LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39/DIV DEL 7 OTTOBRE 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – 1^ DIVISIONE GARA MONZA – PAVIA DEL 2 OTTOBRE 2011 (Delibera Corte Giustizia Federale Com. Uff. n. 060/CGF del 6.10.2011)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39/DIV DEL 7 OTTOBRE 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - 1^ DIVISIONE GARA MONZA – PAVIA DEL 2 OTTOBRE 2011 (Delibera Corte Giustizia Federale Com. Uff. n. 060/CGF del 6.10.2011) - Il Giudice Sportivo, - letta la decisione della Corte di Giustizia Federale adottata in data 6.10.2011 con cui si annulla la squalifica per una giornata per doppia ammonizione al calciatore Fiuzzi Luca (Monza) che risulta essere stato ammonito solo al 30’ del secondo tempo, mentre l’ammonizione del 13’ del primo tempo era da assegnare al n. 5 della società Monza; - rilevato che la delibera di annullamento è stata adottata con il mezzo televisivo (art. 35 comma 1.2 C.G.S.) che ha offerto piena prova della estraneità del calciatore Fiuzzi Luca (Monza) in riferimento all’ammonizione al 13’ del primo tempo, mentre viene dimostrato che è stato ammonito per aver commesso un fallo di gioco il calciatore n. 5 Cattaneo Davide della medesima società; - ritenuto, pertanto che nei confronti dei quest’ultimo, occorre adottare i dovuti provvedimenti disciplinari. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di ammonire il calciatore Cattaneo Davide (Monza) per condotta scorretta verso un avversario (I INFR); - di conseguenza il calciatore Fiuzzi Luca (Monza) viene sanzionato con l’ammonizione per condotta scorretta verso un avversario (II INFR).
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