F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 13 Ottobre 2011 21) RICORSO DELL’A.S.D. C.U.S. CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 4.500,00, INFLITTALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 4 E 6 E 4, COMMA 2, C.G.S. NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO TUCCELLA GIANLUCA IN ORDINE ALLE GARE LIVORNO/ASCOLI DEL 27.2.2011, BENEVENTO/COSENZA DEL 28.2.2011, PADOVA/ATALANTA DEL 26.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 E PER L’ASSOCIAZIONE PREVISTA DALL’ART. 9 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 13 Ottobre 2011 21) RICORSO DELL’A.S.D. C.U.S. CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 4.500,00, INFLITTALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 4 E 6 E 4, COMMA 2, C.G.S. NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO TUCCELLA GIANLUCA IN ORDINE ALLE GARE LIVORNO/ASCOLI DEL 27.2.2011, BENEVENTO/COSENZA DEL 28.2.2011, PADOVA/ATALANTA DEL 26.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 E PER L’ASSOCIAZIONE PREVISTA DALL’ART. 9 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Con atto depositato presso la segreteria della Corte Federale di Giustizia in data 11 agosto 2011, la A.S.D. C.U.S. Chieti proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, con la quale le era stata inflitta la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nel campionato 2011/2012, e l’ammenda di € 4.500,00, a fronte dell’affermata responsabilità oggettiva in relazione all’operato del proprio calciatore Gianluca Tuccella. Secondo la prospettazione della Procura Federale, formalizzata nell’atto di deferimento che ha instaurato il giudizio disciplinare, infatti, il Sig. Tuccella Gianluca, all’epoca dei fatti tesserato per la compagine abruzzese - svolgente attività in ambito regionale - sarebbe stato attivo partecipe dell’associazione sorta tra tesserati e non, finalizzata alla commissione di una serie indefinita di illeciti volti ad incidere sulle competizioni sportive al fine, tra l’altro, di effettuare scommesse dall’esito predeterminato ed ottenere guadagni illeciti. In proposito e preliminarmente, osserva questa Corte che il Tuccella Gianluca nel corso del dibattimento di primo grado formulava istanza di applicazione della pena ex art. 23, comma 1 e 2, C.G.S. individuata nella sanzione della squalifica per anni tre, alla quale l’Ufficio del Procuratore Federale prestava adesione e sulla quale la Commissione Disciplinare Nazionale formulava parere positivo così definendo il procedimento a suo carico. Deduce, dunque, la reclamante a sostegno delle proprie ragioni: a) la propria carenza di legittimazione passiva; b) la nullità della pronuncia impugnata per omessa trattazione e motivazione in ordine all’istanza di stralcio, ovvero estromissione tempestivamente proposta con la memoria difensiva del primo grado e ribadita in sede di discussione; c) la nullità o comunque l’erroneità e la contraddittorietà della decisione, per aver ritenuto applicabile il principio della responsabilità oggettiva della società, anche in presenza di “patteggiamento” (art. 23 C.G.S.); d) la nullità e comunque l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza per carenza di prova e di motivazione in ordine alle circostanze di fatto, alle fattispecie contestate ed a quelle poste a base delle sanzioni comminate; e) la nullità e comunque l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza, in ordine alla identificazione ed alla quantificazione delle sanzioni inflitte. MOTIVI DELLA DECISIONE I Con riferimento all’eccepito difetto di legittimazione passiva, alla stregua della peculiare fattispecie di applicazione della responsabilità oggettiva per fatti di un calciatore che commette illeciti sportivi in divisione diversa (il C.U.S. Chieti è squadra di calcio a 5, mentre il suo calciatore Gianluca Tuccella ha commesso illeciti relative a competizioni professionistiche di calcio a 11) è sufficiente osservare che l’automatismo sanzionatorio connesso al meccanismo della responsabilità oggettiva, di larga utilizzazione nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in particolare nel calcio, trattandosi di modulo correlato in primo luogo a necessità operative ed organizzative, e strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti, non può non applicarsi anche a fattispecie come quella in argomento. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato. Da questo punto di vista, in termini di congruità della sanzione inflitta, la pena va effettivamente rimodulata, nei sensi appresso indicati, con particolare riguardo all’impatto economico nei confronti della società calcistica incisa. II Non merita accoglimento il secondo motivo di censura. L’istanza di stralcio o di estromissione risulta implicitamente trattata e respinta con l’affermazione di responsabilità della odierna reclamante. III Altresì infondato devesi ritenere il terzo motivo di censura: il cosiddetto “patteggiamento” non preclude infatti l’applicazione, ove ricorrente, della responsabilità oggettiva. Con riferimento al detto aspetto, tutti gli atti relativi al calciatore, se non possono essere esaminati con riferimento alla posizione del medesimo, essendo ormai preclusa ogni attività decisionale con la relativa chiusura del procedimento, possono essere esaminati in relazione proprio alla responsabilità della società di appartenenza, ex art. 4, comma 2, C.G.S.. Del resto la reclamante si è limitata ad eccepire in linea di principio l’inapplicabilità della responsabilità oggettiva in ipotesi di intervenuto accordo ex art. 23 C.G.S., ma non ha fornito elementi decisivi, come era suo onere, circa l’infondatezza delle incolpazioni addebitate al calciatore, unico modo per potersi esimere effettivamente dalle conseguenze di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.. IV Il quarto motivo di censura deve ritenersi assorbito in quanto argomentato con riferimento al terzo motivo e pertanto deve essere rigettato. Dagli atti di causa il Tuccella risulta coinvolto in termini inequivoci in svariati atti di illecito sportivo, per cui non può che ribadirsi la responsabilità oggettiva della società di appartenenza. V Il quinto motivo di reclamo è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono. Il C.U.S. Chieti, estraneo obiettivamente alla vicenda e che ne risponde solo in base al meccanismo automatico della responsabilità oggettiva, appartiene alla Divisione del Calcio a 5, che ha disponibilità decisamente minori rispetto al calcio a 11 ed alla sfera professionistica. Ferma quindi la sanzione della penalizzazione già irrogata dal Primo Giudice, risulta eccessivamente afflittiva quella pecuniaria, che si ritiene dunque di dover rideterminare riducendola ad € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. C.U.S. Chieti di Chieti, conferma 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato 2011/2012 e riduce l’ammenda ad € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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