamento giurisdizionale F.I.P.A.V. attributivi di “competenza a giudicare in unica istanza” in ordine “all’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari”, la questione – che come impostata nel ricorso si risolve nella interpretazione ed applicazione di una sola norma, cioè del predetto art. 11 del Regolamento gare della F.I.P.A.V.” - avrebbe dovuto essere preventivamente posta al giudizio della Corte Federale; solo la decisione di detta Corte poteva essere oggetto del ricorso a questa Alta Corte (per riferimenti v. decisione Alta Corte n. 20 del 2010; n. 7 del 2009; n. 4 2009); c) consumazione del diritto di impugnazione per effetto della decisione sul primo ricorso, intervenuta prima del promovimento del presente ricorso. L’appello, per effetto del principio di concentrazione del giudizio, deve investire, attraverso i motivi aggiunti, gli eventuali atti integrativi o strettamente connessi depositati nel giudizio, quali quelli contenenti il testo della delibera con la motivazione ed il relativo verbale con la decisione sul ripescaggio, non noti al momento del ricorso. La comunicazione di tale decisione, inviata alla Lega Pallavolo A/F con l’esatta indicazione della data della decisione adottata dal Consiglio Federale il 19 luglio 2011 e ritrasmessa alla ricorrente il 21 luglio successivo, risultava confermata come relativa alla unica delibera del 19 luglio 2011 sia nelle successive memorie delle parti resistenti, sia dal testo integrale della stessa delibera federale e relativo verbale depositati in adempimento istruttorio il 26 agosto 2011 - prot. n. 343 - ed inviati a 3 indirizzi e-mail degli studi dei difensori del ricorrente, oltre a quelli indicati in ricorso. Al di là di ogni considerazione sui motivi preclusivi all’ammissibilità del ricorso, si può rilevare che la delibera 19 luglio 2011 del Consiglio Federale FIPAV non difetta di una motivazione plausibile sulla scelta di un doppio ripescaggio e che si deve tenere conto che trattasi di procedimento speciale, caratterizzato da esigenze di tempi rapidi per il successivo campionato. Restano assorbiti tutti gli altri profili processuali e sostanziali. 3.-Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio a carico della società ricorrente Volley 2002 s.r.l. ( Forlì), liquidate, a favore di ciascuna delle parti costituitesi in giudizio (F.I.P.A.V., Lega Pallavolo Serie A Femminile, River Volley Piacenza), tenuto conto del rito semplificato adottato, in euro 1.000/00 (euro mille) oltre Iva e contributi accessori ed il rimborso dei diritti amministrativi da ciascuna delle anzidette parti versati. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA inammissibile il ricorso; SPESE a carico del ricorrente come in motivazione; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 3 ottobre 2011 in Camera di Consiglio in forma telematica con collegamento telefonico. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 4 ottobre 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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