• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 13 Ottobre 2011
10) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. GIBELLINI MAURO IN ORDINE ALLA GARA HELLAS VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 13 Ottobre 2011
10) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. GIBELLINI MAURO IN ORDINE ALLA GARA HELLAS VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Hellas Verona F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federale, a carico del calciatore Gibellini Mauro ed Hellas Verona F.C. S.p.A. ha irrogato a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la genericità, incompletezza ed incongruenza
della motivazione di cui alla decisione impugnata, oltre a contestare la sussistenza della responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., per la totale sua estraneità in ordine ai fatti addebitati. Infatti, pur non contestando la circostanza dell’avvenuto incontro intervenuto tra il Buffone ed il Gibellini, ha rilevato che quest’ultimo era stato presente in prima persona senza alcun rappresentante della società e senza che il Presidente ne fosse stato informato. Ha altresì eccepito l’assenza di un vantaggio in ordine ai fatti contestati e la non sussistenza della ipotesi di “culpa in vigilando”, oltre alla assoluta sproporzione e vessatorietà dell’entità della sanzione irrogata. Alla seduta del 18 agosto 2011, fissata davanti alla C.G.F. Sezioni Unite, sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha richiesto il rigetto del gravame ed il difensore della ricorrente che ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è privo di fondamento sia in fatto che in diritto e deve essere rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che il Gibellini è stato deferito per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.F., per aver violato il dovere di informare, senza indugio, la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti concernenti la gara Verona/Ravenna del 27.02.2011 ed il tentativo illecito posto in essere dal Direttore Sportivo del Ravenna Buffone Giorgio il quale, in concorso con Erodiani Massimo, tesserato A.S.D. Pino Di Matteo C5 e Fabbri Gianni, Presidente del Ravenna Calcio ed altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara su citata. Il Buffone, in particolare, in occasione dell’incontro su richiamato aveva offerto alla Società Hellas Verona, per il tramite del suo Direttore Sportivo Gibellini, di vincere con modalità particolari al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro. Si rileva, ove d’uopo, che al Gibellini, prima dell’inizio del dibattimento di primo grado, è stato, ex art. 23, commi 1 e 2, C.G.S. su sua formale istanza irrogata la sanzione della inibizione di mesi 5 oltre l’ammenda di € 10.000,00 così definendo il procedimento a suo carico. Ciò premesso, osserva questa Corte che la decisione impugnata non merita alcuna censura per quanto concerne la doglianza relativa alla insussistenza della responsabilità oggettiva che, per constante giurisprudenza, opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del senso formale che lega il tesserato responsabile dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, alla accertata condizione che l’infrazione stessa sia stata commessa durante, e trovi causa o possibilità di applicazione, nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto, prescindendo dal ruolo o colpa in considerazione del bene protetto dalla norma (regolare svolgimento della gara o competizione). Ciò detto vale ad escludere fondatezza alla tesi difensiva della estraneità o riferibilità alla ricorrente della condotta illecita posta in essere dal suo tesserato Gibellini, di sicuro lesiva dei principi ispiratori delle attività agonistiche. Altresì infondata è la censura relativa all’entità della sanzione irrogata alla ricorrente come l’esaustiva motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale (vedi lett. d) par. 49) e dalla quale questa Corte non intende discostarsi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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10) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. GIBELLINI MAURO IN ORDINE ALLA GARA HELLAS VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 –
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