F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 29 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 19 Ottobre 2011 3) RICORSO DELL’U.S. ANCONA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE KOSTADINOVIC IUZVISEN PETAR SEGUITO GARA CIVITANOVESE/ANCONA DEL 10.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 29 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 19 Ottobre 2011 3) RICORSO DELL’U.S. ANCONA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE KOSTADINOVIC IUZVISEN PETAR SEGUITO GARA CIVITANOVESE/ANCONA DEL 10.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011) Con atto d’impugnazione depositato in termini, la U.S. Ancona 1905 ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 25 del 14.9.2011 con il quale ha inflitto la squalifica di 3 gare effettive al calciatore Kostadinovic Iuzvisen Petar “per avere, in relazione ad un fallo subito, colpito con un violento pugno al volto un calciatore avversario”. La società ricorrente, attraverso gli scritti difensivi, pur censurando in parte il comportamento tenuto dal proprio tesserato , ha chiesto la riduzione della squalifica. Le motivazioni di tale richiesta sono fondate sul presupposto che il comportamento tenuto dal Kostadinovic nei confronti di un avversario vada interpretato come tipico atteggiamento di reazione per un fallo subito e non certo di atto violento. Tale diversa ricostruzione dei fatti fatta dalla reclamante, ad avviso di questa Corte, è priva di valido riscontro probatorio e, di conseguenza, il reclamo non è meritevole di accoglimento. L’episodio contestato al Kostadinovic risulta provato dal referto dell’assistente arbitrale che forma, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. C.G.S., fonte di prova privilegiata. D’altro canto non può essere utilizzata, ai fini probatori, la ripresa filmata prodotta dalla reclamante, il cui presupposto, ai sensi dell’art. 35 1.2. del C.G.S., risiede nella errata individuazione del soggetto ammonito o espulso. In una tale situazione, pertanto, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno della sanzione inflitta al Kostadinovic in merito ai fatti a lui addebitati. Da un attento esame degli atti questa Corte ritiene congrua la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. Difatti il comportamento violento posto in essere dal calciatore sanzionato, che colpiva al volto con un pugno un avversario, integra la fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. che determina l’applicazione della sanzione minima della squalifica per tre gare effettive. La misura minima della pena edittalmente prevista è, pertanto, insuscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Ancona di Ancona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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