F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 12 Ottobre 2011 22) RICORSO DEL CALC. GERVASONI CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, 7, COMMI 1, 5 E 6, IN RELAZIONE ALLE GARE ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011 E NOVARA/ASCOLI DEL 2.4.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 12 Ottobre 2011 22) RICORSO DEL CALC. GERVASONI CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, 7, COMMI 1, 5 E 6, IN RELAZIONE ALLE GARE ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011 E NOVARA/ASCOLI DEL 2.4.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 1. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, ha inflitto al sig. Carlo Gervasoni la squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. La sanzione è stata inflitta per la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 C.G.S. con ruolo rilevante e per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di due illeciti sportivi aggravati. Di talché, il calciatore, assistito dagli avv.ti Guido Carlo Alleva e Filippo Andreussi, ha impugnato la decisione, deducendo che quanto evidenziato a sostegno della ritenuta responsabilità sarebbe disancorato dalle evidenze in atti e sostenendo che quanto compendiato nella nota difensiva depositata nel corso del dibattimento di primo grado in data 4 agosto 2011 esplicherebbe le circostanze fattuali idonee a vanificare le pretese punitive dell’accusa ed a confutare le considerazioni espresse nella decisione impugnata. Con specifico riferimento ai due illeciti sportivi contestati, l’atleta ha fatto presente, in particolare, che: - per quanto attiene alla gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011, il riferimento all’interessato sarebbe avvenuto sempre attraverso il ricorso ad un doppio, triplo o quadruplo de relato e che le informazioni relative alla sua disponibilità all’alterazione della gara sarebbero state riferite unicamente da Marco Paoloni, il quale avrebbe millantato; - per quanto attiene alla gara Novara/Ascoli del 2 aprile 2011, premesso che la responsabilità dell’appellante poggerebbero esclusivamente sulle dichiarazioni di Vittorio Micolucci, calciatore dell’Ascoli, esisterebbe una oggettiva impossibilità del Micolucci di trovarsi ad Ascoli nella notte precedente l’incontro da disputarsi a Novara ed, inoltre, emergerebbe una sicura e pregressa conoscenza degli “zingari” da parte del Micolucci per partite precedenti a Novara/Ascoli. Ad ogni buon conto, la partecipazione dell’interessato potrebbe essere qualificata come prettamente episodica o occasionale, sicché dovrebbe essere esclusa l’associazione ex art. 9 C.G.S.. Il sig. Gervasoni, in conclusione, ha chiesto di essere prosciolto da tutte le contestazioni addebitategli. 2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto. 2.1 La Corte fa presente in primo luogo che, ai sensi dell’art. 1 C.G.S., le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. I principi di lealtà, correttezza e probità, infatti, costituiscono i capisaldi dell’ordinamento sportivo, che garantiscono la sua credibilità e la sua stessa sopravvivenza. La sanzione è stata irrogata al sig. Gervasoni per la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 del codice di giustizia sportiva, ai sensi del quale, quando tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano alla scopo di commettere illeciti, si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) ed h) dell’art. 19, comma 1, con la specificazione che la sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’A.I.A.. In proposito, occorre rilevare che, essendo rara l'acquisizione di una prova piena (c.d. smoking gun: testo dell'accordo; documentazione inequivoca dello stesso; confessione dei protagonisti), al fine di non vanificare le finalità perseguite dalla normativa di settore, è da ritenere sufficiente e necessaria l'emersione di indizi, purché gravi, precisi e concordanti, circa l'intervento di illecite forme di associazione. L’illecito sportivo, ai sensi dell’art. 7, comma 1, C.G.S., è costituito dal compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Di talché, l’illecito sportivo è qualificabile come illecito di mero pericolo, ovvero di mera condotta, che si perfeziona indipendentemente dalla realizzazione del fine prefissato, essendo sufficiente che siano stati posti in essere atti idonei ed univoci indirizzati all’alterazione della gara, per cui il tentativo già di per sé determina la consumazione dell’illecito. Nella fattispecie, gli elementi sulla cui base ritenere che l’interessato abbia violato l’art. 9 C.G.S. sussistono. 2.2 Con riferimento alla gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011, vi sono una serie di elementi, desumibili chiaramente dall’atto di deferimento, precisi e concordanti circa il coinvolgimento del calciatore Gervasoni. Nell’audizione del 7 luglio 2011 presso la Procura Federale, il sig. Nicola Santoni ha ammesso di avere scommesso sulla partita Atalanta/Piacenza (del 19 marzo 2011) € 30.000,00 sul parziale e finale dell’Atalanta e, alla domanda sulle ragioni di una scommessa così elevata su questa gara, ha riferito: “Nei primi giorni della settimana precedente la partita mi ha telefonato Parlato Gianfranco per chiedere maggiori notizie sulla vicenda. Poiché era mia intenzione scommettere sull’evento e volevo certezze su questo, gli chiesi i nomi di chi fosse coinvolto nella combine. Lui mi fece i nomi dei calciatori Gervasoni … che erano calciatori del Piacenza, a suo dire, disposti a perdere la gara …”. D’altra parte, il sig. Gervasoni, con il nome di Ger, compare nella conversazione tra Santoni e Parlato del 18 marzo 2011 (n. 7504 Rit 47/11). Il sig. Gianfranco Parlato, interrogato dalla Procura Federale il 12 luglio 2011, in ordine all’alterazione della gara in discorso, ha fatto presente che: “… sono state percorse due strade: una relativa alle scommesse per l’ipotesi che la partita potesse finire con un “Over” così come prospettato dall’Erodiani; l’altra per la possibilità che l’Atalanta vincesse la partita per poterne ricavare dei soldi da Santoni che … aveva manifestato un interesse dell’Atalanta per risultati a suo favore” e, alla domanda se nelle conversazioni con il Santoni avesse fatto a quest’ultimo nomi di giocatori del Piacenza coinvolti nella possibile combine, il Parlato ha risposto: “Si, effettivamente ho fatto riferimento al giocatore Gervasoni che però non ho contattato direttamente … Quando ho detto a Santoni che conoscevo Gervasoni gli dissi che quelli del Piacenza volevano 40.000,00 euro. Quando gli dissi ciò in realtà millantavo perché non ero in grado di condizionare il risultato, ma facevo affidamento unicamente sulle notizie di Erodiani”. Nella telefonata del 16 marzo 2011, delle ore 22.10, inoltre, il sig. Massimo Erodiani, conversando con il sig. Gianfranco Parlato, lo informava sia sul risultato sia sulle modalità con cui l’Atalanta avrebbe vinto l’incontro con il Piacenza e gli riferiva anche che la conferma dell’avvenuto accordo tra le due formazioni calcistiche l’aveva dedotta dall’intenzione del calciatore del Piacenza Gervasoni di puntare € 10.000,00 sulla vittoria dell’Atalanta. Nella successiva telefonata del 17 marzo 2011, delle ore 15.48, Massimo Erodiani, parlando con Gianfranco Parlato, confermava di avere dato disposizioni a Carlo Gervasoni di andare da Cristiano Doni a stringergli la mano per fargli capire che la situazione era sotto controllo e che l’accordo illecito era stato raggiunto, mentre nella telefonata della stessa giornata, delle ore 22.55, lo stesso Erodiani comunicava a Parlato il risultato concordato sulla partita Atalanta/Piacenza e la conversazione intrattenuta con Gervasoni che aveva richiesto altro denaro. Nel corso della telefonata del 18 marzo 2011, delle ore 20.30, Parlato comunicava ad Erodiani che Gervasoni, calciatore del Piacenza, doveva andare da Doni, capitano dell’Atalanta, per dirgli che era tutto a posto, così come nella comunicazione telefonica dello stesso 18 marzo 2011, delle ore 21.43, Santoni riferiva a Parlato che il suo uomo aveva rappresentato la volontà di incontrarsi con il referente del Piacenza e Parlato confermava l’incontro facendo emergere come il referente della squadra avversaria fosse Carlo Gervasoni. Massimo Erodiani, nell’audizione del 7 luglio 2011 innanzi alla Procura Federale ha riferito, tra l’altro, che “i bolognesi volevano sapere chi fossero i calciatori coinvolti del Piacenza e Paoloni mi disse che erano … e Gervasoni, suo ex compagno alla Cremonese … in ordine al minutaggio io dissi – sulla base delle regole dei “bolognesi” – che non si dovevano segnare goal prima del ventesimo, e che il risultato doveva essere chiuso nel secondo tempo …” ed ancora “chiesi a Parlato di dire a Gervasoni di stringere la mano a Doni a conferma dell’avvenuto accordo per Atalanta/Piacenza”. Infine, in relazione alle modalità di svolgimento della partita, appare sintomatico quanto dichiarato da Cristiano Doni, calciatore dell’Atalanta, il quale, a fronte di una domanda sul condizionamento del risultato della gara, ha risposto: “All’epoca dei fatti assolutamente no. Dopo la lettura degli atti sui giornali, mi è venuto il dubbio che qualcosa possa essere successo. Certo è che non riesco a collegare i dubbi di adesso con i fatti avvenuti prima, durante e dopo la gara che mi possano essere sembrati anormali. Dopo le notizie apparse sui giornali mi sono andato a rivedere il filmato della gara ed effettivamente sul terzo goal poteva sussistere qualche perplessità, ma in realtà sono cose che succedono”. Sulla base degli elementi di fatto considerati - nonostante nell’audizione dell’8 luglio 2011 innanzi alla Procura Federale l’interessato abbia riferito di non conoscere Massimo Erodiani, P.M., Gianfranco Parlato e che nessuno gli propose di alterare l’incontro Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011 – è da ritenere del tutto logica la conclusione secondo cui nel caso di Gervasoni vi sono riferimenti a circostanze specifiche ed oggettive inconfutabili che forniscono riscontro alla sua indicazione di uno dei calciatori partecipi all’illecito. Infatti, la Corte rileva che: - se è vero che il riferimento all’atleta avviene sempre de relato, è altrettanto vero che egli è citato continuamente e da una pluralità di soggetti coinvolti nella vicenda; - Gervasoni è indicato come autore di una scommessa di notevole valore sull’incontro, vale a dire di € 10.000,00; - la gara è caratterizzata da un anomalo flusso di scommesse, come emerge anche dalla telefonata tra Erodiani e Parlato del 18 marzo 2011, ore 21.23; - l’esito e lo svolgimento della gara corrispondono sostanzialmente a quanto programmato, tanto che l’incontro già al termine del primo tempo è sul tre a zero per l’Atalanta e la prima rete è stata segnata, come previsto, dopo il ventesimo del primo tempo; - Gervasoni, che ha riportato il voto più basso presso i giornali specializzati, compie un netto fallo da rigore in occasione della seconda rete atalantina ed anche la terza rete scaturisce da errori della retroguardia del Piacenza; - le dichiarazioni rese da Vittorio Micolucci con riferimento alla gara Novara/Ascoli, di cui infra, confermano il coinvolgimento di Gervasoni nell’attività associativa. In definitiva, è da ritenere, sulla base di una molteplicità di indizi chiari precisi e concordanti, che l’appellante Carlo Gervasoni abbia partecipato all’illecito sportivo volto ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011. 2.3 Con riferimento alla gara Novara/Ascoli del 2 aprile 2011, la partecipazione all’illecito sportivo, sotto forma di atti diretti in modo non equivoco ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, è provato dalle dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie rese dal calciatore dell’Ascoli Vittorio Micolucci. Il predetto Micolucci, come risulta dall’atto di deferimento, nelle dichiarazioni rese in data 11 luglio 2011 ha riferito tra l’altro che: “… il giorno 1.4.2011 ricevetti un sms da parte del Gervasoni il quale mi preannunciava la sua intenzione di incontrarmi ad Ascoli per urgenti comunicazioni. In risposta a detto sms confermai la mia disponibilità all’incontro dandoci appuntamento per la sera stessa verso le h. 01.00 di notte ad Ascoli in piazza S.Agostino”, che “a detto incontro il Gervasoni si presentò a bordo di un’auto Mercedes di colore nero accompagnato da due persone una delle quali mi impressionò immediatamente per via della vistosa cicatrice che portava sotto l’occhio sinistro” e che “mi resi dunque conto di trovarmi di fronte alla stessa persona descrittami a suo tempo dal Sommese e dallo stesso successivamente definito con il termine “zingaro””. Micolucci ha altresì dichiarato che “l’incontro avvenne all’interno dell’autovettura ed il Gervasoni mi spiegò che queste persone intendevano propormi un affare secondo cui io mi sarei dovuto adoperare per il concretizzarsi di un cd over nella imminente partita Novara Ascoli. Ciò mi avrebbe fruttato, così come riferitomi da colui che accompagnava il soggetto con la cicatrice al viso e che provvedeva alla traduzione in italiano di quanto il primo diceva in lingua inglese, la somma di € 40.000,00 se la partita si fosse conclusa con un “Over 2,50”, € 80.000,00 in caso di “Over 3,50””. Ha quindi soggiunto “Conclusero poi la loro offerta proponendomi un importo superiore ad € 100.000,00 in ipotesi di risultato esatto comunque contenente al suo interno una combinazione Over. In merito alle modalità di realizzazione dell’alterazione della gara i predetti mi precisarono che nulla doveva accadere prima del 10° minuto del 1° tempo della partita in quanto le loro giocate si sarebbero svolte esclusivamente “live” su un sito estero, denominato “SBOBET”. Rammento perfettamente che a comprova della bontà della offerta mi esibirono una mazzetta di banconote da € 500.00”. Con riferimento al ruolo di Gervasoni, il Micolucci ha precisato che “il Gervasoni assisteva alla scena invitandomi a prendere in seria considerazione l’offerta, garantendomi la serietà di dette persone in quanto da lui conosciute”. In ordine a tali dichiarazioni, sempre dall’atto di deferimento, risulta che il calciatore Gervasoni, richiamato ad audizione ha ammesso di avere effettivamente partecipato ad un incontro nella notte con il Micolucci, mentre, alla contestazione sul fatto di essersi presentato all’appuntamento a bordo di una Mercedes di colore nero, accompagnato da due persone di cui una con una vista cicatrice sull’occhio sinistro, in un primo momento ha chiesto una breve sospensione dell’audizione per consultarsi con i propri legali e, dopo, non si è più dichiarato disponibile. La Corte, in ragione delle analitiche dichiarazioni rese dal Micolucci, ritiene che sussista la prova dell’illecito sportivo commesso da Carlo Gervasoni, il quale, in concorso con altri soggetti, ha posto in essere atti idonei ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Novara/Ascoli del 2 aprile 2011. Infatti, non può essere sufficiente ad escludere l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal calciatore dell’Ascoli la considerazione che lo stesso nella notte tra l’1 ed il 2 aprile 2011 non potesse materialmente trovarsi ad Ascoli Piceno dovendo nella stessa giornata del 2 aprile 2011 disputare la gara di campionato a Novara. Tale circostanza può ragionevolmente attribuirsi ad un’imprecisione nelle dichiarazioni rese dall’atleta, tanto più, che essendo stato l’incontro collocato all’una di notte, è ben possibile che lo stesso, anziché tra l’1 ed il 2 aprile, sia effettivamente avvenuto tra il 31 marzo ed il primo aprile. Viceversa, l’elemento determinante per ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal Micolucci è che lo stesso non aveva alcun interesse a segnalare un episodio non compreso nelle intercettazioni telefoniche per il quale sussiste comunque una sua responsabile per omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S.. In sostanza, le dichiarazioni del calciatore dell’Ascoli sono in parte eteroaccusatorie nei confronti del Gervasoni ed in parte confessorie, laddove egli, descrivendo l’episodio, implicitamente ammette di non averlo a suo tempo denunciato agli organi competenti. D’altra parte, l’incontro è stato confermato dallo stesso odierno appellante che, con riferimento alla veridicità delle modalità dell’incontro con gli “zingari” come descritte dal dichiarante, non ha fornito risposte. E’ altresì evidente che, a fronte di una vicenda così precisamente descritta, la considerazione che potesse sussistere da parte del Micolucci una pregressa conoscenza degli “zingari” per partite precedenti a Novara – Ascoli non incide sulla configurazione della responsabilità di Gervasoni per la commissione dell’illecito sportivo. 2.4 L’accertata responsabilità dell’appellante per gli illeciti sportivi relativi alle gare Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011 e Novara/Ascoli del 2 aprile 2011 determina altresì che, almeno con riferimento alla prima delle due gare (per la gara Novara/Ascoli il concorso è configurabile, allo stato, solo con soggetti non appartenenti all’ordinamento federale), Gervasoni debba essere ritenuto responsabile anche della violazione dell’art. 9 C.G.S. in quanto risulta integrata la previsione ivi prevista di tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali che si associano allo scopo di commettere illeciti. La commissione dei due illeciti comporta, ai sensi dell’art. 7, comma 6, C.G.S., l’applicazione di sanzioni aggravate sia per la pluralità degli illeciti sia, con riferimento alla gara Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011, perchè lo svolgimento ed il risultato della gara è stato alterato. 3. Per tutto quanto sopra esposto, l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, deve essere confermata la decisione impugnata con incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Carlo Gervasoni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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