F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 06 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 19 Ottobre 2011 1. RECLAMO U.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 18.10.2011, INFLITTA AL SIG. RECCHI ANTONIO, SEGUITO GARA TRIESTINA/CARRARESE DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 06 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CGF del 19 Ottobre 2011
1. RECLAMO U.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 18.10.2011, INFLITTA AL SIG. RECCHI ANTONIO, SEGUITO GARA TRIESTINA/CARRARESE DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011)
Con ricorso ritualmente proposto, con richiesta di procedimento d’urgenza, la società U.S. Triestina Calcio S.p.A. impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011 inibiva a tutto il 18.10.2011 il signor Recchi Antonio perché durante l’incontro Triestina/Carrarese disputato il 2.10.2011, in occasione di una decisione arbitrale, entrava sul terreno di gioco per protestare in modo plateale, dopo l’allontanamento rivolgeva all’arbitro una frase offensiva. Il ricorso è infondato in punto di fatto, anche prescindendo da ogni questione di rito, concernente l’inammissibilità della pronuncia di urgenza, in difetto dei prescritti presupposti. La società reclamante sostiene che:
- si tratterebbe di “un chiarissimo scambio di persona”;
- il Recchi non pronunciò alcuna frase offensiva nei confronti del Direttore di Gara;
- il Recchi non entrò nemmeno sul terreno di gioco, bensì ad una distanza di circa 20 metri diceva al Collaboratore della Procura federale le testuali parole “Perché Perché?”.
Nessuna delle affermazioni prospettate risulta suffragata da riscontri probatori, a fronte della precisa, univoca e circostanziata relazione del Direttore di gara, che fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S.. Né sussistono i presupposti per l’espletamento della prova televisiva, indirettamente prospettata dalla società reclamante, dal momento che il generico e apodittico riferimento allo “scambio di persona”, compiuto incidentalmente nell’atto di reclamo, non è accompagnato dalla indicazione, nemmeno indiziaria, del soggetto che avrebbe effettivamente commesso l’illecito contestato. È fuori discussione, poi, che la prova televisiva non possa essere utilizzata per confutare le risultanze della relazione arbitrale, al di fuori delle ipotesi tassativamente considerate dall’art. 35 C.G.S., riferite al caso dello “scambio di persona” in senso stretto, ferma restando l’identità materiale dei fatti sanzionati. Pertanto, non vi è spazio per l’espletamento di tale mezzo istruttorio al fine di dimostrare che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso da quanto segnalato dall’arbitro. Priva di fondamento, poi, risulta anche l’ulteriore richiesta della reclamante, finalizzata al ridimensionamento quantitativo della sanzione irrogata, dal momento che l’inibizione fino al 18 ottobre risulta oggettivamente congrua in considerazione della infrazione accertata. In conclusione, pertanto, l’impugnata decisione del Giudice Sportivo deve essere integralmente confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’U.S. Triestina Calcio S.p.A. di Trieste. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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