LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22/DIV DEL 20 SETTEMBRE 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – 1^ DIVISIONE GARA VIAREGGIO – CARPI DELL’ 11 SETTEMBRE 2011 E RECLAMO SOCIETA’ CARPI (Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011)
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 22/DIV DEL 20 SETTEMBRE 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - 1^ DIVISIONE
GARA VIAREGGIO - CARPI DELL’ 11 SETTEMBRE 2011 E RECLAMO SOCIETA’ CARPI (Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Carpi e le controdeduzioni della società Viareggio,
o s s e r v a
- preliminarmente che l’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla società Viareggio è del tutto infondata, in quanto il medesimo ricorso, il cui originale è agli atti di questo ufficio, risulta regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente Sig. Caliumi Claudio (Presidente C.d.A. e Consigliere Delegato, in base ai censimenti presso la Lega) sia in calce allo stesso che a margine dei fogli intermedi;
- si precisa che la copia allegata alle controdeduzioni per la società Viareggio effettivamente manca della sottoscrizione in calce, ma ovviamente l’unico documento che il Giudice Sportivo prende in esame è l’originale ricevuto per posta;
- che la società Carpi ha proposto reclamo, nei termini previsti dall’art. 29 comma 7 e 8 C.G.S., in ordine alla irregolare posizione del calciatore Monopoli Luigi della società Viareggio, che risulta aver disputato la gara in oggetto pur dovendo ancora scontare l’ultima giornata di squalifica, allo stesso comminata (per complessive tre giornate di gara) dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A con Com. Uff. n. 167 del 12.4.2011;
- che tale ultimo provvedimento fu assunto in riferimento alla gara Bari – Crotone del Campionato Primavera-TIM Trofeo G.Facchetti del 9.4.2011;
- che a norma dell’art. 22 comma 6 del C.G.S. “le squalifiche che non possono essere scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate nella stagione o nelle stagioni successive”;
- che nella corrente stagione sportiva il calciatore Monopoli Luigi è stato tesserato dalla società Viareggio, nella quale, confrontando il calendario con i tabellini delle gare disputate, lo stesso risulta essere stato utilizzato in tutte le gare regolarmente e validamente disputate dalla società di appartenenza dall’inizio del Campionato e fino alla gara in esame;
- che verificata d’ufficio la sussistenza dei fatti evidenziati nel ricorso, risulta accertata l’irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore del Viareggio Monopoli Luigi; - che a norma dell’art. 17 comma 5 C.G.S. la società che fa partecipare ad una gara ufficiale un calciatore in stato di squalifica incorre nella punizione sportiva della perdita della gara;
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di accogliere il reclamo proposto dalla società Carpi, infliggendo alla società Viareggio la punizione sportiva della perdita della gara Viareggio - Carpi con il punteggio di 0-3 a favore della società Carpi;
- La tassa non va addebitata.
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