• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 12 Ottobre 2011
19) RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2011/2012 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO SAVERINO DAVIDE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMA 4 E 4, COMMA 2 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 12 Ottobre 2011
19) RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2011/2012 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO SAVERINO DAVIDE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMA 4 E 4, COMMA 2 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
Con atto ritualmente depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Federale, l’Associazione Calcio Reggiana 1919 S.p.A. proponeva reclamo avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, che le aveva inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2011/2012, per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento del proprio calciatore Davide Saverino. La vicenda trae origine dal deferimento del Procuratore Federale, che, con atto del 26.7.2011, deferiva per responsabilità oggettiva ex art 4, comma 2, e 7, comma 4, C.G.S., la Reggiana, in relazione agli addebiti mossi al sig. Saverino Davide, colpevole – in thesi - di aver posto in essere, unitamente ad altri soggetti, alcuni dei quali non appartenenti all’ordinamento federale ed allo stato non identificati, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Ravenna/Reggiana del 10.4.2011, in violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S.. Deduce la reclamante, a sostegno della propria istanza, l’assoluta carenza di prova posta alla base del convincimento del primo giudice, in ordine alla valutazione della posizione del sig. Saverino, in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal sig. Buffone Giorgio (ritenuto responsabile di numerosi illeciti per il quale è stata irrogata la sanzione della radiazione), soggetto del tutto inaffidabile, nonché in ogni caso l’errata valutazione e/o applicazione dell’art. 4, comma 2, C.G.S.. Si sofferma, in particolare, sull’assoluta estraneità della condotta ascritta al Saverino alla società Reggiana in quanto frutto di uno specifico interesse diretto e del tutto personale. Contesta, altresì, l’insussistenza persino di una culpa in vigilando in quanto il contestato incontro con il Direttore Buffone in prossimità della gara Reggiana/Ravenna del 10.4.2011 rientrerebbe nell’alveo della personale disposizione della sfera privata, di fronte alla quale la società Ravenna, nonostante il vincolo contrattuale, non avrebbe potuto entrare. A sostegno delle tesi propugnate, cita precedenti giurisprudenziali, sia settoriali sportivi che di ambito statuale. Conclude la sua esposizione deducendo, infine, l’errata determinazione della sanzione inflitta alla compagine emiliana che andrà ridotta, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’eccezione relativa alla inapplicabilità dell’istituto della responsabilità oggettiva, al minimo edittale di 1 punto di penalizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
In via preliminare sono opportune alcune brevi considerazioni (riferibili, peraltro, non esclusivamente all’odierno gravame ma più in generale al complesso del procedimento di cui al deferimento della Procura Federale del 25 luglio 2011) con riguardo alla responsabilità oggettiva delle società di appartenenza dei tesserati. Orbene, come già puntualmente osservato dalla giurisprudenza sportiva della C.A.F. (Com. Uff. n. 7/C Stagione Sportiva 2004/2005), va ricordato che nell’ambito dell’ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie. Come fedelmente riportato dalla decisione della C.D.N. in questa sede gravata, la detta giurisprudenza ha ricordato che nell’ordinamento calcistico le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili (è il caso che qui interessa) dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (decisione C.A.F. sul caso del calciatore Luciano, Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre 2002).
2) IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE
Non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale, della responsabilità oggettiva della società, che consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta giuridica (reclamo Nordauto Virtus, Com. Uff. n. 9/C 5 ottobre 2001; il tutto senza poter attribuire rilievo, per definizione, alla sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito: reclamo A.S. Marigliano, Com. Uff. n 5/C 21 luglio 2003), le considerazioni da ultimo formulate in via generale contribuiscono a non consentire di ridurre la sanzione inflitta alla società nel senso auspicato dalla medesima reclamante. La sanzione congrua da irrogarsi alla società reclamante, avuto riguardo all’accertata responsabilità del tesserato di pertinenza, alla qualificazione del fatto ed alla partecipazione nel medesimo, non può essere, infatti, minore di quella inflitta in prime cure. Per il caso di responsabilità oggettiva della società relativa ad illecito sportivo, il C.G.S. prevede la sanzione dell’art. 18, comma 1, lett. g), h), i), l), m). Nella fattispecie è stata applicata la sanzione di cui alla lettera g), che è quella meno afflittiva e la stessa è stata graduata in due punti di penalizzazione, misura che appare congrua in relazione alla gravità del fatto, di modo che non vi sono valide ragioni per discostarsi dalla decisione del primo Giudice. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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19) RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2011/2012 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO SAVERINO DAVIDE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMA 4 E 4, COMMA 2 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)"