LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/09/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.66 1)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PEPE/MONTEVARCHI C.A.1902
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/09/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
COMUNICATO UFFICIALE N.66
1)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PEPE/MONTEVARCHI C.A.1902
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/06/2011 il sig.Matteo PEPE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MONTEVARCHI CALCIO C.A.1902, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico depositato. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MONTEVARCHI CALCIO C.A.1902 al pagamento in favore del sig.Matteo PEPE, della somma di €.4.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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