• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 DEL 29/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR GIANGIORDANO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA (ORA ALTINROCCA), PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 49, LETT. C), N.O.I.F. E DEGLI ARTT. 23 E 24, N° 2, LETT. A), REGOLAMENTO L.N.D., COSÌ COME INTEGRATI DA QUANTO STABILITO DALLA COMUNICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, N° PROT. SEGR./CT/MC/MDE/4143 DEL 15.06.10, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL C.U. N° 3, C.R.A., STAGIONE SPORTIVA 2010/2011, PER NON AVERE OTTEMPERATO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.07.10, A FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO OMOLOGATO, DOTATO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 27, REGOLAMENTO L.N.D., REQUISITO INDISPENSABILE PER L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA AL CAMPIONATO DILETTANTI PER LA CATEGORIA PROMOZIONE, ORGANIZZATO DAL C.R.A. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011;
– DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA (ORA ALTINROCCA) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, CONSISTITI NEL NON AVERE OTTEMPERATO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.07.10, A FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO OMOLOGATO, DOTATO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 27, REGOLAMENTO L.N.D., REQUISITO INDISPENSABILE PER L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA AL CAMPIONATO DILETTANTI PER LA CATEGORIA PROMOZIONE, ORGANIZZATO DAL C.R.A. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 DEL 29/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEL SIGNOR GIANGIORDANO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA (ORA ALTINROCCA), PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 49, LETT. C), N.O.I.F. E DEGLI ARTT. 23 E 24, N° 2, LETT. A), REGOLAMENTO L.N.D., COSÌ COME INTEGRATI DA QUANTO STABILITO DALLA COMUNICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, N° PROT. SEGR./CT/MC/MDE/4143 DEL 15.06.10, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL C.U. N° 3, C.R.A., STAGIONE SPORTIVA 2010/2011, PER NON AVERE OTTEMPERATO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.07.10, A FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO OMOLOGATO, DOTATO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 27, REGOLAMENTO L.N.D., REQUISITO INDISPENSABILE PER L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA AL CAMPIONATO DILETTANTI PER LA CATEGORIA PROMOZIONE, ORGANIZZATO DAL C.R.A. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011;
- DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA (ORA ALTINROCCA) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, CONSISTITI NEL NON AVERE OTTEMPERATO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.07.10, A FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO OMOLOGATO, DOTATO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 27, REGOLAMENTO L.N.D., REQUISITO INDISPENSABILE PER L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA AL CAMPIONATO DILETTANTI PER LA CATEGORIA PROMOZIONE, ORGANIZZATO DAL C.R.A. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011.
Con nota del 26.5.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.
Con racc. a.r. del 30.8.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 26.09.2011, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza è comparso il solo rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti, i quali non facevano pervenire neppure deduzioni a difesa.
Il rappresentante della Procura, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: € 100,00 d’ammenda al Sig. Giangiordano Antonio ed € 300,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Altinrocca 2011.
La Commissione, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni sollevate, siccome risultante per tabulas, infligge la sanzione dell’ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Altinrocca 2011 e l’ammonizione con diffida al Sig. Giangiordano Antonio, rilevando che, a norma dell’art. 19, comma VI, C.G.S., non è applicabile nella sfera dilettantistica la sanzione dell’ammenda ai dirigenti, soci e non soci.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di infliggere € 300,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Altinrocca 2011 e l’ammonizione con diffida al Sig. Giangiordano Antonio. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEL SIGNOR GIANGIORDANO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA (ORA ALTINROCCA), PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 49, LETT. C), N.O.I.F. E DEGLI ARTT. 23 E 24, N° 2, LETT. A), REGOLAMENTO L.N.D., COSÌ COME INTEGRATI DA QUANTO STABILITO DALLA COMUNICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, N° PROT. SEGR./CT/MC/MDE/4143 DEL 15.06.10, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL C.U. N° 3, C.R.A., STAGIONE SPORTIVA 2010/2011, PER NON AVERE OTTEMPERATO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.07.10, A FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO OMOLOGATO, DOTATO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 27, REGOLAMENTO L.N.D., REQUISITO INDISPENSABILE PER L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA AL CAMPIONATO DILETTANTI PER LA CATEGORIA PROMOZIONE, ORGANIZZATO DAL C.R.A. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011;
– DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA (ORA ALTINROCCA) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, CONSISTITI NEL NON AVERE OTTEMPERATO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.07.10, A FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO OMOLOGATO, DOTATO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 27, REGOLAMENTO L.N.D., REQUISITO INDISPENSABILE PER L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ROCCASCALEGNA AL CAMPIONATO DILETTANTI PER LA CATEGORIA PROMOZIONE, ORGANIZZATO DAL C.R.A. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011."