COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 DEL 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. SALOMONE ALBERTO, PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ’ E PROBITA’ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, C.G.S. PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, DI FATTO, ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CESAPROBA, IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE; – DEL SIG. PIETRUCCI GIULIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. SALOMONE ALBERTO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PUR NON AVENDONE TITOLO E PER AVERE PERMESSO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL SIG. VINCENZO CALVISI ASSUMESSE SOLO FORMALMENTE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CESAPROBA, CONSENTENDO L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AD UN SOGGETTO SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE RILASCIATA DAL SETTORE TECNICO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CESAPROBA CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 DEL 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. SALOMONE ALBERTO, PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ’ E PROBITA’ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, C.G.S. PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, DI FATTO, ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CESAPROBA, IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE; - DEL SIG. PIETRUCCI GIULIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23, COMMA 1, N.O.I.F. ED ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. SALOMONE ALBERTO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE PUR NON AVENDONE TITOLO E PER AVERE PERMESSO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL SIG. VINCENZO CALVISI ASSUMESSE SOLO FORMALMENTE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CESAPROBA, CONSENTENDO L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AD UN SOGGETTO SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE RILASCIATA DAL SETTORE TECNICO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. CESAPROBA CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI. Con nota del 24.6.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. a.r. del 30.8.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 03.10.2011, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza è comparso il solo rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti, i quali non facevano pervenire neppure deduzioni a difesa. Il rappresentante della Procura, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione delle contestate responsabilità in capo ai soggetti sopra specificati, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi quattro d’inibizione al Sig. Pietrucci Giuliano; mesi tre di squalifica al Sig. Salomone Alberto ed € 400,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Cesaproba. La Commissione, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni sollevate, siccome risultante per tabulas, nonché suffragata anche dal contegno della società che non ha ritenuto di svolgere alcuna difesa nel presente procedimento, infligge la sanzione di mesi tre d’inibizione al Sig. Pietrucci Giuliano; mesi due di squalifica al Sig. Salomone Alberto ed € 300,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Cesaproba. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere la sanzione di mesi tre d’inibizione al Sig. Pietrucci Giuliano; mesi due di squalifica al Sig. Salomone Alberto ed € 300,00 d’ammenda alla Società A.S.D. Cesaproba. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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