LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/09/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.66 8) RICORSO DEL CALCIATORE Davide CACACE/U.S.ANGRI 1927 A.S.D.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/09/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.66 8) RICORSO DEL CALCIATORE Davide CACACE/U.S.ANGRI 1927 A.S.D. Con Racc.A.R. in data1 22/06/2011 il sig.Davide CACACE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.ANGRI CALCIO 1927 A.S.D.un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R.inviata alla Società (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.) P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Davide CACACE, nei confronti della Società U.S.ANGRI 1927 A.S.D., per violazione dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Si precisa che il reclamo non potrà essere ripresentato, in quanto il termine ultimo previsto dalla normativa è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2011.
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