LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/09/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.66 11) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola GAI/MONTEVARCHI C.A.1902

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/09/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.66 11) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola GAI/MONTEVARCHI C.A.1902 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/06/2011 il sig.Nicola GAI , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MONTEVARCHI CALCIO C.A.1902, un doppio accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 ciascuno, relativamente alla Stagioni Sportive 2009/10 e 2010/11. Si rileva anticipatamente che il reclamo si riferisce a 2 stagioni sportive in violazione al Regolamento in vigore. Si esamina quindi solo la richiesta di €.3.750,00 a saldo della Stagione Sportiva 2009/10. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MONTEVARCHI CALCIO C.A.1902 al pagamento in favore del sig.Nicola GAI, della somma di €.3.750,00. Respinge l’ulteriore richiesta di €.2.250,00 relativa alla Stagione Sportiva 2010/11. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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