LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/09/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.66 10) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio Carmine CAPASSO/A.S.D.BOJANO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/09/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.66 10) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio Carmine CAPASSO/A.S.D.BOJANO CALCIO Con Racc.A.R. in data1 16/06/2011 il sig.Antonio Carmine CAPASSO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BOJANO.un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata l’attestazione del versamento della tassa reclamo di €.50,00 (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.) P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Antonio Carmine CAPASSO, nei confronti della Società A.S.D.BOJANO, per violazione dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D.
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