F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 12 Ottobre 2011 20) RICORSO DEL CALC. SAVERINO DAVIDE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. REGGIANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN ORDINE ALLA GARA REGGIANA/RAVENNA DEL 10.4.2011, – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 12 Ottobre 2011 20) RICORSO DEL CALC. SAVERINO DAVIDE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. REGGIANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN ORDINE ALLA GARA REGGIANA/RAVENNA DEL 10.4.2011, - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Con atto ritualmente depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Federale, il calciatore Davide Saverino proponeva reclamo avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, che gli aveva inflitto 3 anni di squalifica. Davide Saverino veniva infatti chiamato a rispondere innanzi al Giudice di primo grado per fatti relativi alla gara Reggiana/Ravenna del 10.4.2011; in particolare la Procura federale deferiva il tesserato “…all’epoca dei fatti calciatore della società Reggiana, Buffone Giorgio, direttore sportivo del Ravenna, Erodiani Massimo calciatore tesserato dall’11.12.2009 per la società A.S.D. Pino di Matteo C5, dell’art. 7, commi 1 e 5 C.G.S., per avere prima della gara Reggiana/Ravenna del 10.4.2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo ssopra indicato, come specificato nella parte motiva dl presente procedimento e fra l’altro: l’Erodiani facendo da intermediario tra il calciatore ed il direttore sportivo del Ravenna; gli altri due prendendo contatti per raggiungere lo scopo suddetto e incontrandosi in un albergo per concordare il risultato della gara Reggiana/Ravenna”. La Commissione Disciplinare Nazionale, come sopra anticipato, ritenuto integrato e provato l’illecito contestato, irrogava la sanzione di cui all’epigrafe. Il Saverino, con diffusa memoria, offriva una versione alternativa dei fatti contestatigli; deduceva, in particolare, di essere stato contattato da Marco Pirani, dentista di Ancona, conosciuto anni prima e con il quale c’era un rapporto di mera conoscenza, che gli proponeva di pranzare assieme, atteso che non si vedevano da molto tempo ed all’incontro, quest’ultimo, si presentò accompagnato da Giorgio Buffone, direttore sportivo del Ravenna Calcio. Il calciatore sostiene che il Pirani, procurò l’incontro per facilitare un suo tesseramento con il Ravenna Calcio, nella speranza, forse, di guadagnarci qualcosa, atteso che il Saverino era in scadenza di contratto ed il suo stato di prossimo svincolato sarebbe stato particolarmente vantaggioso per la società ed in effetti, asserisce che nell’incontro si discusse proprio di detto tesseramento. Quanto poi all’esito della gara contestata, evidenzia che la Reggiana vinse con il punteggio di 3 – 0 giocando in inferiorità numerica con una prova superlativa proprio di Saverino. A riprova di quanto affermato, richiama la rassegna stampa del periodo prodotta in atti. Dunque, secondo la difesa del reclamante, l’impianto accusatorio sarebbe fondato esclusivamente sulla dichiarazione resa dal Direttore del Ravenna Calcio, Giorgio Buffone il quale, di contro, ha sostenuto nelle dichiarazioni rese al P.M di Cremona nonché alla Procura federale, che il Pirani sollecitò l’incontro affermando di conoscere il calciatore, con il quale si poteva concordare un risultato, ma non intervenne alcun accordo perché il Buffone caldeggiava la vittoria del Ravenna, mentre il Saverino voleva la vittoria della Reggiana. Si deduce altresì, la scarsa attendibilità del Buffone che più volte si sarebbe contraddetto nel corso delle sue esternazioni agli Organi inquirenti e sottolinea l’assoluta indiziarietà e parzialità del processo in quanto alcun riscontro sarebbe stato svolto prima dalla Procura Federale e poi dal Giudice di prime cure per verificare gli assunti del Direttore Buffone. Concludeva, quindi, per la dichiarazione di proscioglimento dagli addebiti mossi con l’atto di deferimento del 25.7.2011 n. 603/1615PF10-11/SP/blp. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte di non condividere la tesi del calciatore e per l’effetto di rigettare il proposto reclamo. Si reputa quantomeno singolare che, non vedendo il Pirani (e non l’Erodiani, come aveva sostenuto la Procura, riconoscendo poi nel corso del giudizio l’errore sull’identificazione della persona), da molto tempo, il Saverino decida di incontrarlo proprio pochi giorni prima della partita Reggiana-Ravenna in compagnia di Giorgio Buffone, direttore sportivo della squadra avversaria. Appare altresì singolare che in detto incontro si parlò esclusivamente di questioni contrattuali, laddove detto incombente, ove veritiero, ben poteva essere espletato il 10.4.2011 in occasione della disputa della gara, dove le parti (quantomeno il Saverino ed il Buffone), si sarebbero comunque dovuti incontrare. Risulta peraltro non credibile che due persone che non hanno frequenti rapporti ed incontri (il calciatore deduce che si limitava a scambiare con il Pirani semplici auguri per le festività a mezzo sms o poco altro), decidano di incontrarsi facendo un apposito viaggio per pranzare assieme. Appare più verosimile che il detto incontro, sia per la concomitanza con la gara Reggiana/Ravenna (avvenne pochi giorni prima), sia per i personaggi presenti (Pirani e Buffone risultano tra le persone più attive nell’intera vicenda del cosiddetto calcio scommesse), sia stato finalizzato a discutere l’alterazione del risultato. D’altronde il Buffone ha confermato che nel detto incontro si discusse espressamente di una combine, ma non venne raggiunto alcun accordo perché lo stesso proponeva il pareggio, mentre il Saverino proponeva la vittoria della propria squadra. Anche il Pirani ha confermato l’incontro, circostanza che risulta pacifica anche per il calciatore, dichiarando di averlo procurato su richiesta del Buffone per pianificare un risultato di pareggio che non produsse però alcun accordo, come innanzi detto. Devesi pertanto nella fattispecie ravvisare la sussistenza del tentato illecito e ritenere corretta la sentenza del Giudice di primo grado. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Davide Saverino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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