F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 06 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 19 Ottobre 2011 2. RECLAMO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIUZZI LUCA, SEGUITO GARA MONZA/PAVIA DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 06 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 19 Ottobre 2011 2. RECLAMO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIUZZI LUCA, SEGUITO GARA MONZA/PAVIA DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011) Con preannuncio di reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, del 4.10.2011, l’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza, ha manifestato la volontà di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S., avverso la squalifica del proprio calciatore, signor Luca Fiezzi, per una giornata effettiva di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo con la motivazione “squalifica per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un avversario”. Con memoria pervenuta, via fax, lo stesso giorno, la società ha esposto i propri motivi di doglianza. In particolare, la società contesta la decisione del Giudice Sportivo fondata, a suo dire, su un evidente errore dell’arbitro che avrebbe riportato in referto l’ammonizione, al 13’ del primo tempo di gara, del giocatore Luca Fiuzzi in luogo del compagno di squadra Davide Cattaneo. La qual cosa aveva comportato che, a seguito dell’ammonizione, al 30’ del secondo tempo, del medesimo giocatore, questi venisse espulso per somma di ammonizioni comminategli nello stesso incontro. A supporto della tesi dello scambio di persona, commesso dall’arbitro, ha offerto immagini televisive. Istruito il ricorso la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione, su richiesta della società, dell’avv. Cristiano Novazio, che ha concluso per l’accoglimento del gravame. La Corte esaminata la documentazione versata in atti esprime, in primo luogo, il convincimento che può ammettersi la prova televisiva offerta dalla società, ricorrendo l’ipotesi disciplinata dall’art. 35, comma 1.2 C.G.S., in base al quale “Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrono piena garanzia tecnica o documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. La disposizione che precede è di chiara interpretazione e va intesa quale regola iuris che rimette al prudente apprezzamento del giudicante la valutazione dell’idoneità del mezzo offerto a confutare quanto riportato nei documenti degli ufficiali di gara (come nella fattispecie), con i soli limiti, da un lato, di una “piena garanzia tecnica o documentale” del mezzo di prova e, dall’altro, che esse siano utili a dimostrare l’errore di persona in cui sarebbe incorso l’ufficiale di gara. Nel caso che ci occupa il Collegio ritiene che le riprese visionate in camera di consiglio diano sicura garanzia di fedeltà di immagine e, pertanto, possano costituire valido strumento di contrasto a quanto riportato nel rapporto arbitrale, così da integrare idonea eccezione alla regola dell’intangibilità della prova rappresentata da quanto attestato in quest’ultimo. Nel merito della doglianza, si deve convenire con quanto dedotto dalla reclamante poiché l’esame accurato delle riprese televisive comprova che, effettivamente, in occasione dell’episodio avvenuto al 13’ del primo tempo, nell’area della società reclamante, l’arbitro, oltre a sanzionare il fallo commesso con un calcio di rigore, aveva comminato l’ammonizione ad un giocatore che, in tutta evidenza, va individuato nel n. 5 del Monza e non nel n. 6 Luca Fiuzzi. Lo stesso ufficiale di gara, al 30’ del secondo tempo, in occasione di fallo di gioco, aveva proceduto a sanzionare con l’ammonizione il suo autore, Luca Fiuzzi che, per effetto dell’errata annotazione precedente, era stato conseguentemente espulso. L’incontestabilità delle immagini prodotte induce questa Corte a ritenere che, effettivamente, in occasione del primo episodio narrato (avvenuto al 13’ di gioco), sia stata riportata in atti un’errata annotazione circa l’identità del calciatore sanzionato quale autore dell’infrazione, con indubbi effetti pregiudizievoli in occasione della successiva ammonizione. Per questi motivi la C.G.F. ammette la prova televisiva. Accoglie il ricorso e per l’effetto, annulla la squalifica inflitta a Luca Fiuzzi che risulta essere stato ammonito solo al 30’ del secondo tempo, mentre l’ammonizione del 13’ del primo tempo era da ascrivere al numero 5 della società Monza Brianza 1912 S.p.A. Trasmette gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di sua competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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